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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 144 del 07/03/2024

Provvedimento del 7 marzo 2024

Garante Privacy144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accolto il reclamo proposto contro Google LLC ordinando la rimozione di due URL dai risultati di ricerca associati al nominativo dell'interessato. La decisione si fonda sul diritto all'oblio ex artt. 17 e 21 GDPR, valutando il decorso del tempo, la conclusione positiva della vicenda giudiziaria con estinzione della pena e l'assenza di un persistente interesse pubblico attuale alla notizia. È stata inoltre disposta l’annotazione interna del caso, senza valore di precedente per future valutazioni ex art. 83 GDPR.

Reclamo dell'interessato contro Google LLC per la deindicizzazione di due URL associati a notizie del 2015 su vicenda giudiziaria, accolto per diritto all'oblio

Google LLC – deindicizzazione di URL per diritto all'oblio

Il Garante ha accolto il reclamo presentato nei confronti di Google LLC in relazione a due URL associati al nominativo dell'interessato e relativi a notizie del 2015 su una vicenda giudiziaria. Il procedimento nasce da una richiesta di deindicizzazione respinta dal motore di ricerca e si conclude con un ordine di rimozione dei risultati dai motori di ricerca, in ragione della prevalenza del diritto all'oblio sulla persistenza dell'interesse pubblico alla notizia.

Fatto e svolgimento del procedimento

L'interessato ha lamentato che la reperibilità online delle notizie, in connessione al proprio nome, arrecasse un pregiudizio alla reputazione personale e professionale. Ha sostenuto di non essere una figura pubblica e che i fatti risalissero a oltre un decennio prima, con reati di gravità relativamente minore. Prima del reclamo aveva chiesto a Google la deindicizzazione, ottenendo un diniego. Nel corso del procedimento l'Autorità ha acquisito le osservazioni di Google e una replica dell'interessato, poi ha chiesto ulteriore documentazione sull'evoluzione della vicenda giudiziaria.

Posizione di Google LLC

Google ha evidenziato che gli URL rimandavano a un articolo del 2015 su un procedimento penale per bancarotta, spaccio e usura, nel quale l'interessato era coinvolto in quanto il denaro oggetto di riciclaggio sarebbe provenuto dal fallimento della società di cui era socio unico. La società ha sostenuto che l'interessato non aveva fornito dettagli sull'esito della vicenda né documentazione conclusiva e ha anche richiamato la natura giornalistica degli articoli, ritenendo necessario valutare l'attuale ruolo professionale dell'interessato per stabilire la permanenza dell'interesse pubblico. In assenza di elementi univoci, Google ha dichiarato di non poter effettuare autonomamente il bilanciamento e ha rimesso la decisione al Garante.

Integrazione istruttoria e documentazione decisiva

Su richiesta del Garante, l'interessato ha precisato di svolgere oggi attività di lavoratore dipendente e ha prodotto un provvedimento del Tribunale di sorveglianza del 12 dicembre 2023. Da tale provvedimento risultava la conclusione positiva della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali e la declaratoria di estinzione della pena, nonché di ogni altro effetto penale. Tale documentazione ha consentito di inquadrare la vicenda come definitivamente conclusa sul piano penale.

Valutazioni del Garante sul bilanciamento degli interessi

L'Autorità ha richiamato, oltre all'art. 17 GDPR, i criteri elaborati dal WP29 nelle linee guida del 26 novembre 2014 e quelli più recenti contenuti nelle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Ha ritenuto che i risultati oggetto di reclamo rinviassero a pagine contenenti notizie risalenti, riferite a fatti definiti con provvedimento dell'autorità giudiziaria, che aveva valorizzato il comportamento positivo dell'interessato nel corso dell'affidamento in prova e dichiarato estinta la pena. Il Garante ha inoltre osservato che la deindicizzazione si inserisce coerentemente nella funzione rieducativa della pena e nel favor per il reinserimento sociale ex art. 27 Cost.

