Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25262/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione proposta dalla persona offesa, ritenendo che il soggetto istante non fosse legittimato a proporla e che, in ogni caso, non fosse stato rispettato il termine di notifica alle altre parti. Conseguentemente ha condannato l'istante al pagamento di 1.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La persona offesa nel procedimento pendente davanti al GIP di Palermo ha presentato richiesta di rimessione, deducendo un rischio di depistaggi nel corso del procedimento a carico di più imputati. La Corte rileva però che la rimessione, ai sensi dell'art. 46 c.p.p., può essere richiesta solo dal pubblico ministero o dall'imputato, non dalla persona offesa. Inoltre, la richiesta è stata dichiarata inammissibile anche perché non risulta notificata alle altre parti entro il termine di sette giorni dal deposito in cancelleria, come previsto dall'art. 46 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.p.

    La richiesta di rimessione può essere proposta solo dal pubblico ministero o dall'imputato; la persona offesa non è legittimata. La domanda deve inoltre essere notificata alle altre parti entro sette giorni dal deposito in cancelleria.

  • Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità dell'istanza, segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La legittimazione a proporre richiesta di rimessione del processo è tassativamente riservata al pubblico ministero e all'imputato; la persona offesa è priva di tale potere.
  • La mancata notificazione della richiesta alle altre parti entro il termine di sette giorni dal deposito in cancelleria determina l'inammissibilità dell'istanza.
  • Quando la richiesta di rimessione è dichiarata inammissibile, consegue per legge la condanna dell'istante al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.