Cassazione Penale, Sentenza n. 27469/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnava l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare (applicazione della custodia cautelare in carcere) adottata dalla Corte d'appello di Firenze, denunciando in particolare: (i) l'omessa traduzione in inglese dell'ordinanza di aggravamento, nonostante fosse noto che l'imputato non comprende l'italiano; (ii) vizi di motivazione e travisamento dei fatti relativi alla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, collegamenti con ambienti delinquenziali, carenza di legami leciti con il territorio); (iii) illogicità nell'esclusione di misure non custodiali adeguate e nella valutazione della personalità e degli antecedenti dell'imputato.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la questione dell'omessa traduzione manifestamente infondata o comunque preclusa perché la deduzione non era stata tempestivamente proposta nell'appello, essendo stata sollevata tardivamente in una memoria; la giurisprudenza richiede che la nullità derivante dall'omessa traduzione sia eccepita con l'impugnazione dinanzi al tribunale del riesame. Quanto agli altri motivi, la Corte ha ritenuto che si trattasse di una mera rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito: la motivazione del Tribunale del riesame è stata giudicata congrua e non manifestamente illogica, avendo argomentato la personalità trasgressiva dell'imputato, le ripetute violazioni delle misure non custodiali e i precedenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e, per profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità: la censura della motivazione è valutabile in cassazione solo se connotata da manifesta illogicità o violazione di norma; non è consentito un nuovo apprezzamento dei fatti o delle prove.
art. 143 cod. proc. pen.
Richiamata in tema di nullità per omessa traduzione degli atti fondamentali: il provvedimento che incide sulla libertà personale deve essere tradotto se l'interessato non conosce la lingua italiana; la nullità va eccepita per tempo.
art. 292 cod. proc. pen.
Combinato con l'art. 143 per qualificare la nullità da omessa traduzione come nullità generale a regime intermedio, con specifiche modalità di deducibilità.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Norma citata quale parametro in tema di esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); la Corte richiede che la motivazione colleghi i fatti concreti a tale esigenza.
art. 275 cod. proc. pen.
Regola la scelta della misura cautelare: la Corte territoriale può aggravare la misura se emergono elementi concreti e motivati relativi al periculum libertatis; la Corte di legittimità verifica solo la congruità logico-normativa della motivazione.
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di impugnare: la Corte osserva che la deduzione tardiva della nullità non è idonea a sanare le regole di devoluzione dell'appello cautelare.
Direttiva 2010/64/UE
Invocata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di traduzione degli atti fondamentali; la Corte segnala l'importanza della direttiva per i diritti di difesa ma ritiene preclusa la questione per tardività nel caso concreto.
art. 24 comma 2 Cost. e art. 6 par. 3 CEDU
Riferimenti sistematici usati per giustificare l'esigenza di traduzione degli atti che incidono sulla libertà personale, a garanzia del diritto di difesa e del giusto processo.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese e per disporre l'esborso in favore della Cassa delle ammende, ritenendo profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- L'omessa traduzione di un provvedimento cautelare è una nullità rilevante ma deve essere eccepita tempestivamente: in tema di appello cautelare la nullità derivante dall'omessa traduzione va proposta nell'impugnazione dinanzi al tribunale del riesame, pena la preclusione.
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti né riconsidera le prove: in cassazione sulle misure cautelari si verifica solo la congruità logico-giuridica della motivazione e la presenza di vizi specifici (manifesta illogicità, violazione di norme), non una diversa valutazione delle circostanze.
- Per contestare efficacemente un'aggravamento della misura cautelare è utile documentare specificamente l'assenza di legami con ambienti delinquenziali, la presenza di legami leciti e il concreto pregiudizio derivante dall'omessa traduzione (se rilevante), e sollevare le nullità nei termini processuali previsti.
- Le ripetute violazioni di misure non custodiali, precedenti penali e condotte descritte con precisione possono giustificare l'aggravamento cautelare; il giudice di merito è legittimato a graduare le misure in funzione dell'effettiva trasgressività e della pericolosità emergente.
- Se la questione della lingua è centrale, è opportuno farla emergere già nelle fasi iniziali (atto di costituzione, istanze al giudice di pace o gip, o motivi di appello), allegando ogni elemento che provi l'incapacità di comprendere l'italiano per non incorrere in preclusioni procedurali.
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