Cassazione Civile, Ordinanza n. 04851/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all'anno 2006, emesso nei confronti di una società. In primo e secondo grado la pretesa fiscale era stata solo in parte ridimensionata, ma la Commissione tributaria regionale aveva comunque ritenuto che le fatture contestate fossero soggettivamente inesistenti, attribuendo rilievo decisivo alle dichiarazioni rese in sede amministrativa dai soggetti formalmente emittenti (in particolare Andreazzoli e Bellè), e ritenendo non idonea la documentazione contabile e dei pagamenti prodotta dalla contribuente a dimostrare l'effettiva esecuzione dei lavori. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità dell'avviso di accertamento e della sentenza per difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo; 2) omesso esame di fatto decisivo e controverso, anche per la mancata considerazione di una sentenza penale assolutoria riguardante l'uso di false fatture; 3) violazione degli artt. 7 d.lgs. 546/1992 e 2729 c.c., perché la CTR avrebbe fondato la decisione solo sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa dai terzi emittenti le fatture, senza valutare le prove documentali e indiziarie contrarie prodotte dalla società.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la dedotta nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione non era stata prospettata nei gradi di merito e, nel processo tributario, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione. Ha rigettato il secondo motivo, sia perché ostato dalla preclusione della doppia conforme, sia perché il giudicato penale assolutorio non opera automaticamente nel giudizio tributario e, comunque, nel caso concreto la sentenza penale era successiva alla decisione impugnata. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che la CTR avesse attribuito valore decisivo ed esclusivo alle dichiarazioni dei terzi rese in sede amministrativa, senza confrontarle con gli altri elementi probatori, in violazione del principio per cui tali dichiarazioni hanno natura indiziaria e devono essere valutate insieme al restante materiale probatorio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene richiamato come base del motivo relativo alla nullità dell'avviso di accertamento e della sentenza impugnata per difetto di sottoscrizione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Viene richiamato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato per dedurre la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in materia di prova nel processo tributario.
art. 7 d.lgs. 546/1992
Il divieto di prova testimoniale opera solo per la testimonianza resa con le garanzie del contraddittorio; non impedisce di utilizzare come elementi indiziari le dichiarazioni rese in sede amministrativa dagli organi dell'Amministrazione finanziaria.
art. 2729 c.c.
Le dichiarazioni dei terzi rese in sede amministrativa possono costituire indizi, ma non possono da sole sorreggere la decisione se non valutate unitamente ad altri elementi presuntivi o probatori.
art. 348-ter c.p.c.
La presenza di doppia conforme preclude la deduzione in cassazione del vizio di omesso esame di fatti decisivi nei limiti previsti dalla norma.
art. 116 c.p.c.
Il giudice tributario deve autonomamente valutare il contenuto del giudicato penale e gli altri elementi di prova acquisiti nel processo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le dichiarazioni rese da terzi in sede amministrativa non hanno valore di prova testimoniale in senso tecnico, ma costituiscono elementi indiziari utilizzabili dal giudice solo se inseriti in una valutazione complessiva con gli altri elementi acquisiti.
- Il giudice tributario non può fondare la decisione esclusivamente su dichiarazioni extraprocessuali dei terzi emittenti fatture contestate, se non confrontandole con la documentazione e con gli ulteriori indizi offerti dal contribuente.
- La nullità dell'atto impositivo per vizi formali non dedotta nei precedenti gradi di giudizio non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione nel processo tributario, data la struttura impugnatoria del giudizio.
- Il giudicato penale assolutorio non si trasferisce automaticamente nel giudizio tributario, perché quest'ultimo è autonomo e soggetto a regole probatorie proprie; il giudice tributario deve comunque svolgere un autonomo apprezzamento del materiale acquisito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando operi la preclusione della doppia conforme nei limiti normativamente previsti.
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