Ulteriori elementi rilevanti

Le pagine risultavano essere le uniche che richiamavano la vicenda giudiziaria in associazione al nome e cognome dell'interessato; inoltre erano riconducibili a una testata locale, con bacino di utenza circoscritto. Questi elementi hanno rafforzato la conclusione circa la cessazione dell'attualità e della rilevanza pubblica della notizia, in un contesto in cui il tempo trascorso e la conclusione della vicenda giudiziaria deponevano per la prevalenza dell'interesse dell'interessato alla deindicizzazione.

Dispositivo

Il Garante ha dichiarato fondato il reclamo e, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, ha ingiunto a Google LLC di rimuovere i due URL quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento. Ha inoltre disposto l'annotazione del caso nel registro interno dell'Autorità ai sensi del regolamento n. 1/2019 e dell'art. 57, par. 1, lett. u), GDPR, precisando però che tale annotazione non potrà essere considerata un precedente rilevante ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in eventuali procedimenti futuri contro il medesimo titolare.

Profili sanzionatori e rimedi

Il provvedimento richiama l'art. 83, par. 5, lett. e), GDPR per l'ipotesi di inosservanza dell'ordine di rimozione. Inoltre, ai sensi dell'art. 157 Codice privacy, Google è invitata a comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per dare attuazione al provvedimento, con richiamo alla sanzione prevista dall'art. 166 del Codice in caso di mancato riscontro. È infine ricordata la possibilità di opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento o sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Punti principali

Oggetto del reclamo e posizioni delle parti

L'interessato ha chiesto a Google LLC la deindicizzazione di due URL che, in associazione al suo nominativo, conducevano a notizie del 2015 relative a una vicenda giudiziaria. Ha dedotto un pregiudizio alla reputazione personale e professionale e ha invocato il diritto all'oblio, evidenziando il lungo tempo trascorso e la scarsa attualità della vicenda. Google ha inizialmente respinto la richiesta, sostenendo di non poter valutare favorevolmente la deindicizzazione per la mancanza di elementi sull'evoluzione della vicenda e sull'attuale ruolo professionale dell'interessato.

Accertamenti istruttori e documentazione sopravvenuta

Nel corso dell'istruttoria il Garante ha richiesto chiarimenti sia a Google sia all'interessato. Quest'ultimo ha poi prodotto un provvedimento del Tribunale di sorveglianza del 12 dicembre 2023, dal quale risulta la conclusione positiva della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali e la dichiarazione di estinzione della pena, nonché di ogni altro effetto penale. Questo elemento è stato ritenuto decisivo per la valutazione della persistenza dell'interesse pubblico alla reperibilità della notizia.

Valutazione del Garante sul diritto all'oblio

L'Autorità ha richiamato l'art. 17, par. 1, lett. c), e l'art. 21, par. 1, GDPR, nonché le Linee guida WP29 del 26 novembre 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Ha ritenuto che i risultati rinviassero a una notizia risalente, riferita a fatti definiti con provvedimento dell'autorità giudiziaria e con pena estinta all'esito della misura alternativa. Ha valorizzato anche la finalità rieducativa della pena e il reinserimento sociale ex art. 27 Cost., oltre al fatto che i contenuti erano riconducibili a una testata locale e sembravano costituire le uniche pagine che associavano quella vicenda al nome dell'interessato.

Dispositivo e termini di adempimento

Il Garante ha dichiarato fondato il reclamo e ha ingiunto a Google LLC, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuovere i due URL dai risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento. Ha inoltre disposto l'annotazione nel registro interno dell'Autorità ai sensi del regolamento n. 1/2019, precisando che tale annotazione non potrà valere come precedente in eventuali futuri procedimenti ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR.

Profili sanzionatori e rimedi

Il provvedimento richiama l'art. 83, par. 5, lett. e), GDPR in caso di inosservanza dell'ordine del Garante e l'art. 157 del Codice privacy, invitando Google a comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per dare esecuzione al provvedimento. È altresì ricordata la possibilità di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 78 GDPR, artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatotrasferimenti extra-uemotori di ricerca e deindicizzazioneobliopubblica amministrazione

Testo integrale

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