Sentenza del 09/07/2015 n. 456 - Corte di Giustizia CEE
Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articoli 2, punto 1, e 4, paragrafo 1 - Assoggettamento - Transazioni immobiliari - Vendita di terreni compresi nel patrimonio privato di una persona fisica esercente la professione di imprenditore autonomo - Azione del soggetto passivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'IVA della vendita di due parcelle di terreno che aveva formalmente mantenuto nel proprio patrimonio privato. Sosteneva che, non essendo state conferite nel patrimonio dell'impresa e non essendo state acquistate con applicazione dell'IVA, la loro successiva vendita non rientrasse nel sistema IVA. La controversia riguardava invece se, considerate le circostanze complessive dell'operazione, egli avesse agito come soggetto passivo nell'ambito della propria attività economica: le sette parcelle erano state acquistate in un arco temporale relativamente breve, costituivano complessivamente il sito necessario per la costruzione di un centro commerciale, sul quale erano stati eseguiti lavori rilevanti, e il centro commerciale era stato poi venduto unitariamente insieme ai terreni.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la vendita dei terreni formalmente inclusi nel patrimonio privato doveva essere assoggettata all'IVA. La sola qualificazione contabile o patrimoniale dei terreni come beni privati non era sufficiente a escludere l'imposta. In occasione della vendita, il ricorrente aveva agito in quanto soggetto passivo, poiché l'operazione si inseriva nella sua attività economica di sviluppo e vendita immobiliare e non nella mera gestione del patrimonio personale. Restavano al giudice nazionale le verifiche definitive sui fatti e la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Articolo 2, punto 1, della Sesta direttiva 77/388/CEE
Sono soggette all'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
L'operazione è imponibile quando una cessione onerosa è effettuata da un soggetto passivo che agisce nell'ambito della propria attività economica. Un soggetto passivo può compiere anche operazioni private, ma la qualificazione privata non è decisiva se, concretamente, egli agisce come operatore economico.
Articolo 4, paragrafi 1 e 2, della Sesta direttiva 77/388/CEE
Le attività economiche comprendono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le operazioni che comportano lo sfruttamento di un bene per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.
La nozione di attività economica è valutata in base alla sostanza dell'operazione e alle modalità concrete con cui essa viene realizzata, non soltanto in base all'intestazione formale dei beni.
Articolo 3, paragrafo 1, della legge slovena sull'IVA
Sono assoggettate all'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio della Repubblica di Slovenia da un soggetto passivo nell'ambito della sua attività economica.
La disciplina nazionale riflette il principio europeo secondo cui l'imposta si applica alle cessioni effettuate da un soggetto passivo nell'ambito della propria attività economica.
Articolo 27 della legge slovena sull'IVA
Il trasferimento di diritti immobiliari è esentato dall'IVA, fatta eccezione per la prima cessione del diritto di proprietà o del potere di disposizione su immobili di nuova costruzione.
L'esenzione immobiliare non impedisce l'applicazione dell'IVA quando ricorrono le condizioni previste per la prima cessione di immobili nuovi o quando l'operazione, secondo la disciplina applicabile, rientra tra quelle imponibili.
Giurisprudenza della Corte di giustizia: cause Armbrecht, Bakcsi, Charles e Charles-Tijmens, Slaby
Un bene può essere mantenuto nel patrimonio privato ed essere escluso dall'IVA, ma ciò richiede una reale destinazione privata e una coerente gestione personale. La vendita è imponibile quando il soggetto ha adottato iniziative attive e mezzi tipici di un operatore economico, come lo sviluppo edilizio, i lavori di sistemazione e la commercializzazione organizzata.
Massime di principio
- La classificazione formale di un bene come appartenente al patrimonio privato non è, da sola, sufficiente a escludere l'IVA: prevalgono la sostanza economica dell'operazione e il comportamento concreto del cedente.
- La vendita di un immobile o di un terreno è normalmente estranea all'IVA quando costituisce mera amministrazione di un patrimonio personale, senza iniziative imprenditoriali o attività di valorizzazione.
- L'esecuzione di lavori edilizi o di urbanizzazione, l'acquisto coordinato di più terreni, la costruzione di un complesso immobiliare e la vendita unitaria possono dimostrare che il cedente ha agito come soggetto passivo, anche se alcuni beni erano formalmente privati.
- Per valutare l'imponibilità occorre verificare l'intenzione del soggetto, la durata e l'organizzazione dell'attività, gli investimenti effettuati, il collegamento tra i beni e l'operazione complessiva e le modalità di vendita.
- L'assenza di IVA sull'acquisto originario o la mancata iscrizione del bene tra le immobilizzazioni dell'impresa non determinano automaticamente l'esclusione dell'IVA sulla vendita successiva.
- La scelta di mantenere un bene nel patrimonio privato può essere riconosciuta solo se risulta effettiva, coerente nel tempo e accompagnata dall'assenza di un utilizzo o di una valorizzazione tipicamente imprenditoriale.
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