Cassazione Civile, Ordinanza n. 15595/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio nel quale era stato accertato l'an della pretesa del dipendente, cioè lo svolgimento di fatto, tra il 19 febbraio 2002 e il 12 dicembre 2005, di mansioni proprie della qualifica dirigenziale, con conseguente condanna generica al pagamento delle differenze retributive. Nel giudizio di quantificazione, il Tribunale aveva accolto la domanda del lavoratore; la Corte d'appello, in parziale riforma, ha ridotto l'importo riconosciuto, ritenendo non dovuti ulteriori compensi per attività svolte nel ruolo in relazione al quale le superiori mansioni erano state poi riconosciute, perché tali attività erano istituzionali e rientravano nei compiti d'ufficio e quindi nel trattamento economico ordinario. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduce: 1) violazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che il giudicato interno formatosi sulla sentenza relativa all'an avrebbe coperto anche il diritto alle differenze retributive, rendendo non più deducibili fatti estintivi o modificativi del credito; 2) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 2697 c.c. e dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che, una volta accertato lo svolgimento di mansioni dirigenziali, sarebbe spettato all'Università dimostrare la riconducibilità delle attività ai compiti della qualifica dirigenziale; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la riduzione della condanna era stata disposta sulla base di un importo effettivamente pagato che non era stato provato dall'Università.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, affermando che, pur essendo devoluto al separato giudizio di quantificazione l'accertamento in concreto del credito, il giudice della condanna generica può comunque verificare l'effettiva consistenza del credito e negarne il fondamento se ne accerta l'insussistenza. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché il ricorrente non aveva dato conto, sulla base degli atti, della effettiva sussistenza del diverso importo da portare in riduzione né della mancata prova del suo pagamento. Non sono state liquidate spese di lite perché l'intimata non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Richiamato per sostenere l'esistenza del giudicato interno; la Corte ha escluso che esso impedisse al giudice della quantificazione di verificare l'effettiva consistenza del credito.
art. 2909 c.c.
Invocato per il giudicato sostanziale; la Corte ha chiarito che il giudicato sulla condanna generica non impedisce la verifica in concreto dell'esistenza del credito nella fase di quantificazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la preclusione a decisioni su questioni non deducibili; la Corte non ha accolto la censura.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che non dimostrava documentalmente il diverso importo asseritamente portato in riduzione e la sua mancata prova.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione al trattamento economico dei dirigenti pubblici; non ha inciso sull'esito del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La condanna generica accerta l'an debeatur ma non cristallizza in modo definitivo ogni profilo relativo alla concreta esistenza e misura del credito: nel successivo giudizio di liquidazione il giudice può verificare l'effettiva consistenza della pretesa e negarne il fondamento se emerge l'insussistenza del credito o di sue singole componenti.
- Il giudicato formatosi sulla sentenza di condanna generica non impedisce al giudice del quantum di escludere voci richieste se esse risultano già comprese nel trattamento economico ordinario o se non sono dovute in base alla concreta natura delle attività svolte.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile se non indica specificamente gli elementi di prova trascurati o erroneamente valutati e non dimostra, sulla base degli atti, il diverso fatto economico posto a fondamento della riduzione o dell'asserita debenza.
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