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Sentenza

Sentenza n. 10402/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza, della sentenza del Tribunale di Viterbo, Sez. Lavoro, n. 9/2025, pubblicata in data 13 gennaio 2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202515063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Viterbo, Sezione Lavoro, n. 9/2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Viterbo, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per gli anni di servizio a tempo determinato, condannando il Ministero alla costituzione della Carta e all'accredito delle somme corrispondenti. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o elementi relativi all'avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato all'amministrazione e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e, in assenza di prova dell'adempimento da parte del Ministero, ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione al giudicato nei termini risultanti dalla sentenza del Tribunale di Viterbo, senza rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata nel giudizio di cognizione. Ha assegnato al Ministero 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato deciso con ordine all'amministrazione di eseguire il giudicato e nomina preventiva del commissario ad acta.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza al titolo giudiziale indicato nel provvedimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere promossa l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce il fondamento normativo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Individua le modalità e le funzionalità per la costituzione e l'utilizzo della Carta elettronica, alle quali il Ministero deve attenersi nell'esecuzione del giudicato.

  • Cass. civ., n. 13533/2001

    Richiamata sui criteri di riparto dell'onere della prova tra creditore e debitore; a fronte dell'allegato inadempimento, l'amministrazione non ha fornito la prova o i chiarimenti sull'adempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice può ordinare all'amministrazione di darvi esecuzione entro un termine prefissato.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata dal giudicato; il giudice deve limitarsi a verificarne l'esecuzione e a conformare l'attività amministrativa al contenuto della decisione.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento del debitore pubblico, l'amministrazione deve fornire elementi e chiarimenti idonei a dimostrare la corretta esecuzione del titolo; la mancata produzione di tali elementi giustifica l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, qualora l'amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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