Cassazione Civile, Ordinanza n. 35579/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per la ripetizione di somme che gli istanti assumevano di aver anticipato per le spese relative all'assistenza prestata alla madre comune, poi deceduta. L'opponente aveva visto inizialmente rigettata l'opposizione dal giudice di pace, ma il tribunale in appello ha riformato la decisione, accogliendo l'opposizione perché ha ritenuto non provata l'obbligazione fatta valere, qualificata dal giudice di merito come obbligazione alimentare. Nonostante ciò, il tribunale ha compensato le spese del doppio grado. Il ricorso per cassazione è stato proposto contro questa sola statuizione, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice di appello disposto la compensazione in assenza di idonea giustificazione e senza indicare una ragione riconducibile ai casi consentiti dalla legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura sulle spese. Ha affermato che, alla luce dell'art. 92 c.p.c. come modificato dal d.l. n. 132 del 2014 e come interpretato dalla Corte costituzionale n. 77 del 2018, la compensazione può essere disposta solo in ipotesi tipizzate o ad esse equiparabili per gravità ed eccezionalità. Nel caso concreto, la motivazione del tribunale era ritenuta incoerente: dopo avere escluso la prova dei presupposti dell'obbligazione alimentare, il giudice aveva giustificato la compensazione richiamando proprio l'esistenza di un obbligo alimentare o naturale, senza spiegare il nesso logico tra tale rilievo e la decisione sulle spese. La sentenza è quindi stata cassata con rinvio al Tribunale di Sassari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato solo come norma della regolazione delle spese, in combinazione con l'art. 92 c.p.c., ma senza un'autonoma elaborazione nel testo
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è ammessa, oltre che in caso di soccombenza reciproca, soltanto nelle ipotesi tipizzate dalla norma come interpretata alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità
d.l. n. 132 del 2014
richiamato quale intervento normativo che ha ristretto i presupposti della compensazione delle spese
sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale
richiamata come pronuncia che incide sull'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese
art. 2034 c.c.
richiamato dal giudice di merito come riferimento all'obbligazione naturale, ma la Cassazione rileva che tale richiamo non giustificava la compensazione perché mancava la prova dei presupposti dell'obbligo alimentare
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite è eccezionale e deve essere sorretta da una motivazione riconducibile ai casi consentiti dall'art. 92 c.p.c.; non basta un generico richiamo a valutazioni equitative o morali.
- Dopo le modifiche normative e l'intervento della Corte costituzionale, la compensazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti o in situazioni di assoluta gravità ed eccezionalità assimilabili a quelle tipizzate.
- Quando il giudice nega la prova del presupposto dell'obbligazione azionata, non può poi fondare la compensazione delle spese sul medesimo presupposto senza spiegare coerentemente il nesso logico tra le ragioni della decisione e la regolazione delle spese.
- La motivazione sulla compensazione deve consentire di comprendere l'iter logico seguito dal giudice; in difetto, la statuizione sulle spese è censurabile in cassazione.
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