Cassazione Penale, Sentenza n. 33201/2025 del 08/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva accolto l'appello del PM e disposto la misura cautelare in carcere per i capi 2), 3) e 4) (cedimenti di ingenti quantitativi di hashish e marijuana tra agosto 2020). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ritenendo che: 1) in un interrogatorio del 21/02/2024 aveva confessato i fatti relativi ai capi 3) e 4) (quindi la misura avrebbe dovuto riguardare solo il capo 2)); 2) le chat sono state travisate (in particolare l'attribuzione della partita di 90 kg al fatto del 7/08/2020 sarebbe frutto di errata interpretazione); 3) le esigenze cautelari non sarebbero attuali, posto che il sodalizio si sarebbe disarticolato e la collaborazione del ricorrente sarebbe in corso o comunque esauriente. La difesa ha inoltre contestato omissioni e anomalie procedurali nella richiesta di misura.
La decisione
Il giudice di legittimità ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale di Roma, che aveva: identificato il Deiana come fornitore milanese tramite la messaggistica criptata (nick "Bansky"), valorizzato conversazioni che collegavano Deiana agli approvvigionamenti (compreso il trasporto e il pagamento di 491.000 euro), evidenziato la continuità e l'organizzazione dei rifornimenti e i legami internazionali. Il Tribunale aveva inoltre valutato la confessione del 21/02/2024 come parziale e insufficiente a escludere le esigenze cautelari; aveva richiamato la personalità pericolosa del Deiana, precedenti specifici e la latitanza. La Cassazione ha ricordato che l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o travisamento incontestabile della prova. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e è disposta la condanna alle spese (ex lege menzionata nella sentenza).
Norme richiamate
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata come fondamento delle esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie; il Tribunale ha ritenuto sussistente tale pericolo sulla base della gravità, dell'organizzazione e della continuità delle cessioni.
art. 81 cod. pen.
Richiamato dalla difesa con riferimento alla continuazione tra i capi; la questione è stata considerata non decisiva ai fini cautelari dalla giurisprudenza citata nella sentenza.
D.P.R. n. 309/1990, artt. 73 e 74
Riferimento alle fattispecie di reato per cui il ricorrente risultava già gravato da procedimento/condanna, utilizzato per valutare la personalità e la pericolosità del soggetto.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 3, n. 6722/2017; Sez. U, n. 22471/2015; Sez. 3, n. 44938/2021)
Principio consolidato secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o travisamento decisivo della prova.
Massime di principio
- L'interpretazione del contenuto di intercettazioni e messaggistica criptata è tipicamente valutazione di merito e, salvo manifesta illogicità o travisamento decisivo, non è sindacabile in sede di legittimità.
- La presenza di elementi indiziari complessivi (conversazioni coordinate, fotografie del denaro, indicazioni logistiche e collegamenti con fornitori internazionali) può legittimare la custodia cautelare anche se i fatti risalgono a anni prima, quando sussista un concreto e attuale pericolo di reiterazione.
- Una confessione parziale o collaborativa non elimina automaticamente le esigenze cautelari: rileva la portata e l'attendibilità complessiva delle dichiarazioni rispetto al materiale probatorio già acquisito.
- Il mero tempo trascorso dai fatti non determina di per sé l'assenza di esigenze cautelari: il giudice deve valutare la gravità, le modalità, la personalità dell'indagato e l'eventuale persistenza di collegamenti o canali di rifornimento.
- In sede di impugnazione cautelare e di legittimità occorre concentrare le censure su eventuali vizi logici e sulla insufficiente motivazione del provvedimento; critiche meramente alternative o ricostruzioni fattuali diverse difficilmente superano il filtro della Cassazione.
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