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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12386/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione contestando: 1) la sussistenza della recidiva biennale per il reato di guida senza patente, sostenendo che non era stata provata la definitività della sanzione amministrativa precedente e che l'onere probatorio gravava sul pubblico ministero; 2) la responsabilità per il porto fuori dell'abitazione di due coltelli, deducendo che sussisteva una giustificazione di lavoro (quindi un giustificato motivo) e, comunque, che non era stata provata la pericolosità concreta del porto, non essendo dimostrato che all'immediata contestazione fosse richiesta o rilevata la giustificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. In ordine al primo motivo ha ritenuto sufficiente il 'minimo di prova' prodotto in giudizio (quali atti dichiarativi e documentali, verbali, iscrizione a ruolo o testimonianza/nota di servizio del personale di P.G.) per fondare la recidiva nel biennio, senza che fosse necessaria la produzione della sentenza amministrativa definitiva. Sul secondo motivo ha confermato che gravava sull'imputato l'onere di allegare e riferire il giustificato motivo del porto nell'immediatezza del controllo, non potendosi ritenere probatoria una giustificazione dedotta solo a posteriori; inoltre ha ricordato che i coltelli rientrano nella categoria di "strumenti da punta o da taglio atti ad offendere" prevista dall'art. 4 l. n. 110/1975, per i quali non è necessaria la prova della pericolosità concreta in relazione a tempo e luogo. Conseguentemente la condanna di merito è stata confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, Codice della Strada

    La Corte ha ritenuto che, ai fini del riconoscimento della recidiva per guida senza patente, non sia indispensabile produrre la prova documentale della definitività della sanzione amministrativa previa: è sufficiente un "minimo di prova" (verbale di contestazione, iscrizione a ruolo, testimonianza o nota di servizio del personale di P.G.) salvo che il ricorrente alleghi di aver impugnato o estinto la sanzione.

  • art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110

    La norma vieta il porto fuori dell'abitazione di armi o strumenti da punta o da taglio salvo giustificato motivo. Spetta a chi invoca l'eccezione allegarne e riferirne l'esistenza nell'immediatezza del controllo, poiché solo tale giustificazione è suscettibile di immediata verifica. I coltelli sono ricondotti ai "strumenti da punta o da taglio atti ad offendere", per i quali non è necessario valutare separatamente la pericolosità concreta in relazione a tempo e luogo.

  • art. 616, comma 1, codice di procedura penale

    Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per la recidiva in materia di guida senza patente non è obbligatorio produrre la sentenza amministrativa definitiva: è sufficiente un "minimo di prova" documentale o testimoniale che attesti il precedente illecito, salvo che l'imputato provi di aver impugnato o estinto la sanzione.
  • Chi invoca un giustificato motivo per il porto di armi o strumenti da punta o da taglio deve manifestarlo nell'immediatezza del controllo di polizia, perché quella comunicata a posteriori non vale a fondare l'esimente.
  • I coltelli sono qualificati dalla giurisprudenza come "strumenti da punta o da taglio atti ad offendere" (categoria oggettiva dell'art. 4 l. n. 110/1975): pertanto, quando ricadono in tale categoria non è necessaria una ulteriore valutazione della concretà pericolosità in relazione a tempo e luogo.
  • In sede di cassazione la valutazione sull'esistenza del "minimo di prova" e sulla tempestività della giustificazione è rimessa al sindacato di legittimità solo se emergono vizi di illogicità o contraddittorietà nella motivazione; valutazioni di fatto fondate su prove documentali e dichiarative regolarmente apprezzate in merito sono difficilmente riformabili.

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