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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18924/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della CTR Sardegna che aveva accolto l'appello di Abbanoa avverso la CTP di Cagliari; l'Agenzia deduce due motivi: (1) violazione e falsa applicazione di norme relative alla notifica del processo verbale di constatazione (art. 12, comma 7 l. n. 212/2000; art. 51 d.P.R. n. 633/1972; art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973) sostenendo che per ulteriori annualità con la stessa violazione occorreva un diverso PVC; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 sostenendo che gli errori delle imprese appaltatrici nell'individuazione dell'aliquota IVA non dovrebbero escludere la responsabilità del committente

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, su richiesta dell'Agenzia, in quanto gli avvisi di accertamento erano stati parzialmente assoggettati ad autotutela e la contribuente aveva definito e versato integralmente gli importi dovuti ai sensi dell'art. 2-quater, comma 1-sexies del d.l. n. 564/1994 (conv. in l. n. 656/1994). Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi del medesimo art. 2-quater; non sono state disposte le statuizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000

    Invocata dall'Agenzia come norma rilevante per la procedura di accertamento e notifica del PVC: il ricorso sostiene che per ulteriori annualità con la stessa violazione fosse necessaria una nuova documentazione/PCV, interpretazione contestata dalla CTR

  • art. 51, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla corretta determinazione/controllo dell'IVA e agli adempimenti formali per l'accertamento; la contestazione verte sull'obbligo di notificare ulteriori PVC per annualità diverse

  • art. 41-bis, d.P.R. n. 600 del 1973

    Citato nel primo motivo in tema di contestazione e notifiche degli atti di accertamento, per sostenere l'esigenza di specifiche notifiche per annualità diverse

  • art. 19, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel secondo motivo: norma sul meccanismo dell'IVA nelle cessioni e prestazioni; l'Agenzia sosteneva che gli errori dei subfornitori nell'aliquota non esonerano la committente dalla pretesa fiscale, mentre la CTR aveva ritenuto che tali errori non dovessero ricadere sulla committente

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata dall'Agenzia per i motivi di cassazione (vizio di motivazione/violazione di norme di diritto), indicata quale fondamentale per la censura della sentenza impugnata

  • art. 2-quater, comma 1-sexies, d.l. n. 564 del 1994, conv. con l. n. 656 del 1994

    Norma della definizione agevolata richiamata quale causa della cessazione della materia del contendere: sulla base di tale istituto la contribuente ha definito e versato gli importi ancora dovuti, determinando l'estinzione del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma citata con riferimento alle eventuali statuizioni su responsabilità e sanzioni processuali: la Corte ha ritenuto che, dato l'esito del giudizio promosso dall'Agenzia, non sussistessero i presupposti per applicare tale norma

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020, conv. con l. n. 176 del 2020

    Richiamato solo per spiegare la modalità di svolgimento dell'udienza pubblica ( modalità telematica/da remoto ), senza incidenza sulla decisione di merito

Massime di principio

  • La definizione e il pagamento integrale degli importi dovuti a seguito di autotutela dell'Amministrazione possono determinare la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del processo anche in Cassazione.
  • Quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, le censure di diritto (es.: errata applicazione di norme, esigenze probatorie) restano inattuate e non vengono decise nel merito.
  • Chi chiede l'estinzione del giudizio (anche l'Amministrazione) ottiene la chiusura del processo ma deve valutare le conseguenze sulle spese: il regime di riparto spese può seguire norme speciali (qui art. 2-quater) e chi ha anticipato pagamenti può rimanere gravato.
  • Se l'Amministrazione esercita autotutela e il contribuente definisce gli importi, l'interesse a proseguire l'impugnazione si estingue; le parti devono documentare tempestivamente gli adempimenti (atti di autotutela, ricevute di versamento) per ottenere la dichiarazione di estinzione.
  • Le questioni sostanziali sollevate (ad es. obbligo di notificare un nuovo PVC per altre annualità o la responsabilità del committente per errori dei subappaltatori) restano senza precedente vincolante se il giudizio si estingue: in casi analoghi non si avrà soluzione di merito.
  • Parti interessate a preservare una pronuncia di merito su questioni giuridiche rilevanti dovrebbero evitare la definizione totale della controversia prima che la Corte si pronunci, altrimenti perdono la possibilità di ottenere chiarimenti vincolanti.
  • Per il contribuente è strategico acquisire e allegare alla procedura di estinzione la documentazione che dimostri il pagamento/definizione secondo la disciplina richiamata, per ottenere il pronunciamento di estinzione senza ulteriori oneri processuali.

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