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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21641/2022 del 03/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava la concessione della sospensione condizionale della pena già precedentemente fruita dall'imputato, denunciando la violazione degli artt. 164 (ultimo comma) e 165 (comma 2) cod. pen.: la sospensione, se concessa nuovamente a chi ne abbia già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma 1 (adempimenti come riparazione, pubbliche scuse, attività non retribuita ecc.), requisito che il Tribunale non ha imposto né adeguatamente motivato, limitandosi ad affermare apoditticamente la sussistenza dei presupposti nonostante la precedente fruizione del beneficio emergente dal certificato penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena. Ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio esclusivamente sul punto relativo alla sospensione condizionale (art. 569, comma 4, cod. proc. pen.). Ha dichiarato irrevocabile la sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato (ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata per la concorso di persone nel reato; era la norma che integrava la qualificazione del fatto contestato insieme all'art. 341-bis.

  • art. 341-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato è stato condannato; la Corte ha lasciato intatto l'accertamento della responsabilità penale risultante in sentenza.

  • art. 164 cod. pen. (ultimo comma)

    Richiamata dal ricorrente come normativa collegata alla concessione dei benefici; la violazione denunciata riguarda la mancata corretta applicazione delle regole sul beneficio della sospensione condizionale.

  • art. 165 cod. pen. (comma 1 e comma 2)

    Interpretazione principale: dopo la novella del 2004 la sospensione condizionale concessa a chi ne abbia già usufruito può essere accordata solo subordinandola all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma 1; il secondo comma impone espressamente questa subordinazione e il giudice deve disporla o valutare specificamente la possibilità di imporre attività non retribuita a favore della collettività (anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 229/2020).

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che autorizza il rinvio per nuovo giudizio da parte della Corte di Cassazione quando annulla in parte la decisione impugnata; è stata applicata per rimandare alla Corte d'appello di Torino la valutazione sulla sospensione condizionale.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di dichiarare irrevocabile la sentenza nei limiti in cui non è stata annullata; è stata utilizzata per confermare l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.

  • Sentenza Corte Cost. n. 229 del 2020

    Richiamata per il principio secondo cui il giudice, nell'ambito della valutazione sulla sospensione condizionale già fruita, deve considerare la possibilità di subordinare il beneficio all'esecuzione di attività non retribuita a favore della collettività (community service).

Massime di principio

  • Se la sospensione condizionale della pena viene concessa nuovamente a chi ne abbia già usufruito, il giudice deve subordinare il beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, cod. pen.; l'omissione di tale subordinazione può determinare l'annullamento del provvedimento sul punto.
  • Il giudice deve motivare specificamente la valutazione circa la favorevole prognosi di non recidiva o, in alternativa, motivare perché non sia applicabile alcuno degli obblighi previsti; affermazioni apodittiche e prive di argomentazione non sono sufficienti.
  • Alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il giudice deve valutare anche la misura della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività come possibile condizione della sospensione in caso di reiterata concessione.
  • L'annullamento per carenza nella concessione del beneficio può essere limitato solo a quella parte della sentenza; l'accertamento della responsabilità penale può rimanere irrevocabile se non toccato dal vizio rilevato.
  • Il pubblico ministero può ottenere il rinvio per nuovo giudizio sul solo punto viziato mediante ricorso per cassazione, ma non necessariamente la riforma dell'intera sentenza di merito.

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