Cassazione Civile, Ordinanza n. 23465/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998 contro un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano e notificato il 8 luglio 2020, chiedendone anche la sospensione dell'efficacia esecutiva. Nel corso del giudizio davanti al Giudice di pace, dopo una fase di trattazione scritta resa possibile dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il giudice aveva rinviato la causa per la discussione; all'udienza fissata per la discussione nessuna parte compariva e il Giudice di pace dichiarava non luogo a procedere, ritenendo che la mancata comparizione dell'opponente determinasse l'archiviazione del ricorso. Con il ricorso per cassazione il cittadino straniero deduceva: 1) violazione dell'art. 83, commi 6 e 7, d.l. 18/2020 per essere stata erroneamente affermata la mancata comparizione dell'opponente nonostante l'adesione alla trattazione scritta; 2) violazione dell'art. 360, n. 4, c.p.c. per error in procedendo e verbalizzazione difforme dagli atti, sostenendo che risultava nel fascicolo la memoria della Questura e che quindi entrambe le parti erano presenti tramite deposito telematico; 3) violazione degli artt. 13 d.lgs. 286/1998 e 18 d.lgs. 150/2011 per avere il giudice dichiarato il non luogo a procedere invece di decidere nel merito, assumendo che la partecipazione all'udienza dello straniero e del difensore non costituisce un onere o un obbligo e che il rito è governato dall'impulso d'ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, ma ha accolto il terzo. Ha quindi cassato il decreto del Giudice di pace di Milano nella parte censurata e ha rinviato la causa al Giudice di pace di Milano, in persona di diverso magistrato, affinché esamini il ricorso nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che, nel procedimento di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, la mancata comparizione della parte istante non può produrre una sanzione processuale di archiviazione o non luogo a procedere: il giudice, verificata la ritualità degli atti volti a consentire la comparizione, deve comunque pronunciarsi sul merito dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998
norma che disciplina l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione; il giudizio è instaurato su istanza di parte ma deve comunque proseguire e essere definito nel merito dal giudice, senza conseguenze processuali sanzionatorie per la mancata comparizione dell'opponente.
art. 83, commi 6 e 7, d.l. 18/2020 conv. in L. 27/2020, come modificato dal d.l. 28/2020
richiamato per la disciplina della trattazione scritta nel periodo emergenziale; la doglianza è stata però ritenuta non decisiva rispetto alla ratio del provvedimento impugnato.
art. 360, n. 4, c.p.c.
norma invocata per denunciare un error in procedendo e una verbalizzazione asseritamente difforme dagli atti; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 18 d.lgs. 150/2011
il rito dell'opposizione all'espulsione è caratterizzato da concentrazione e speditezza, ma resta governato dall'impulso d'ufficio, imponendo al giudice di decidere nel merito anche in caso di mancata comparizione della parte istante.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, la mancata comparizione dell'opponente all'udienza non legittima di per sé una pronuncia di non luogo a procedere o di archiviazione: il giudice deve comunque esaminare il merito dell'impugnazione se gli atti sono stati ritualmente predisposti per consentire la comparizione.
- Il procedimento di opposizione all'espulsione, pur introdotto su istanza di parte e soggetto a un rito camerale accelerato, è dominato dall'impulso officioso; ne consegue che l'inerzia della parte istante non comporta una sanzione processuale estintiva o preclusiva automatica.
- Le censure di ricorso che denunciano errori di verbalizzazione o difformità tra verbale e fascicolo devono essere specifiche e autosufficienti; in mancanza, sono inammissibili.
- Quando il provvedimento impugnato si fonda sulla mancata comparizione all'udienza di discussione successiva a un rinvio, la contestazione relativa alla precedente udienza di trattazione scritta può risultare non decisiva se non incide sulla reale ragione della decisione.
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