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Sentenza

Sentenza n. 7841/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - dell'esclusione dalla graduatoria definitiva degli idonei del bando di concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1000 nuove licenze taxi, pubblicata in data 8 aprile 2025; - della graduatoria definitiva stessa in parte qua, approvata con delibera di giunta n. 118/2025, pubblicata in data 8 aprile 2025; - della graduatoria degli esclusi pubblicata il 3 marzo 2025; - della nota del 7 aprile 2025 che ha rigettato l'istanza in autotutela del sig. Occhini; - della determina del 30 agosto 2024, che ha bandito un concorso per 1000 licenze taxi.

Giustizia amministrativa202505290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria definitiva degli idonei del concorso per il rilascio oneroso di licenze taxi, graduatorie, diniego dell'istanza di autotutela e bando di concorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, classificatosi al 346° posto nella selezione per 800 licenze taxi ordinarie, contestava l'esclusione dalla graduatoria degli idonei per non avere prodotto entro il termine di dieci giorni il documento comprovante la cittadinanza italiana. Deduceva violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 445/2000, dell'art. 4 del d.P.R. n. 82/2023 e dell'art. 6 della l. n. 241/1990, sostenendo che la domanda telematica contenente l'autocertificazione della cittadinanza, la denuncia di smarrimento della carta d'identità depositata l'11 dicembre 2024 e la patente di guida fossero sufficienti, o comunque imponessero all'amministrazione di attivare il soccorso istruttorio. Contestava inoltre l'irragionevolezza del termine perentorio di dieci giorni, l'assenza di comunicazione individuale della pubblicazione della graduatoria, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, la disparità di trattamento e lo sviamento, nonché il difetto di motivazione del diniego dell'istanza di autotutela e la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. Invocava infine l'art. 97 Cost., sostenendo che l'esclusione avesse privilegiato meri formalismi rispetto al merito concorsuale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il bando imponesse espressamente, a decorrere dalla pubblicazione dell'esito della prova del 26 novembre 2024, la produzione entro il termine perentorio del 6 dicembre 2024 di un documento d'identità valido o equipollente, a comprova della cittadinanza. La patente di guida, pur essendo documento personale e documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 445/2000, non attesta la cittadinanza e non è quindi equipollente alla carta d'identità o al passaporto sotto tale profilo. Neppure l'autocertificazione contenuta nella domanda sostituiva la produzione del titolo documentale richiesta dalla lex specialis. La denuncia di smarrimento fu presentata soltanto l'11 dicembre 2024, oltre la scadenza, e la carta d'identità risultava comunque già scaduta, essendo stata rilasciata nel febbraio 2014; il documento definitivo comprovante la cittadinanza fu prodotto solo il 7 febbraio 2025. Il soccorso istruttorio, pur applicabile in via generale anche ai concorsi, non può consentire l'integrazione tardiva di un requisito o titolo non documentato entro il termine, né alterare la par condicio. Nel caso concreto non si trattava di una mera irregolarità formale facilmente sanabile, poiché il documento idoneo non esisteva in corso di validità alla data utile ed era stato prodotto tardivamente. Il Collegio ha inoltre escluso l'incongruità del termine di dieci giorni e ha disatteso le ulteriori censure. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. 445/2000

    documento personale; equipollenza della patente di guida alla carta d'identità e al passaporto quale documento di riconoscimento

    La patente di guida è equipollente alla carta d'identità e al passaporto come documento di riconoscimento, ma non attesta la cittadinanza e quindi non può sostituire tali documenti quando il bando richieda la prova dello status di cittadino.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Compiti del responsabile del procedimento

    Fondamento generale del soccorso istruttorio, finalizzato a regolarizzare o integrare documentazione carente, entro il limite derivante dalla par condicio e dal divieto di consentire l'integrazione tardiva di requisiti o titoli non documentati.

  • art. 4 d.P.R. 82/2023

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità dell'esclusione, senza che il giudice ne sviluppi una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente in relazione al diniego dell'istanza di autotutela, ma la relativa censura è stata disattesa.

  • art. 97 Cost.

    Invocato quale parametro di buon andamento e imparzialità, senza riconoscimento di una sua violazione nel caso concreto.

  • art. 76 d.P.R. 445/2000

    Richiamato dal bando per le conseguenze penali delle falsità in atti o dichiarazioni mendaci.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis stabilisce espressamente un termine perentorio per la produzione del documento comprovante un requisito di partecipazione, la mancata produzione entro tale termine legittima l'esclusione, salvo che il documento sia stato validamente prodotto o che ricorra una mera irregolarità sanabile nei limiti della par condicio.
  • La patente di guida, pur essendo equipollente alla carta d'identità e al passaporto quale documento di riconoscimento, non comprova la cittadinanza e non può soddisfare una prescrizione concorsuale che richieda la dimostrazione documentale di tale status.
  • Il soccorso istruttorio è applicabile anche alle procedure concorsuali per regolarizzare o integrare documentazione carente, ma non può essere utilizzato per consentire, dopo la scadenza del termine, la dichiarazione o produzione di un requisito o titolo non tempestivamente documentato, poiché ciò attribuirebbe al candidato un vantaggio contrario alla par condicio.
  • Il soccorso istruttorio non è doveroso quando la carenza non consiste in una semplice irregolarità formale, ma nella mancata disponibilità, entro il termine concorsuale, di un documento valido idoneo a comprovare il requisito richiesto.
  • La valutazione della legittimità dell'esclusione deve essere compiuta alla luce delle prescrizioni vincolanti della lex specialis e del principio di autoresponsabilità del candidato, non potendo il richiamo al merito concorsuale superare il mancato rispetto di un termine perentorio espressamente previsto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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