Sentenza n. 721/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento adottato in data -OMISSIS-dal Liceo Scientifico Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, con il quale l'alunna -OMISSIS- non è stata ammessa alla classe successiva, comunicato con email del 09.09.2022, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione della studentessa alla classe successiva al termine dell’anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al resistente (istituzione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui la studentessa non era stata ammessa alla classe successiva. Nel corso del giudizio, dopo il rigetto della domanda cautelare, hanno dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso e hanno chiesto la compensazione delle spese. Il giudice ha inoltre esaminato preliminarmente la legittimazione processuale dei genitori, poiché la studentessa era divenuta maggiorenne durante il giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto che, a fronte dell’espressa dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione e in assenza di opposizione o di diverse richieste delle parti resistenti, non potesse procedere all’esame del merito, poiché nel processo amministrativo la parte dispone dell’azione sino al momento della decisione. È stata riconosciuta la legittima prosecuzione della rappresentanza processuale da parte dei genitori, in forza dell’ultrattività della rappresentanza originaria, nonostante il raggiungimento della maggiore età della studentessa. Le spese della fase di merito sono state compensate per la mancata opposizione delle parti resistenti e per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’ordine di oscuramento dei dati identificativi della minore, dei genitori e degli altri interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino a quando la causa è trattenuta in decisione; in assenza di opposizione o di diverse richieste delle altre parti, il giudice deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, poiché vige un principio dispositivo in senso ampio che attribuisce al ricorrente la disponibilità dell’azione.
- Il raggiungimento della maggiore età della parte rappresentata nel corso del giudizio non determina automaticamente l’illegittimità della rappresentanza processuale originariamente conferita ai genitori, che può proseguire in forza del principio di ultrattività della rappresentanza processuale.
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