Sentenza n. 13003/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici relativa a un provvedimento interdittivo del MIT e diniego di cancellazione o integrazione dell’annotazione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa aveva subito dall’ASL la sospensione dell’attività di cantiere per carenze nelle protezioni dei ponteggi, sospensione successivamente revocata dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza. Aveva inoltre pagato l’ammenda prevista dalla disciplina in materia di prescrizioni antinfortunistiche, con conseguente estinzione della contravvenzione. Il MIT aveva tuttavia adottato un provvedimento di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, contestualmente revocato in ragione della revoca della sospensione, e l’ANAC aveva annotato tale vicenda nel casellario informatico. L’impresa ha dedotto: l’illegittimità derivata dell’annotazione rispetto al provvedimento del MIT; la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e giusto procedimento per omessa instaurazione del contraddittorio; l’inutilità dell’annotazione a seguito dell’estinzione del reato e della revoca dell’interdizione; la violazione degli artt. 222 del d.lgs. 36/2023 e 8 del regolamento ANAC; il difetto di istruttoria per non avere riportato nell’annotazione il pagamento dell’oblazione e l’estinzione della contravvenzione; nonché, in via subordinata, l’illegittimità del silenzio sull’istanza di integrazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondati i motivi diretti a negare in radice l’utilità o l’annotabilità del provvedimento interdittivo. L’art. 222, comma 10, del d.lgs. 36/2023 consente infatti l’iscrizione delle ulteriori informazioni individuate dall’ANAC e il regolamento ANAC include espressamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008. Tali provvedimenti producono una duplice rilevanza: durante il periodo di efficacia incidono sulla capacità di contrarre e, successivamente, possono essere valutati dalle stazioni appaltanti ai fini dell’affidabilità dell’operatore ai sensi dell’art. 95, comma 1, lettera a), del d.lgs. 36/2023. L’estinzione della contravvenzione mediante oblazione non elimina tale utilità informativa, poiché l’oggetto dell’annotazione è il distinto provvedimento interdittivo e l’art. 14, comma 16, del d.lgs. 81/2008 limita gli effetti dell’estinzione ai provvedimenti di sospensione dell’attività. Anche la revoca dell’interdizione non esclude l’obbligo di comunicazione, poiché non cancella l’accertamento della violazione e la sospensione si era comunque protratta per sette giorni. Sono stati invece accolti i motivi relativi all’omesso contraddittorio e all’incompletezza dell’annotazione. Poiché l’annotazione può essere utilizzata per valutare l’affidabilità dell’impresa, essa deve essere tendenzialmente autosufficiente e rappresentare in modo chiaro e sintetico gli elementi essenziali della vicenda. Al di fuori dei casi di iscrizione automatica direttamente previsti dall’art. 222, comma 10, del d.lgs. 36/2023, l’ANAC deve comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990, consentendo all’operatore di fornire elementi rilevanti. Nel caso concreto, il mancato contraddittorio aveva impedito all’impresa di far inserire nell’annotazione il pagamento dell’oblazione e l’estinzione della contravvenzione, informazioni rilevanti per la valutazione complessiva dell’affidabilità. Il TAR ha quindi annullato l’annotazione ai fini della sua integrazione, non della cancellazione, dichiarando inammissibile per genericità il primo motivo sull’illegittimità derivata e omettendo l’esame del settimo motivo subordinato. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 81/2008
Disciplina i provvedimenti di sospensione dell’attività e di interdizione a contrarre conseguenti alle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; i provvedimenti interdittivi devono essere comunicati all’ANAC.
art. 21 d.lgs. 758/1994
Prevede il pagamento della somma aggiuntiva connessa alla procedura prescrittiva in materia di contravvenzioni antinfortunistiche.
art. 24 d.lgs. 758/1994
Il pagamento dell’ammenda determina l’estinzione della contravvenzione, ma tale effetto non elimina la rilevanza autonoma del provvedimento interdittivo annotato nel casellario.
art. 14, comma 16, d.lgs. 81/2008
L’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d)
L’effetto estintivo riguarda i provvedimenti di sospensione dell’attività adottati dagli organi competenti e non si estende ai distinti provvedimenti interdittivi del MIT.
art. 94, comma 5, lettere a), e) e f), d.lgs. 36/2023
La lettera a) collega alle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro una causa di esclusione automatica durante il periodo interdittivo; le lettere e) e f) individuano i provvedimenti interdittivi che l’ANAC iscrive direttamente nel casellario.
