Cassazione Penale, Sentenza n. 18066/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ruggeri impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione, trasporto e stoccaggio ai fini di spaccio di circa 596,854 kg di cocaina (600 panetti). I principali motivi di ricorso: carenza dei gravi indizi di colpevolezza perché la decisione si sarebbe basata su un'annotazione di polizia che riassumeva video di sorveglianza non acquisiti agli atti; impossibilità per la difesa di esaminare i filmati; eccessiva attenzione alle dichiarazioni di coindagato (Dimitrov) ritenute prive di riscontri; mancata spiegazione del contributo concreto di Ruggeri (la sua presenza nel piazzale sarebbe l'unico indizio); sottovalutazione degli elementi a discarico (Ruggeri non ha tentato la fuga; giustificazione della disponibilità di €7.600,00). In subordine, censurava la motivazione della scelta della custodia in carcere ritenendo adeguati gli arresti domiciliari presso la sua residenza.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto utilizzabile l'annotazione di servizio che descriveva il contenuto delle videoriprese, essendo queste registrazioni prodotte da impianto di videosorveglianza privato e non eseguite per fini d'indagine; la rappresentazione fatta dagli operanti è stata ritenuta attendibile e idonea ad assumere rilievo indiziario. Sono state altresì ritenute valorizzabili le dichiarazioni di Dimitrov, nella misura in cui in sede di interrogatorio le apparenti incongruenze erano state chiarite e tali dichiarazioni trovavano riscontro nella descrizione video fornita dagli operanti. Il Tribunale ha valutato anche la detenzione da parte di Ruggeri di €7.600,00 e ha ritenuto non credibile l'interpretazione difensiva (vincita messa in pagamento con bonifico); ha quindi ritenuto provato, in termini di gravità indiziaria, il contributo di Ruggeri all'operazione di trasporto/stoccaggio. Quanto alla misura, la Corte ha confermato la custodia in carcere per il notevole quantitativo di droga (rilevante per le conseguenze economiche e indicativa di inserimento negli ambienti della criminalità organizzata) e per il rischio di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamata per configurare il concorso di persone nel reato; la Corte l'ha applicata per attribuire partecipazione plurima alla condotta contestata.
art. 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma incriminatrice relativa alle attività illecite con sostanze stupefacenti; la detenzione e il trasporto della cocaina sono stati valutati alla luce di questa disposizione.
art. 80, comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Riprecisa per l'aggravamento/qualificazione delle pene in relazione alle modalità e quantità; rilevante per la gravità del fatto e la valutazione della misura.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sul vaglio degli indizi ai fini cautelari; la Corte ha confermato che il giudice deve valutare l'intrinseca credibilità delle fonti e l'esistenza di elementi di riscontro, e ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia svolto tale valutazione correttamente.
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Criterio di valutazione della testimonianza e della credibilità del dichiarante; la Corte ha ritenuto che i criteri di quest'articolo siano stati osservati nel valutare le dichiarazioni di Dimitrov.
art. 234 cod. proc. pen.
Classificazione delle videoregistrazioni come "documenti" che possono essere provati mediante testimonianza; la Corte ha seguito l'orientamento che ammette la rappresentazione mediata (annotazione/testimonianza) del contenuto di videoregistrazioni non acquisite.
artt. 266 ss. cod. proc. pen. (richiamato)
Citato in relazione alla disciplina delle registrazioni: la Corte osserva che anche se non si applica la disciplina specifica delle intercettazioni, il contenuto delle registrazioni di videosorveglianza private può essere rappresentato tramite annotazione/testimonianza.
Sezioni Unite, sent. n. 26795 del 23/03/2006 (Prisco)
Giurisprudenza collegiale richiamata per affermare che videoregistrazioni in luoghi aperti al pubblico e non acquisite nell'atto possono essere considerate "documenti" e il loro contenuto provato tramite dichiarazioni, con cautela valutativa.
Massime di principio
- I filmati di impianti di videosorveglianza privati, anche se non acquisiti formalmente agli atti, possono concorrere al quadro indiziario tramite l'annotazione o la testimonianza degli operanti che ne descrivono il contenuto; tuttavia la rappresentazione mediata va valutata con cautela.
- Le dichiarazioni di un coindagato possono essere valorizzate come indizio se non manifestamente inattendibili, se chiarite in sede di interrogatorio e se trovano riscontri (anche indiretti) nelle altre risultanze investigative.
- La mera presenza in un luogo dove avviene un carico illecito può acquisire rilievo indiziario se corroborata da altri elementi (aiuto nel parcheggio, contante riconducibile all'operazione, comportamento della terza persona fuggita, incongruenze nelle spiegazioni fornite).
- La disponibilità di ingenti somme in contanti, specialmente se non spiegata in modo plausibile e coerente con la documentazione, costituisce un elemento forte di indizio in reati di traffico di stupefacenti.
- Nella valutazione della misura cautelare prevalgono la gravità del fatto, la quantità della sostanza e il rischio di reiterazione: per carichi rilevanti la custodia in carcere è spesso ritenuta necessaria quando sussista un concreto rischio di continuazione dell'attività criminosa e quando non si possa fare affidamento sull'autocustodia.
- Per la difesa: è importante tempestivamente chiedere l'acquisizione dei supporti video, la verifica diretta dei file e chiedere eventuali confronti/consulenze tecniche; contestualmente bisogna proporre spiegazioni documentate per l'origine del denaro contante e mostrare inconsistenza del ruolo nelle fasi operative per cercare di ridurre la portata indiziaria.
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