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Sentenza

Sentenza n. 244/2026 - Bari, Sezione 2

PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA -dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 22.03.2024 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico denominato “Del Trio”, costituito da 18 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 108 MW, da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG), con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera (FG); PER LA CONDANNA -dell’Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.

Giustizia amministrativa202500341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: inerzia nella conclusione del procedimento di VIA statale relativo a un impianto eolico di 108 MW

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato il 22 marzo 2024 un'istanza di VIA ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico composto da 18 aerogeneratori, con opere di connessione ricadenti in due comuni. Dopo la verifica di completezza della documentazione, il Ministero ha pubblicato l'avviso al pubblico il 19 giugno 2024; la fase di consultazione si è conclusa il 19 luglio 2024. Il procedimento è tuttavia rimasto fermo nella fase di istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, senza acquisizione del relativo parere e senza adozione del provvedimento conclusivo di VIA. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 8, 23 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 199/2021, degli artt. 1, 2 e 6 della l. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità, massima diffusione delle fonti rinnovabili e giusto procedimento, nonché della disciplina eurounitaria in materia di accelerazione delle autorizzazioni per le energie rinnovabili.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'illegittimità dell'inerzia del Ministero e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC. Ha rilevato che, per i progetti rientranti nell'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, l'art. 25 stabilisce termini perentori: la Commissione deve esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, mentre il provvedimento di VIA deve essere adottato nei successivi termini normativi. Nel caso concreto erano scaduti il 18 agosto 2024 il termine di trenta giorni dalla conclusione della consultazione e il 28 ottobre 2024 quello di centotrenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, senza che il procedimento fosse definito. Il Collegio ha escluso che il numero elevato dei procedimenti o difficoltà organizzative interne potessero giustificare il superamento dei termini, qualificati dalla legge come perentori. Ha inoltre affermato che lo stato di istruttoria tecnica presso la Commissione, posta alle dipendenze funzionali del Ministero, integra un'inerzia imputabile all'amministrazione e azionabile con il rito sul silenzio. Il Ministero e la Commissione sono stati ordinati a concludere il procedimento e ad adottare i provvedimenti di competenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre contributo unificato e accessori.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la presentazione dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA; l'istanza della società ha attivato il procedimento ambientale.

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC “si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione [...] e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione”; “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori”.

    I termini delle fasi del procedimento di VIA relativo ai progetti PNRR-PNIEC sono perentori e il loro superamento rende illegittima l'inerzia amministrativa; l'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Individua la categoria dei progetti PNRR, del fondo complementare e attuativi del PNIEC soggetti alla competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC; il progetto eolico rientra in tale categoria.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione di concludere il procedimento conseguente a un'istanza ragionevole del privato mediante un provvedimento espresso, anche quando siano necessari atti istruttori.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di azionare il rito avverso il silenzio per ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e la condanna alla conclusione del procedimento.

  • art. 7-bis d.lgs. 152/2006

    Rileva per la qualificazione dei progetti PNRR-PNIEC come opere strategiche e per l'applicazione della disciplina speciale di VIA.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 387/2003

    È richiamato per la qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

  • art. 3-bis, comma 3, d.lgs. 152/2006

    È richiamato per affermare che le disposizioni del codice dell'ambiente possono essere derogate, modificate o abrogate soltanto da successive leggi che lo dichiarino espressamente.

Massime di principio

  • Per i progetti di VIA rientranti nell'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, i termini stabiliti dall'art. 25 del medesimo decreto per l'espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e per la conclusione del procedimento hanno natura perentoria.
  • Il superamento dei termini perentori del procedimento di VIA determina l'illegittimità dell'inerzia amministrativa, anche quando il procedimento sia formalmente ancora pendente nella fase di istruttoria tecnica presso la Commissione PNRR-PNIEC.
  • Le difficoltà organizzative interne e l'elevato numero di procedimenti non giustificano il superamento dei termini perentori della VIA e non possono essere fatte ricadere sul privato istante.
  • La Commissione tecnica PNRR-PNIEC, in quanto articolazione posta alle dipendenze funzionali del Ministero competente, opera nell'ambito della sfera di responsabilità dell'amministrazione ministeriale, alla quale è imputabile l'inerzia nella fase istruttoria.
  • A fronte di un'istanza ragionevole del privato, l'amministrazione è obbligata non solo ad avviare l'istruttoria, ma anche a concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, favorevole o sfavorevole; la mancata conclusione integra silenzio-inadempimento azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

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