Sentenza del 15/11/2016 n. 2041 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Determinazione dell'imposta - Necessità di verificare cosa le parti hanno concretamente realizzato - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo riporta il principio secondo cui, ai fini dell'imposta di registro, l'amministrazione e il giudice devono accertare la sostanza dell'operazione e ciò che le parti hanno effettivamente realizzato, senza limitarsi alle dichiarazioni contenute nel contratto. Non sono indicati né l'esito specifico del giudizio, né l'eventuale annullamento o conferma dell'atto impositivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la corretta determinazione dell'imposta di registro. Il principio enunciato esclude che l'imposizione debba fondarsi esclusivamente sulla volontà contrattuale dichiarata o sul tenore letterale dell'atto. Occorre invece verificare gli effetti giuridici ed economici concretamente realizzati dalle parti mediante il regolamento negoziale adottato.
Norme richiamate
Imposta di registro
Ai fini della corretta applicazione dell'imposta di registro non si deve valutare la precisa volontà contrattuale, posto che il tema di indagine non consiste nell'accertare cosa le parti hanno scritto ma cosa le stesse hanno effettivamente realizzato con il regolamento negoziale adottato
La tassazione deve essere determinata considerando la natura e gli effetti concreti dell'operazione negoziale, anziché la sola qualificazione formale o la volontà dichiarata dalle parti.
Massime di principio
- Nell'applicazione dell'imposta di registro prevale la sostanza economico-giuridica dell'operazione sulla sua forma o denominazione contrattuale.
- La qualificazione data dalle parti non è necessariamente decisiva: occorre esaminare diritti trasferiti, obblighi assunti ed effetti concretamente prodotti dal contratto.
- In caso di contestazione, documenti e comportamenti successivi possono essere rilevanti per ricostruire ciò che le parti hanno realmente realizzato.
- Poiché il testo non indica i soggetti né l'esito processuale, non è possibile determinare con certezza il vincitore effettivo; l'indicazione del resistente come vincitore è una classificazione prudenziale basata sul principio favorevole alla prevalenza della sostanza, non sull'esito documentato della causa.
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