Cassazione Civile, Sentenza n. 18924/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della CTR Sardegna che aveva accolto l'appello di Abbanoa avverso la CTP di Cagliari; l'Agenzia deduce due motivi: (1) violazione e falsa applicazione di norme relative alla notifica del processo verbale di constatazione (art. 12, comma 7 l. n. 212/2000; art. 51 d.P.R. n. 633/1972; art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973) sostenendo che per ulteriori annualità con la stessa violazione occorreva un diverso PVC; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 sostenendo che gli errori delle imprese appaltatrici nell'individuazione dell'aliquota IVA non dovrebbero escludere la responsabilità del committente
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, su richiesta dell'Agenzia, in quanto gli avvisi di accertamento erano stati parzialmente assoggettati ad autotutela e la contribuente aveva definito e versato integralmente gli importi dovuti ai sensi dell'art. 2-quater, comma 1-sexies del d.l. n. 564/1994 (conv. in l. n. 656/1994). Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi del medesimo art. 2-quater; non sono state disposte le statuizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000
Invocata dall'Agenzia come norma rilevante per la procedura di accertamento e notifica del PVC: il ricorso sostiene che per ulteriori annualità con la stessa violazione fosse necessaria una nuova documentazione/PCV, interpretazione contestata dalla CTR
art. 51, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel primo motivo in relazione alla corretta determinazione/controllo dell'IVA e agli adempimenti formali per l'accertamento; la contestazione verte sull'obbligo di notificare ulteriori PVC per annualità diverse
art. 41-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
Citato nel primo motivo in tema di contestazione e notifiche degli atti di accertamento, per sostenere l'esigenza di specifiche notifiche per annualità diverse
art. 19, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel secondo motivo: norma sul meccanismo dell'IVA nelle cessioni e prestazioni; l'Agenzia sosteneva che gli errori dei subfornitori nell'aliquota non esonerano la committente dalla pretesa fiscale, mentre la CTR aveva ritenuto che tali errori non dovessero ricadere sulla committente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata dall'Agenzia per i motivi di cassazione (vizio di motivazione/violazione di norme di diritto), indicata quale fondamentale per la censura della sentenza impugnata
art. 2-quater, comma 1-sexies, d.l. n. 564 del 1994, conv. con l. n. 656 del 1994
Norma della definizione agevolata richiamata quale causa della cessazione della materia del contendere: sulla base di tale istituto la contribuente ha definito e versato gli importi ancora dovuti, determinando l'estinzione del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma citata con riferimento alle eventuali statuizioni su responsabilità e sanzioni processuali: la Corte ha ritenuto che, dato l'esito del giudizio promosso dall'Agenzia, non sussistessero i presupposti per applicare tale norma
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020, conv. con l. n. 176 del 2020
Richiamato solo per spiegare la modalità di svolgimento dell'udienza pubblica ( modalità telematica/da remoto ), senza incidenza sulla decisione di merito
Massime di principio
- La definizione e il pagamento integrale degli importi dovuti a seguito di autotutela dell'Amministrazione possono determinare la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del processo anche in Cassazione.
- Quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, le censure di diritto (es.: errata applicazione di norme, esigenze probatorie) restano inattuate e non vengono decise nel merito.
- Chi chiede l'estinzione del giudizio (anche l'Amministrazione) ottiene la chiusura del processo ma deve valutare le conseguenze sulle spese: il regime di riparto spese può seguire norme speciali (qui art. 2-quater) e chi ha anticipato pagamenti può rimanere gravato.
- Se l'Amministrazione esercita autotutela e il contribuente definisce gli importi, l'interesse a proseguire l'impugnazione si estingue; le parti devono documentare tempestivamente gli adempimenti (atti di autotutela, ricevute di versamento) per ottenere la dichiarazione di estinzione.
- Le questioni sostanziali sollevate (ad es. obbligo di notificare un nuovo PVC per altre annualità o la responsabilità del committente per errori dei subappaltatori) restano senza precedente vincolante se il giudizio si estingue: in casi analoghi non si avrà soluzione di merito.
- Parti interessate a preservare una pronuncia di merito su questioni giuridiche rilevanti dovrebbero evitare la definizione totale della controversia prima che la Corte si pronunci, altrimenti perdono la possibilità di ottenere chiarimenti vincolanti.
- Per il contribuente è strategico acquisire e allegare alla procedura di estinzione la documentazione che dimostri il pagamento/definizione secondo la disciplina richiamata, per ottenere il pronunciamento di estinzione senza ulteriori oneri processuali.
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