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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03426/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma nei suoi effetti, con la pena concordata e applicata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena base della multa, sostenendo un errore nel calcolo della sanzione in una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. La Corte ha rilevato che il ricorso era inammissibile per carenza di interesse, poiché la pena complessivamente irrogata corrispondeva esattamente a quella oggetto dell'accordo tra le parti, cioè quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa; pertanto l'eventuale errore sulla pena base era irrilevante rispetto al risultato finale concordato.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa ai sensi della norma è stata ritenuta insensibile a censure sull'erronea individuazione della pena base quando la pena finale coincide con quella concordata tra le parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non opera se manca la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza di interesse quando la censura riguarda un passaggio della motivazione sulla pena base ma la pena finale applicata coincide integralmente con quella concordata dalle parti e recepita nella sentenza.
  • Nelle decisioni rese ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'eventuale errore nella determinazione della pena base non è di per sé decisivo se non incide sul trattamento sanzionatorio complessivo pattuito e applicato.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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