Sentenza n. 11514/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, per quanto di ragione: - dell'esito negativo della prova scritta comunicato con l'impugnato avviso e riportato nell'allegato elenco in forma anonima sul sito istituzionale di Agenzia delle Entrate in data 10/10/2025 e del test caricato sull'area riservata del ricorrente sul sito del Formez il successivo 13/10/2025 in merito alla "selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato per il reclutamento di 350 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale, funzionario giuridico - tributario, per l'attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale" di cui al Bando di concorso n.187311/2025; - dell'avviso del 27/11/25 e dell'allegato elenco nominativo dei vincitori della procedura nonché della graduatoria finale di merito, pubblicate rispettivamente sul sito dell'Amministrazione e sul Portale inPA lo scorso 27/11/2025, laddove non includono il nominativo di parte ricorrente (doc.4/5/6); - e se lesivo, del Bando di concorso pubblicato sul Portale InPA in data 22/04/2025 con cui la Commissione ha indetto il sopra menzionato concorso (doc. 7); nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente. NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA dell'interesse in capo alla parte ricorrente all'annullamento del quesito n. 25, contestato con il presente atto e alla conseguente rivalutazione del punteggio complessivo al TEST E PER LA CONDANNA, ex art. 30 c.p.a., dell'Amministrazione intimata a provvedere all'aggiunta di + 0,54 punti per il quesito in oggetto (pari a +0,50 per la risposta corretta +0,04 per l'eliminazione della penalità), permettendo a parte ricorrente di superare la soglia di sufficienza, di ottenere il punteggio di 21,36 e di rientrare tra i vincitori alla posizione 346 (tenuto conto del proprio titolo di preferenza).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito negativo della prova scritta e conseguente esclusione dalla graduatoria del concorso per 350 funzionari dell'Agenzia delle Entrate, con contestazione del quesito n. 25
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, che aveva conseguito 20,82/30 a fronte della soglia di idoneità di 21/30, ha impugnato l'esito della prova, la graduatoria dei vincitori e, ove lesivo, il bando, chiedendo l'annullamento del quesito n. 25 e la riassegnazione di 0,54 punti, così da superare la soglia e rientrare tra i vincitori. Ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, erroneità dei presupposti e violazione della par condicio. Il quesito riguardava la funzione della consultazione semplificata della banca dati prevista dall'art. 10-novies della legge n. 212/2000. La Commissione aveva indicato come corretta la risposta relativa all'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente, mentre il ricorrente aveva scelto la risposta concernente la verifica della propria posizione fiscale. Secondo il ricorrente, la risposta corretta era stata formulata con la preposizione articolata "al" anziché "dal", rendendo il quesito ambiguo e fuorviante. Le amministrazioni hanno eccepito anche l'inammissibilità per mancata notifica ad almeno un contraddittore effettivo e il difetto di interesse, sostenendo che l'eventuale correzione non avrebbe comunque consentito il raggiungimento della soglia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo di poter prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari di rito. Ha affermato che i quiz a risposta multipla sono legittimi quando, tra le opzioni, vi sia un'unica risposta chiaramente esatta. Nel caso concreto, il quesito richiamava espressamente l'art. 10-novies della legge n. 212/2000 e la risposta indicata dalla Commissione riproduceva il contenuto testuale del comma 3 della disposizione, secondo cui la banca dati consente l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. L'errore nella preposizione articolata, consistente nell'uso di "al" anziché "dal", è stato qualificato come mero refuso irrilevante, poiché non alterava l'individuabilità dell'unica risposta corretta. Le altre opzioni, inclusa quella scelta dal ricorrente, non erano riconducibili alla norma richiamata; inoltre, l'ipotesi di un quesito esposto dall'Agenzia "al" contribuente risultava priva di senso logico e giuridico. Non sussistevano quindi ambiguità idonee a compromettere la par condicio o l'affidabilità della prova. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 35-quater, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001
Costituisce la base normativa dello svolgimento della selezione mediante un'unica prova scritta.
art. 97 Cost.
Il ricorrente ne ha invocato i principi di imparzialità e buon andamento, ma il giudice ha escluso che la formulazione del quesito li abbia violati.
art. 10-novies, commi 1-4-bis, l. 212/2000
La banca dati consente l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente.
Il dato testuale della disposizione consentiva di identificare chiaramente la risposta corretta, nonostante il refuso contenuto nella preposizione articolata della risposta.
art. 30 c.p.a.
È stato richiamato nella domanda di condanna dell'amministrazione alla riassegnazione del punteggio, domanda rimasta assorbita dal rigetto della pretesa principale.
Massime di principio
- Nelle prove selettive basate su quiz a risposta multipla, il quesito è legittimo quando, considerate la norma espressamente richiamata e le opzioni proposte nel loro complesso, sia individuabile un'unica risposta chiaramente corretta.
- Un refuso nella formulazione della risposta non determina l'illegittimità del quesito se, alla luce del dato testuale della disposizione richiamata e dell'assenza di plausibili alternative coerenti, l'errore non incide concretamente sulla riconoscibilità dell'unica risposta esatta.
- La valutazione della chiarezza di un quiz deve tenere conto non soltanto della correttezza grammaticale della singola opzione, ma anche del significato logico e giuridico complessivo delle risposte e del loro rapporto con la norma indicata nel quesito.
- La contestazione di un quesito concorsuale non può fondarsi su una mera imperfezione lessicale quando il candidato, mediante la conoscenza della disposizione normativa richiamata, avrebbe potuto individuare la risposta corretta senza ambiguità sostanziale.
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