Cassazione Penale, Sentenza n. 17645/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha impugnato la conferma del decreto di sequestro probatorio del 19/11/2024, lamentando violazione degli artt. 253 e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché dell'art. 42 Cost. e dell'art. 1 Prot. 1 CEDU, per mera apparenza della motivazione. Si è contestata l'assenza di una puntuale qualificazione dei beni sequestrati (DVR e cinque telecamere): non è stato spiegato se fossero corpo del reato o cose pertinenti né in che modo fossero funzionali all'accertamento dei fatti; il decreto sarebbe quindi generico e formulaico. Si sono altresì dedotte travisamento degli atti da parte del Tribunale (richiamo a inesistente decreto di "convalida") e il tentativo di integrare la motivazione tramite rinvii ad atti successivi o non meglio specificati, rendendo il sequestro esplorativo e illegittimo. Infine si è censurato l'erroneo richiamo alla giurisprudenza sui moduli prestampati in assenza degli elementi essenziali.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato; ha rilevato che il decreto di sequestro probatorio doveva contenere motivazione, anche concisa, che indicasse le ragioni per cui i beni fossero corpo del reato o cose pertinenti e la specifica finalità probatoria. Ha affermato che il Tribunale del riesame non può supplire alle carenze motivazionali del decreto originario e che la motivazione non è stata effettivamente colmata dalla nota del Pubblico Ministero del 10/12/2025 né dall'ordinanza impugnata, che resta di mera apparenza. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del 19/11/2024, ha disposto la restituzione agli aventi diritto dei beni sottoposti a sequestro e ha mandato gli atti alla cancelleria per gli adempimenti dell'art. 626 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 617-bis cod. pen.
Fattispecie richiamata in relazione alla ipotesi di intercettazione, ma la Corte ha rilevato che il decreto non ha chiarito se il sequestro era giustificato dal fumus di tale reato
art. 316-ter cod. pen.
Reato richiamato (indebita percezione di erogazioni pubbliche); la Corte ha osservato che non è stata specificata la correlazione tra il sequestro e il fumus di questo reato
art. 615-bis cod. pen.
Richiamato come possibile normativa applicabile (interferenza illecita nella vita privata); la Corte ha evidenziato l'assenza di indicazioni sulla natura del luogo videosorvegliato, rilevante per la qualificazione del reato
art. 253 cod. proc. pen.
Norma procedurale sul sequestro probatorio il cui rispetto richiede motivazione idonea; la Corte ha ritenuto violata l'obbligatoria motivazione del decreto
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiesto il rispetto delle garanzie procedimentali nella misura cautelare; censurata per la carenza motivazionale del decreto
art. 42 Cost.
Riferimento ai diritti fondamentali e alle garanzie costituzionali; invocato dalla difesa in relazione alla tutela della proprietà e alla necessità di motivazione
art. 1 Protocollo 1 CEDU
Richiamato dalla difesa come garanzia della proprietà; la Corte ha valutato la carenza motivazionale anche alla luce di tali tutele
art. 626 cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti successivi alla restituzione dei beni disposta dalla Corte
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione specifica, anche concisa, che indichi se i beni sono corpus delicti o cose pertinenti e la finalità probatoria perseguita; la mere formule generiche non sono sufficienti
- Il giudice del riesame non può supplire alle carenze motivazionali del pubblico ministero individuando ex novo le finalità probatorie: la specificazione delle esigenze investigative è prerogativa del PM
- La valutazione del fumus commissi delicti è astratta: il riesame deve verificare la configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare indagini ulteriori, non pronunciarsi sul merito dell'accusa
- La carenza assoluta o la motivazione meramente apparente del provvedimento costituiscono vizio rilevante in Cassazione (violazione di legge) e possono determinare l'annullamento senza rinvio se il vizio è insanabile
- Eventuali integrazioni successive alla motivazione (ad es. note del PM) non necessariamente sanano il vizio se l'organo giudicante ha comunque omesso di fornire una motivazione effettiva; l'integrazione deve essere idonea e concretamente considerata a norma
- In presenza di sequestro probatorio illegittimo per carenza motivazionale la conseguenza praticabile è l'annullamento e la restituzione dei beni agli aventi diritto
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