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Ordinanza

Ordinanza n. 1467/2026 - Napoli, Sezione 8

previa sospensione dell'efficacia, PREVIA SOSPENSIONE - della comunicazione n. -OMISSIS- del 1° aprile 2026 caricata sulla pagina web riservata del dott. -OMISSIS- con cui è stato comunicato il voto di 12/30 della prova scritta contenuta nella busta n. -OMISSIS- e la non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2025; - della valutazione di 12/30 dell’elaborato realizzato dal dott. -OMISSIS-, conosciuta a seguito di accesso sul portale del Ministero della Giustizia in data 1° aprile 2026; - del verbale del 02 marzo 2026 della IV Sottocommissione della Corte d’Appello di Roma ove si indica che all’elaborato n. -OMISSIS- è stato attribuito il punteggio di 12/30, conosciuto a seguito di accesso sul portale del Ministero della Giustizia in data 1° aprile 2026; - dell’elenco degli ammessi alle prove orali nella parte in cui non reca il ricorrente tra i candidati ammessi, mai notificato e/o comunicato; - della nota del Ministero della Giustizia del 14 novembre 2025 nella parte relativa ai “Criteri di Massima”; - del verbale n. -OMISSIS- del 5.12.2025 della Commissione Centrale con il quale sono stati recepiti i criteri di correzione delle prove; - del verbale del 12.01.2026 della seduta plenaria dei Presidenti e vice Presidenti delle sottocommissioni costituite presso la Corte di Appello di Roma; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale, se lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202603096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione di 12/30 della prova scritta dell'esame di abilitazione forense e conseguente non ammissione alla prova orale, unitamente agli atti recanti i criteri di correzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione del voto di 12/30 attribuito alla prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense, il verbale della sottocommissione, l'elenco degli ammessi alla prova orale nella parte in cui non lo includeva e gli atti recanti i criteri di correzione. In via cautelare ha chiesto la sospensione degli effetti degli atti. Con il primo motivo ha contestato l'erroneità del giudizio tecnico espresso dalla commissione sull'elaborato, anche producendo un parere pro veritate. Con il secondo motivo ha dedotto una disparità di trattamento mediante comparazione con la valutazione attribuita ad altri candidati. Ha inoltre contestato la disciplina applicabile al procedimento, sostenendo l'insufficienza del voto numerico quale motivazione del giudizio, e ha censurato l'omessa verbalizzazione dei singoli punteggi attribuiti dai commissari.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto non scrutinabile favorevolmente la censura sull'erroneità della valutazione, poiché attinente al merito di un giudizio tecnico-discrezionale della commissione, sindacabile soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o motivazione carente; nel caso concreto non è stata ravvisata alcuna di tali anomalie. Il parere pro veritate è stato ritenuto irrilevante, non potendo il giudice sostituire la valutazione della commissione con quella di un soggetto terzo, salvo il caso residuale di abnormità. È stata respinta anche la censura comparativa, poiché gli elaborati sono valutati singolarmente secondo i criteri prefissati e il giudizio dipende dalla completezza, profondità, coerenza logica, capacità espositiva e argomentativa del singolo scritto; la valutazione favorevole di un altro candidato non dimostra di per sé una disparità di trattamento né sana gli eventuali errori del ricorrente. Quanto alla motivazione, il TAR ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 49 della legge n. 247/2012, con conseguente non applicazione dell'art. 46 della stessa legge, e ha affermato la sufficienza del voto numerico quale espressione sintetica del giudizio tecnico, purché riferito a criteri di valutazione predeterminati e salvo contraddizione manifesta con elementi obiettivi o con i criteri stabiliti. Infine, ha escluso l'illegittimità derivante dalla mancata verbalizzazione dei voti individuali dei commissari, non essendo previsto un obbligo di documentare i singoli momenti di formazione della volontà collegiale. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, in favore del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, sulla quale il TAR ha pronunciato rigettandola.

  • art. 49 l. 247/2012

    Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti

    Per la sessione d'esame indetta nel 2025 continua ad applicarsi la disciplina previgente, con esclusione dell'applicazione dell'art. 46 della medesima legge.

  • art. 46 l. 247/2012

    La sua applicazione è stata ritenuta differita, in ragione dell'art. 49, rispetto alla sessione oggetto del giudizio.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione dei giudizi sulle prove concorsuali può essere assolto dal voto numerico, quando collegato a criteri di valutazione predeterminati.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento risultano compatibili con l'uso del voto numerico quale modalità sintetica e standardizzata di motivazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici sulle prove scritte e orali costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e non sono sostituibili dal giudice amministrativo; il sindacato di legittimità è ammissibile solo in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti, abnormità o motivazione carente.
  • Un parere pro veritate o altra valutazione tecnica di parte non può sostituire il giudizio della commissione esaminatrice, salvo che l'atto valutativo presenti anomalie manifeste riconducibili ai limiti del sindacato di legittimità.
  • La comparazione tra gli esiti di prove appartenenti a candidati diversi non è, di regola, idonea a dimostrare una disparità di trattamento, poiché ogni elaborato deve essere valutato individualmente secondo criteri predeterminati e in relazione alla sua completezza, profondità, coerenza logica ed efficacia espositiva e argomentativa.
  • Per le sessioni dell'esame di abilitazione forense soggette alla disciplina transitoria dell'art. 49 della legge n. 247/2012, il voto numerico può assolvere l'obbligo di motivazione del giudizio sulla prova, purché siano previamente stabiliti criteri di valutazione chiari e oggettivi e non sussista una manifesta contraddizione tra elementi obiettivi, criteri e voto attribuito.
  • In assenza di una specifica disposizione normativa o di un autovincolo della commissione, il verbale della valutazione collegiale non deve necessariamente riportare i punteggi individuali assegnati da ciascun commissario, essendo sufficiente la verbalizzazione del voto complessivo.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereTutela cautelare

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