Cassazione Civile, Ordinanza n. 33032/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasceva dalla negoziazione di un assegno bancario originariamente emesso per l'importo di euro 330,00 all'ordine di un socio del circolo, spedito per posta al destinatario e poi alterato nel nominativo del beneficiario, indicato in un terzo soggetto, e nell'importo, fino a euro 32.850,00. L'assegno era stato quindi negoziato presso Poste Italiane e addebitato dalla banca trattaria sul conto corrente della società emittente. In primo e secondo grado la società chiedeva il risarcimento solidale del danno contro il beneficiario finale, la banca trattaria e Poste Italiane. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda nei confronti di banca e poste, ritenendo che: l'assegno non presentasse alterazioni rilevabili a occhio nudo neppure con la diligenza dell'accorto banchiere; la banca avesse correttamente pagato il titolo in stanza di compensazione dopo la verifica della firma; Poste avesse identificato il presentatore mediante documento e codice fiscale. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1176, comma 2, c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse deciso sulla base di una fotocopia autenticata dell'assegno e non dell'originale, quando invece la verifica delle alterazioni doveva compiersi sul titolo originale, eventualmente con consulenza tecnica. Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 43, comma 2, r.d. 1736/1933, 1176, comma 2, e 1218 c.c., lamentando la negligenza di Poste nell'identificazione del presentatore e della banca trattaria nell'esame del titolo, che presentava asserite evidenti alterazioni e altre anomalie. Prima della decisione in camera di consiglio, tuttavia, la ricorrente dichiarava di avere definito transattivamente la controversia con la banca e di rinunciare al ricorso nei confronti di banca e poste per sopravvenuta carenza di interesse; la banca accettava la rinuncia e la rinuncia veniva notificata anche a Poste.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia parziale al ricorso, intervenuta dopo la composizione transattiva della lite con la banca, e dell'accettazione della rinuncia da parte della banca resistente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Nei rapporti con la banca non ha provveduto sulle spese; nei rapporti con Poste Italiane ha disposto la compensazione integrale delle spese per l'esito complessivo della controversia. Ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, richiamando il principio per cui la relativa sanzione opera per l'inammissibilità originaria, non per quella sopravvenuta. Non vi è stata una pronuncia nel merito sui motivi di ricorso, perché la causa si è chiusa per estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
è richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione nell'apprezzamento del materiale probatorio
art. 116 c.p.c.
è richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione nella valutazione delle prove
art. 1176, comma 2, c.c.
è richiamato dal ricorrente per sostenere che banca e poste avrebbero dovuto usare la diligenza professionale qualificata nell'esame del titolo e nell'identificazione del presentatore
art. 43, comma 2, r.d. 1736/1933
è richiamato dal ricorrente come norma rilevante per la responsabilità connessa al pagamento dell'assegno alterato
art. 1218 c.c.
è richiamato dal ricorrente quale base della responsabilità contrattuale della banca e dell'intermediario negoziatore
art. 380-bis c.p.c.
è richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 390 c.p.c.
è applicato per la rinuncia al ricorso da parte della ricorrente
art. 391 c.p.c.
è applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ne limita l'applicazione alle ipotesi di inammissibilità originaria dell'impugnazione, escludendola per l'inammissibilità sopravvenuta o per l'estinzione conseguente a rinuncia
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
è il parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato, escluso nel caso concreto
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta a seguito di definizione transattiva della controversia e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non è chiamata a decidere i motivi di ricorso nel merito.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica all'inammissibilità originaria dell'impugnazione, non alla sopravvenuta carenza di interesse derivante da rinuncia e conseguente estinzione.
- Quando la rinuncia interviene nei rapporti con una parte resistente che la accetta, la Corte prende atto della rinuncia e non provvede sulle spese in quel rapporto; può inoltre compensare le spese nei rapporti con le altre parti resistenti in ragione dell'esito complessivo della controversia.
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