Sentenza n. 103/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento n. -OMISSIS- e notificato all’odierno ricorrente a mezzo pec (inviata a mail ordinaria) in data 23 aprile 2024, con il quale il dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza ha rigettato l’istanza volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al riscatto ai fini pensionistici del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza (anni 4) ai sensi dell’art 32 DPR n. 1092/73 con la seguente motivazione: “Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione, in risposta a quesito formulato per conoscere se gli Ufficiali del Ruolo Normale – per il cui transito dal Ruolo Speciale sia necessario, a norma del bando di concorso, il possesso del diploma di laurea – possano beneficiare del riscatto ai fini pensionistici a titolo gratuito dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea, ha richiamato il contenuto dell’art 32 comma 1 del DPR 29 dicembre 1973 n 1092, che prevede che “Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi”. Alla luce del parere espresso dalla Direzione di Amministrazione e considerato, quindi, che il computo del diploma di laurea è consentito solo per la nomina in servizio permanente – ossia per coloro i quali accedano al servizio permanente del ruolo Ufficiali dai civili o dai ruoli inferiori – la richiesta formulata dalla SV non trova possibilità di accoglimento. Tuttavia, si rende noto che, alla luce di una recente sentenza emessa all’esito di contenzioso amministrativo e favorevole al ricorrente, questo Centro ha posto un nuovo quesito alla Direzione di questa Amministrazione”; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e successivi ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del riscatto gratuito, ai fini pensionistici, della durata legale del corso di laurea in giurisprudenza
Esito
Favorevole al ricorrente (ufficiale militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, laureato in giurisprudenza e successivamente nominato ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri, quindi transitato nel ruolo normale, aveva chiesto il riconoscimento gratuito di quattro anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea, ai sensi dell’art. 32, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza ritenendo che il beneficio fosse riservato esclusivamente a chi accedesse al servizio permanente del ruolo ufficiali provenendo dai civili o dai ruoli inferiori, e non agli ufficiali transitati dal ruolo speciale al ruolo normale. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con l’art. 1783 d.lgs. n. 66/2010, nonché violazione degli artt. 3 e 97 Cost., difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, travisamento, disparità di trattamento, sproporzionalità, irragionevolezza e illogicità. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 3 e 21-quinquies l. n. 241/1990 e ulteriori vizi di motivazione, istruttoria e presupposti. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della Corte dei conti, sostenendo che la controversia riguardasse il riscatto di anni di laurea ai fini pensionistici. Successivamente, con decreto n. 85, l’Amministrazione ha riconosciuto al ricorrente il periodo di tre anni, undici mesi e ventiquattro giorni relativo al corso di laurea, determinando il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che la controversia, riguardando il riscatto di periodi di servizio richiesto da un dipendente pubblico ancora in costanza di rapporto, incida anzitutto su diritti e obblighi inerenti al rapporto d’impiego e sull’anzianità di servizio, pur producendo effetti sul futuro trattamento pensionistico. La cognizione spetta quindi al giudice amministrativo, nell’ambito della giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a. e dall’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Il Collegio ha poi dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il decreto amministrativo sopravvenuto ha riconosciuto il riscatto richiesto, sia pure per tre anni, undici mesi e ventiquattro giorni, soddisfacendo integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente. Ai fini delle spese, il TAR ha ravvisato la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, rilevando che ricorrevano i requisiti oggettivi dell’art. 32 d.P.R. n. 1092/1973: la qualità di ufficiale militare in servizio permanente effettivo al momento della domanda e la necessità della laurea per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.000 euro oltre accessori, nonché alla refusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 1092/1973
Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.
Il beneficio del computo gratuito della durata legale del corso di laurea richiede la qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo e che il possesso della laurea sia stato necessario per la nomina; tali requisiti ricorrevano nel caso esaminato.
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, tra cui il rapporto del personale militare.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
Conferma la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative ai rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo dell’interesse del ricorrente.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
Massime di principio
- La controversia promossa da un dipendente pubblico ancora in servizio contro il diniego del riscatto di periodi di studio ai fini pensionistici appartiene alla giurisdizione amministrativa quando il beneficio incide anzitutto sull’anzianità di servizio e su diritti e obblighi del rapporto d’impiego, anche se produce effetti riflessi sul futuro trattamento pensionistico.
- Il beneficio previsto dall’art. 32 d.P.R. n. 1092/1973 richiede, secondo la decisione, la contemporanea sussistenza della qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo al momento della domanda e della necessità del diploma di laurea per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.
- La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento che riconosca integralmente il periodo di studio richiesto determina la cessazione della materia del contendere per soddisfacimento dell’interesse sostanziale, senza impedire al giudice di regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →