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Ordinanza

Ordinanza n. 1239/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del Ricorrente

Giustizia amministrativa202510992

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto l'istanza cautelare. La decisione è motivata dalla considerazione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento presso la sede diplomatica, circostanza che ha escluso la necessità di accordare la tutela cautelare richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Dal testo non emerge una definizione nel merito dell'azione avverso il silenzio.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per il rilascio del visto per motivi di studio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad in relazione all'istanza di convocazione presso la sede diplomatica, finalizzata al rilascio di un visto per motivi di studio. È stata proposta anche domanda cautelare incidentale. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di ricorso né le ragioni dettagliate poste a fondamento della domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto l'istanza cautelare è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La fissazione dell'appuntamento presso la sede diplomatica, quando costituisce l'adempimento richiesto in via cautelare dal ricorrente, può determinare il rigetto dell'istanza cautelare per il venir meno della necessità della misura, senza definire necessariamente il giudizio di merito sull'azione avverso il silenzio.
  • La pronuncia cautelare che respinge la sospensiva non definisce, di per sé, l'azione principale avente a oggetto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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