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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33201/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva accolto l'appello del PM e disposto la misura cautelare in carcere per i capi 2), 3) e 4) (cedimenti di ingenti quantitativi di hashish e marijuana tra agosto 2020). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ritenendo che: 1) in un interrogatorio del 21/02/2024 aveva confessato i fatti relativi ai capi 3) e 4) (quindi la misura avrebbe dovuto riguardare solo il capo 2)); 2) le chat sono state travisate (in particolare l'attribuzione della partita di 90 kg al fatto del 7/08/2020 sarebbe frutto di errata interpretazione); 3) le esigenze cautelari non sarebbero attuali, posto che il sodalizio si sarebbe disarticolato e la collaborazione del ricorrente sarebbe in corso o comunque esauriente. La difesa ha inoltre contestato omissioni e anomalie procedurali nella richiesta di misura.

La decisione

Il giudice di legittimità ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale di Roma, che aveva: identificato il Deiana come fornitore milanese tramite la messaggistica criptata (nick "Bansky"), valorizzato conversazioni che collegavano Deiana agli approvvigionamenti (compreso il trasporto e il pagamento di 491.000 euro), evidenziato la continuità e l'organizzazione dei rifornimenti e i legami internazionali. Il Tribunale aveva inoltre valutato la confessione del 21/02/2024 come parziale e insufficiente a escludere le esigenze cautelari; aveva richiamato la personalità pericolosa del Deiana, precedenti specifici e la latitanza. La Cassazione ha ricordato che l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o travisamento incontestabile della prova. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e è disposta la condanna alle spese (ex lege menzionata nella sentenza).

Norme richiamate

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata come fondamento delle esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie; il Tribunale ha ritenuto sussistente tale pericolo sulla base della gravità, dell'organizzazione e della continuità delle cessioni.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa con riferimento alla continuazione tra i capi; la questione è stata considerata non decisiva ai fini cautelari dalla giurisprudenza citata nella sentenza.

  • D.P.R. n. 309/1990, artt. 73 e 74

    Riferimento alle fattispecie di reato per cui il ricorrente risultava già gravato da procedimento/condanna, utilizzato per valutare la personalità e la pericolosità del soggetto.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 3, n. 6722/2017; Sez. U, n. 22471/2015; Sez. 3, n. 44938/2021)

    Principio consolidato secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o travisamento decisivo della prova.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contenuto di intercettazioni e messaggistica criptata è tipicamente valutazione di merito e, salvo manifesta illogicità o travisamento decisivo, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • La presenza di elementi indiziari complessivi (conversazioni coordinate, fotografie del denaro, indicazioni logistiche e collegamenti con fornitori internazionali) può legittimare la custodia cautelare anche se i fatti risalgono a anni prima, quando sussista un concreto e attuale pericolo di reiterazione.
  • Una confessione parziale o collaborativa non elimina automaticamente le esigenze cautelari: rileva la portata e l'attendibilità complessiva delle dichiarazioni rispetto al materiale probatorio già acquisito.
  • Il mero tempo trascorso dai fatti non determina di per sé l'assenza di esigenze cautelari: il giudice deve valutare la gravità, le modalità, la personalità dell'indagato e l'eventuale persistenza di collegamenti o canali di rifornimento.
  • In sede di impugnazione cautelare e di legittimità occorre concentrare le censure su eventuali vizi logici e sulla insufficiente motivazione del provvedimento; critiche meramente alternative o ricostruzioni fattuali diverse difficilmente superano il filtro della Cassazione.

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