art. 95, comma 1, lettera a), d.lgs. 36/2023
Le gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono costituire causa di esclusione non automatica e rendono utile l’annotazione del provvedimento interdittivo ai fini della valutazione dell’affidabilità dell’operatore.
art. 95, comma 3, d.lgs. 36/2023
Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell’articolo 98
Il TAR dubita che la disposizione, riferita all’estinzione del reato, sia direttamente applicabile alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro oggetto della controversia.
art. 96, comma 10, d.lgs. 36/2023
La rilevanza della condotta ai fini dell’affidabilità dell’operatore può protrarsi per tre anni dalla commissione del fatto.
art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023
È istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel casellario sono annotate, secondo le modalità individuate dall’ANAC, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 94. L’ANAC, nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle [rilevanti per l’attribuzione della reputazione dell’impresa di cui all’articolo 109, o] per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel casellario l’ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettere e) e f).
La norma attribuisce all’ANAC il potere di individuare ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario e prevede l’iscrizione diretta soltanto per i provvedimenti di cui all’art. 94, comma 5, lettere e) e f).
art. 7 l. 241/1990
Impone la comunicazione di avvio del procedimento quando l’annotazione non rientri nei casi di iscrizione automatica e sia destinata a incidere sulla valutazione dell’affidabilità dell’operatore.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio procedimentale può non determinare l’annullamento quando l’amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto tale meccanismo non opera perché l’impresa aveva indicato elementi potenzialmente idonei a modificare o completare l’annotazione.
art. 40, comma 2, c.p.a.
Il motivo di illegittimità derivata è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorso non allegava né specificava adeguatamente l’autonomo ricorso contro il provvedimento del MIT.
art. 117 c.p.a.
Invocato in via subordinata per l’accertamento dell’obbligo dell’ANAC di provvedere sull’istanza di integrazione; il motivo non è stato esaminato perché formulato subordinatamente.
art. 8 del Regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico, adottato con delibera n. 225 del 14 maggio 2025
Include tra le informazioni suscettibili di annotazione i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche adottati ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008.
artt. 9 e 11 del Regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico, adottato con delibera n. 225 del 14 maggio 2025
Esprimono la necessità di assicurare il contraddittorio nei procedimenti di annotazione utilizzabili per la valutazione dell’affidabilità dell’impresa.
Massime di principio
- I provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008 costituiscono informazioni annotabili nel casellario informatico dei contratti pubblici, anche quando l’interdizione sia stata successivamente revocata e la contravvenzione presupposta sia stata estinta mediante pagamento dell’oblazione.
- L’annotazione di un provvedimento interdittivo in materia di sicurezza sul lavoro conserva utilità anche dopo la cessazione del periodo interdittivo, perché consente alle stazioni appaltanti di effettuare verifiche ex post e di valutare l’affidabilità dell’operatore ai fini della causa di esclusione non automatica prevista dall’art. 95, comma 1, lettera a), del d.lgs. 36/2023.
- L’estinzione della contravvenzione ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 758/1994 non elimina, di per sé, la rilevanza autonoma del provvedimento interdittivo del MIT, poiché l’effetto estintivo previsto dall’art. 14, comma 16, del d.lgs. 81/2008 riguarda i provvedimenti di sospensione dell’attività e non il distinto provvedimento interdittivo a contrarre.
- Fuori dai casi di iscrizione automatica direttamente previsti dall’art. 222, comma 10, del d.lgs. 36/2023, l’ANAC deve instaurare il contraddittorio con l’operatore economico prima di annotare una notizia destinata a essere utilizzata per la valutazione della sua affidabilità.
- L’annotazione nel casellario deve essere tendenzialmente autosufficiente e contenere una rappresentazione chiara e sintetica degli elementi essenziali della vicenda, compresi gli elementi sopravvenuti o riabilitativi rilevanti per la valutazione dell’affidabilità dell’operatore.
- La violazione del contraddittorio procedimentale comporta l’annullamento dell’annotazione quando l’operatore dimostri di poter fornire elementi potenzialmente idonei a incidere sul suo contenuto; in tal caso l’annullamento può essere disposto ai fini dell’integrazione dell’annotazione, senza comportarne la cancellazione.
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