Ordinanza n. 754/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento numero -OMISSIS-, notificato in data-OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Siracusa revocava la patente di guida del ricorrente, ai sensi dell'articolo 120 comma 2 CDS, in quanto soggetto sottoposto a misura di prevenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca prefettizia della patente di guida ai sensi dell'art. 120, comma 2, Codice della strada, per sottoposizione a misura di prevenzione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Siracusa gli aveva revocato la patente di guida, ritenendolo sottoposto a misura di prevenzione. Il TAR ha rilevato preliminarmente che il ricorso era stato notificato direttamente presso la sede dell'amministrazione statale intimata e non presso la competente Avvocatura dello Stato. In applicazione degli artt. 144, comma 1, c.p.c. e 11, comma 3, del R.D. n. 1611/1933, richiamato dall'art. 10, comma 3, della legge n. 103/1979, la notificazione degli atti introduttivi dei giudizi contro amministrazioni statali deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, salvo deroghe non ravvisate nel caso concreto. La notifica è stata quindi qualificata come nulla, e non come mera irregolarità. Poiché le amministrazioni intimate non si sono costituite, il contraddittorio non risultava correttamente instaurato.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della revoca della patente. Ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso, a cura del ricorrente, nei confronti delle amministrazioni intimate e dell'organo che ha adottato il provvedimento, presso la competente Avvocatura dello Stato. Il termine assegnato è di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con ulteriori dieci giorni per depositare in formato eml, cliccabile, la prova della notificazione. I termini sono perentori e il loro mancato rispetto può comportare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il giudice ha precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, l'assegnazione del termine per rinnovare la notifica nulla prescinde dall'imputabilità del vizio alla parte notificante e dalla scusabilità dell'errore.
Norme richiamate
art. 120, comma 2, Codice della strada
Disposizione in base alla quale il Prefetto ha adottato il provvedimento di revoca della patente nei confronti del soggetto sottoposto a misura di prevenzione; la legittimità sostanziale della revoca non è stata esaminata.
art. 144, comma 1, c.p.c.
Richiamato per affermare che gli atti costitutivi del giudizio contro amministrazioni statali devono essere notificati presso l'Avvocatura dello Stato.
art. 11, comma 3, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
Impone, nei giudizi riguardanti amministrazioni statali patrocinate dall'Avvocatura dello Stato, la notificazione degli atti presso l'Avvocatura stessa; la violazione determina nullità della notifica.
art. 10, comma 3, legge 3 aprile 1979, n. 103
Richiamato quale disposizione che estende ai giudizi amministrativi la disciplina sulla notificazione presso l'Avvocatura dello Stato.
art. 44, comma 4, c.p.a.
Nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, impone al giudice di assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione nulla, senza subordinare tale assegnazione alla non imputabilità del vizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nei giudizi amministrativi contro amministrazioni statali patrocinate dall'Avvocatura dello Stato, la notificazione dell'atto introduttivo deve essere effettuata presso la competente Avvocatura dello Stato, salvo specifiche deroghe previste dalla legge.
- La notificazione del ricorso eseguita direttamente presso la sede dell'amministrazione statale, anziché presso l'Avvocatura dello Stato, è affetta da nullità e non da mera irregolarità quando il luogo della notifica mantiene un collegamento con il destinatario.
- La notificazione è inesistente soltanto quando manchi del tutto oppure sia effettuata in un luogo o nei confronti di una persona totalmente estranei al destinatario; negli altri casi di difformità dalle forme legali, ove sia ravvisabile un collegamento idoneo a consentire la conoscenza dell'atto, il vizio è qualificabile come nullità.
- Quando la notificazione del ricorso è nulla e il destinatario non si è costituito, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine per la rinnovazione della notifica, in modo da consentire la corretta instaurazione del contraddittorio.
- L'assegnazione del termine per rinnovare la notificazione nulla, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a. nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, prescinde dall'imputabilità del vizio alla parte notificante e dalla scusabilità dell'errore.
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