Ordinanza n. 441/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’Ordinanza Dirigenziale n. 000435 dell’1.10.2025, emessa dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Fasano, Leonardo D’Adamo, notificata al sig. Olive Antonio in data 19.5.2026; - dell’Ordinanza Dirigenziale n. 000206 del 21.5.2026, emessa dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Fasano, Leonardo D’Adamo, avente ad oggetto: integrazione e rinnovazione parziale dell’Ordinanza Dirigenziale n. 435 dell’1.10.2025, notificata alla sig.ra Argento Carmela e al sig. Olive Antonio in data 27.05.2026; - nonché di ogni altro atto connesso, prodromico e conseguente alle stesse;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di integrazione e rinnovazione parziale dell'ordinanza di acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio comunale e di irrogazione della sanzione pecuniaria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza dirigenziale n. 206 del 21 maggio 2026, con cui il Comune di Fasano, rilevata la mancata demolizione delle opere abusive, ha confermato l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale e l'irrogazione della sanzione pecuniaria già disposte con l'ordinanza n. 435 del 1° ottobre 2025. La rinnovazione parziale era stata adottata per estendere la notifica dell'atto all'erede del comproprietario deceduto. La questione cautelare centrale riguarda la mancata notificazione all'erede dell'ordinanza di demolizione presupposta, con conseguente mancata possibilità per quest'ultimo di adempiere all'ingiunzione prima dell'acquisizione dell'immobile e dell'applicazione della sanzione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza n. 206 del 21 maggio 2026. Ha ritenuto rilevante il fatto che, nonostante una precedente ordinanza cautelare pronunciata nel connesso giudizio, continuasse a mancare la notificazione dell'ordinanza di demolizione all'erede del comproprietario deceduto. Poiché l'erede non era stato posto nelle condizioni di adempiere all'ingiunzione di demolizione, gli effetti dell'ordinanza di acquisizione e sanzione dovevano essere sospesi per le ragioni già indicate nella precedente pronuncia cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il Presidente del Tribunale è stato inoltre investito della valutazione sull'eventuale assegnazione del ricorso alla Seconda Sezione, presso cui pende il giudizio connesso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale per la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza comunale impugnata.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La mancata notificazione dell'ingiunzione di demolizione al soggetto subentrato nella comproprietà ha impedito di ritenere legittimamente perfezionati i presupposti per l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale e per la sanzione conseguente alla mancata demolizione.
Massime di principio
- L'acquisizione gratuita dell'immobile abusivo al patrimonio comunale e l'irrogazione della sanzione conseguente alla mancata demolizione non possono essere legittimamente disposte nei confronti dell'erede di un comproprietario se l'ordinanza di demolizione presupposta non gli è stata notificata e non gli è stata quindi offerta la possibilità di adempiere.
- La notificazione dell'ordinanza di demolizione costituisce presupposto necessario per l'adozione degli atti consequenziali di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale e di irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti del soggetto obbligato.
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