Sentenza del 12/06/2015 n. 5709 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Accertamento - Avviso di Accertamento ex art. 38 in materia di Irpef , Add. Reg. anno 2007.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l’accertamento sintetico effettuato ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, con cui era stato determinato un reddito presunto di 51.893 euro sulla base dell’acquisto e del possesso di autovetture e di un motociclo, nonché delle relative spese di mantenimento. Sosteneva di aver giustificato gli incrementi patrimoniali mediante il sostegno economico della madre e della fidanzata e affermava che le spese di mantenimento fossero spiegabili dalla convivenza con la famiglia d’origine. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale e ritenendo sufficienti le giustificazioni offerte. L’Agenzia delle Entrate impugnava tale decisione, deducendo l’errata applicazione dell’art. 38 e l’insufficienza delle prove fornite dal contribuente.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato integralmente l’avviso di accertamento. Ha stabilito che, trattandosi dell’anno 2007, si applicava la versione previgente dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, non modificata retroattivamente dal D.L. n. 78/2010. Nella disciplina allora vigente l’Ufficio aveva la facoltà, e non l’obbligo, di richiedere dati e informazioni al contribuente; pertanto non vi era stata violazione del contraddittorio. Nel merito, l’Amministrazione aveva assolto il proprio onere indicando gli elementi sintomatici di maggiore capacità contributiva, mentre il contribuente non aveva dimostrato con documentazione idonea che il reddito presunto derivasse da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Le dichiarazioni sostitutive e le informazioni favorevoli rese da terzi sono state ritenute insufficienti perché non accompagnate da prove delle effettive movimentazioni finanziarie. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4, 5, 6 e 7, D.P.R. n. 600/1973
Nella formulazione previgente, l’Ufficio aveva la semplice facoltà di richiedere al contribuente dati e informazioni utili; il nuovo comma 7 prevede invece l’obbligo di invitarlo a comparire e di avviare il procedimento di accertamento con adesione.
Per gli accertamenti relativi all’anno 2007 si applica il testo previgente dell’art. 38. In tale disciplina la richiesta preventiva di informazioni non comportava necessariamente l’instaurazione di un contraddittorio formale né un successivo invito all’accertamento con adesione.
Art. 22, D.L. n. 78/2010
Le modifiche all’art. 38 hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto.
Le modifiche introdotte dal D.L. n. 78/2010 non sono state applicate retroattivamente all’annualità 2007.
Art. 5, D.Lgs. n. 218/1997
Invito a comparire nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione.
L’obbligo di procedere secondo questa forma di contraddittorio è stato ricollegato dalla sentenza alla nuova disciplina dell’art. 38, non applicabile all’anno 2007.
D.M. 19 novembre 1992 e aggiornamenti dell’Agenzia delle Entrate
Tabelle e coefficienti del redditometro applicabili agli anni 2006 e 2007.
L’accertamento redditometrico è stato effettuato utilizzando gli indicatori e le tabelle vigenti per il periodo d’imposta considerato.
Massime di principio
- Per stabilire quali garanzie procedimentali spettino al contribuente occorre individuare la disciplina vigente per l’anno d’imposta oggetto di accertamento; le modifiche normative successive non si applicano automaticamente agli anni precedenti.
- Nel redditometro, l’Amministrazione deve indicare i fatti-indice di maggiore capacità contributiva, ma non deve fornire ulteriori prove specifiche del reddito occulto una volta evidenziati tali elementi.
- Spetta al contribuente dimostrare in modo concreto e documentato che le spese o gli incrementi patrimoniali derivano da redditi esenti, già tassati o soggetti a ritenuta alla fonte.
- Donazioni o aiuti economici di familiari e terzi devono essere provati mediante documentazione oggettiva, come bonifici, movimentazioni bancarie, atti di donazione o altri riscontri finanziari; le sole dichiarazioni sostitutive o testimonianze favorevoli sono normalmente insufficienti.
- La convivenza con la famiglia d’origine, da sola, non dimostra l’assenza o la copertura delle spese di mantenimento considerate nel calcolo sintetico.
- Quando gli elementi patrimoniali contestati sono molteplici, la giustificazione deve coprirli complessivamente; la prova riferita soltanto a un singolo acquisto non giustifica gli ulteriori beni, le spese di gestione e gli altri incrementi patrimoniali.
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