Sentenza n. 1131/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K. 10/-OMISSIS- del 25 novembre 2019, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 3 maggio 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto, anzitutto, il difetto e l’insufficienza della motivazione, in violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che il diniego contenesse motivazioni meramente stereotipate e non ancorate a concreti elementi fattuali, nonché l’omissione del preavviso di rigetto. Ha inoltre dedotto la violazione del diritto di difesa e l’eccesso di potere, contestando l’esistenza di condotte idonee a fondare un giudizio di pericolosità sociale. Infine, ha lamentato violazione di legge, eccesso di potere e difetto di istruttoria per la mancata valutazione della sua integrazione sociale nel territorio italiano. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza interlocutoria, il Ministero ha depositato l’informativa degli organi di sicurezza posta a fondamento del diniego. Da tale informativa risultava che la ricorrente aveva dato disponibilità a un connazionale arrestato e poi condannato per avere costituito una cellula di reclutamento jihadista presso una moschea.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione ministeriale circa la contiguità della ricorrente a movimenti con finalità incompatibili con la sicurezza della Repubblica. Il richiamo alle informazioni degli organi di sicurezza è stato considerato idoneo a integrare una motivazione per relationem, senza necessità di riportare nel decreto tutte le notizie, le fonti e le valutazioni interne, quando la loro divulgazione possa compromettere la sicurezza nazionale o l’attività investigativa. L’obbligo di motivazione del diniego può quindi essere assolto in forma attenuata, purché il provvedimento consenta di comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione. È stata ritenuta infondata anche la censura relativa all’omesso preavviso di rigetto: le informazioni secretate non avrebbero potuto essere ostese, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1998, e la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Il Collegio ha inoltre affermato che, nel giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, l’Amministrazione può considerare non solo fatti penalmente rilevanti, ma anche elementi di prevenzione e situazioni di astratta pericolosità sociale, valutando personalità e condotta di vita in funzione del possibile pregiudizio futuro per la comunità nazionale e la sicurezza dello Stato. Le informazioni provenienti dagli organismi di sicurezza sono state ritenute attendibili in quanto ufficiali, mentre la mera negazione della ricorrente non era sufficiente a superarle. La dedotta integrazione sociale è stata ritenuta non decisiva, poiché una vita apparentemente normale non esclude, di per sé, collegamenti con ambienti radicalizzati. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone una valutazione dell’interesse pubblico e della piena affidabilità del richiedente anche rispetto alla sicurezza della Repubblica.
art. 3 l. 241/1990
Nei dinieghi fondati su ragioni di sicurezza nazionale, l’obbligo di motivazione può essere assolto anche mediante motivazione per relationem e in forma attenuata, purché sia comprensibile l’iter logico seguito dall’Amministrazione; non è necessario indicare analiticamente tutte le fonti e i fatti accertati se ciò può pregiudicare la sicurezza o le attività investigative.
art. 10-bis l. 241/1990
L’omissione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del diniego quando le informazioni poste a fondamento dell’atto sono secretate e non ostensibili, sicché il contraddittorio non avrebbe consentito all’interessato di conoscere gli elementi decisivi né di incidere sull’esito.
art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno n. 415/1998
Le informazioni secretate relative alla sicurezza nazionale sono sottratte all’ostensione; tale carattere giustifica l’attenuazione della motivazione e incide sulla possibilità di applicare il preavviso di rigetto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità della parte quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati dal dispositivo quali fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’interesse del richiedente è recessivo rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza della Repubblica; l’Amministrazione può negare la cittadinanza sulla base di una valutazione prognostica complessiva dell’affidabilità e della possibile pericolosità futura del richiedente.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su informazioni degli organismi di sicurezza, la motivazione può essere resa per relationem e in forma attenuata: è sufficiente che consenta di comprendere la ragione decisoria, senza dover divulgare analiticamente fonti, fatti e valutazioni interne la cui ostensione possa compromettere la sicurezza nazionale o le attività investigative.
- L’omesso preavviso di rigetto non vizia il diniego di cittadinanza fondato su informazioni secretate quando tali informazioni non sono ostensibili e la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un diverso esito, non potendo l’interessato conoscere gli elementi decisivi posti a base dell’atto.
- Nel giudizio sull’affidabilità del richiedente la cittadinanza, l’Amministrazione può valorizzare non soltanto condanne o fatti penalmente rilevanti, ma anche elementi di prevenzione, contiguità con ambienti radicalizzati e situazioni di astratta pericolosità sociale, considerando personalità e condotta di vita in chiave prognostica.
- Le informazioni ufficiali provenienti dagli organismi statali preposti alla sicurezza possono fondare il diniego di cittadinanza; la mera negazione dell’interessato, in assenza di specifici elementi contrari, non è sufficiente a superarne l’attendibilità.
- L’apparente integrazione sociale o la conduzione di una vita ordinaria nel Paese ospitante non escludono, di per sé, la possibilità di collegamenti con ambienti radicalizzati e non prevalgono sulle risultanze istruttorie concernenti la sicurezza nazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 100/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →