Cassazione Penale, Ordinanza n. 25262/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione proposta dalla persona offesa, ritenendo che il soggetto istante non fosse legittimato a proporla e che, in ogni caso, non fosse stato rispettato il termine di notifica alle altre parti. Conseguentemente ha condannato l'istante al pagamento di 1.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La persona offesa nel procedimento pendente davanti al GIP di Palermo ha presentato richiesta di rimessione, deducendo un rischio di depistaggi nel corso del procedimento a carico di più imputati. La Corte rileva però che la rimessione, ai sensi dell'art. 46 c.p.p., può essere richiesta solo dal pubblico ministero o dall'imputato, non dalla persona offesa. Inoltre, la richiesta è stata dichiarata inammissibile anche perché non risulta notificata alle altre parti entro il termine di sette giorni dal deposito in cancelleria, come previsto dall'art. 46 c.p.p.
Norme richiamate
art. 46 c.p.p.
La richiesta di rimessione può essere proposta solo dal pubblico ministero o dall'imputato; la persona offesa non è legittimata. La domanda deve inoltre essere notificata alle altre parti entro sette giorni dal deposito in cancelleria.
Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità dell'istanza, segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La legittimazione a proporre richiesta di rimessione del processo è tassativamente riservata al pubblico ministero e all'imputato; la persona offesa è priva di tale potere.
- La mancata notificazione della richiesta alle altre parti entro il termine di sette giorni dal deposito in cancelleria determina l'inammissibilità dell'istanza.
- Quando la richiesta di rimessione è dichiarata inammissibile, consegue per legge la condanna dell'istante al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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