Cassazione Civile, Sentenza n. 32425/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione di contributi previdenziali pari al 2% del fatturato annuo da parte della Fondazione ENPAM nei confronti delle società di capitali accreditate con il SSN. La Corte d'appello di Roma aveva ritenuto non dovuto il contributo calcolato sul fatturato complessivo e aveva invece limitato la base imponibile ai compensi effettivamente liquidati ai medici per le prestazioni rese in regime di collaborazione libero-professionale. ENPAM ha impugnato tale interpretazione in Cassazione sostenendo che la norma richiede il calcolo sul fatturato attinente a prestazioni specialistiche e l'obbligo delle società di indicare i nominativi dei medici per la ripartizione del contributo; Machiavelli Medical House ha proposto ricorso principale con più motivi, poi in gran parte rinunciati
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso incidentale proposto dalla Fondazione ENPAM e dichiarato inammissibile per difetto d'interesse il ricorso principale della Machiavelli (la società aveva rinunciato a due motivi). La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per ulteriori accertamenti di fatto. La Corte ha inoltre chiarito il principio di diritto: la base di calcolo del contributo del 2% è il fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche rese per il Servizio sanitario nazionale con l'apporto di medici o odontoiatri operanti in collaborazione libero-professionale, dedotto l'abbattimento forfettario previsto dai DPR nn. 119 e 120 del 1988; va escluso dal computo il fatturato relativo a prestazioni rese senza l'apporto di medici/odontoiatri. Infine la Corte ha disposto la regolazione delle spese e indicato l'eventuale obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente principale se dovuto
Norme richiamate
legge 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39
le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Enpam, un contributo pari al 2% del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato all'attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale
La Corte ha interpretato la norma come riferita al fatturato attinente alle prestazioni specialistiche rese con l'apporto dei medici/odontoiatri: la previsione dell'obbligo di indicazione dei nominativi circoscrive la base imponibile al fatturato prodotto da tali prestazioni
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-nonies (come modificato)
Rilevato nel quadro normativo di riferimento; la disciplina originaria è stata richiamata per collegare il meccanismo di prelievo contributivo alle prestazioni specialistiche rese per il SSN
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (modifiche al d.lgs. n. 502/1992)
Richiamato come modifica normativa al sistema di disciplina delle società accreditate e del relativo regime contributivo
D.P.R. 23 marzo 1988, nn. 119 e 120
Previsione degli abbattimenti forfettari (per costo dei materiali e spese generali) che devono essere applicati al fatturato attinente alle prestazioni specialistiche prima di calcolare il contributo del 2%
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1-quater
Norma processuale-amministrativa richiamata in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in favore della parte ricorrente principale, ove dovuto
Massime di principio
- La base imponibile del contributo del 2% previsto dall'art. 1, comma 39, L. 243/2004 è il fatturato attinente alle prestazioni specialistiche rese per il SSN con l'apporto di medici o odontoiatri in collaborazione libero-professionale, non gli importi complessivamente pagati ai professionisti
- Dal fatturato rilevante vanno sottratti gli abbattimenti forfettari previsti dai DPR nn. 119 e 120/1988 prima di calcolare il contributo
- Il fatturato relativo a prestazioni rese senza l'apporto di medici/odontoiatri è escluso dalla base imponibile per il contributo ENPAM
- La previsione normativa che impone alle società di comunicare i nominativi dei medici serve a delimitare la platea delle prestazioni sottoposte a contribuzione e consente la ripartizione tra i professionisti coinvolti
- Sul piano processuale, la rinuncia a censure rilevanti può determinare l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse; inoltre la Cassazione può cassare e rinviare la causa per ulteriore accertamento di fatto quando la questione richiede istruttoria
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