Sentenza del 26/04/2017 n. 10283 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero di dazi doganali su importazioni di alluminio dal Venezuela. L'Amministrazione sosteneva che i certificati di origine presentati fossero irregolari perché denominati Form AA anziché Form A e recassero timbri difformi da quelli comunicati alla Commissione europea. Contestava inoltre la validità dei certificati Form A sostitutivi rilasciati successivamente dalle autorità venezuelane, deducendo il mancato rispetto dei termini e delle ipotesi tassative previste dalla normativa doganale comunitaria. L'Agenzia denunciava la violazione degli artt. 81, 85 e 94, comma 5, del Reg. CEE n. 2454/1993 e dell'art. 201 del Codice doganale comunitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che il termine previsto per la risposta dell'autorità esportatrice non producesse automaticamente la decadenza dal beneficio tariffario e non escludesse il potere dell'autorità importatrice di valutare una risposta tardiva. Ha inoltre accertato che l'autorità venezuelana aveva confermato la genuinità dei certificati originari e che l'Amministrazione italiana non aveva contestato la falsità dei certificati sostitutivi. Tali certificati sono stati quindi considerati legittimi e idonei a conservare la prova dell'origine preferenziale, senza violare il principio di cartolarità né l'art. 201 del Codice doganale. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 94, comma 5
rifiutano, salve circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali
Il mancato riscontro dell'autorità del Paese esportatore entro il termine previsto non comporta automaticamente una decadenza dal beneficio. La disposizione attribuisce all'autorità importatrice un potere di rifiuto, lasciandole la possibilità di valutare anche una risposta tardiva.
Regolamento CEE n. 2454/1993, artt. 80 e 81
certificato di origine modulo A
Il beneficio tariffario richiede la presentazione della prova documentale prevista dalla normativa, ossia il certificato Form A. Nel caso esaminato, i certificati successivi non costituivano una prova estranea, ma confermavano e rinnovavano la certificazione originaria.
Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 85
La disciplina dei certificati sostitutivi non impedisce di utilizzare documenti successivi quando essi attestano la genuinità e la continuità dei certificati originariamente presentati, come accertato nel caso concreto.
Codice doganale comunitario, art. 201
L'obbligazione doganale sorge secondo le regole ordinarie al momento rilevante per l'importazione, ma la successiva sostituzione o rinnovazione formale del certificato, con dati coincidenti e senza novazione sostanziale, non elimina la validità originaria della prova documentale.
Principio di mutuo riconoscimento e cooperazione amministrativa doganale
Le autorità doganali dello Stato importatore devono riconoscere le valutazioni legalmente compiute dalle autorità dello Stato esportatore in merito all'autenticità e all'origine dei prodotti, salvo specifici elementi di falsità o irregolarità sostanziale.
Massime di principio
- Quando l'autorità doganale del Paese esportatore conferma, tramite controllo a posteriori, l'autenticità e l'origine dei certificati presentati all'importazione, l'autorità dello Stato importatore non può disconoscere unilateralmente tale accertamento senza dimostrare concrete falsità o irregolarità sostanziali.
- La risposta tardiva dell'autorità estera non determina automaticamente la perdita del beneficio tariffario, se la normativa attribuisce all'autorità importatrice un potere discrezionale e non prevede espressamente una decadenza.
- Un certificato rilasciato successivamente può essere valutato come rinnovazione o sostituzione formale della prova originaria, purché ne confermi contenuto, origine e autenticità, anziché introdurre una nuova e diversa operazione documentale.
- Le irregolarità formali del timbro o del modello non sono necessariamente sufficienti a negare il beneficio se l'autorità competente del Paese esportatore conferma l'autenticità dei documenti e l'Amministrazione importatrice non dimostra la falsità.
- In controversie analoghe è essenziale distinguere tra mancanza originaria della prova di origine, falsità del certificato e mera difformità formale successivamente chiarita mediante la procedura di controllo a posteriori.
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