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Provvedimento

Deliberazione n. 148 del 07/03/2024

Provvedimento del 7 marzo 2024 - Approvazione del codice di condotta in materia di telemarketing e teleselling e accreditamento dell'Organismo di monitoraggio

Garante Privacy148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante approva in via definitiva il codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling e accredita l’Organismo di monitoraggio incaricato di verificarne l’osservanza. Il provvedimento fa seguito alla precedente approvazione del codice del 9 marzo 2023, subordinata all’accreditamento dell’Odm, e alla successiva istruttoria sulla richiesta presentata dalle associazioni promotrici. Il Garante conclude che l’Odm possiede i requisiti di competenza, indipendenza e imparzialità previsti dall’art. 41 GDPR e dispone la piena efficacia del codice dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Garante: approvazione del codice di condotta per telemarketing e teleselling e accreditamento dell’Organismo di monitoraggio

Approvazione del codice di condotta per telemarketing e teleselling e accreditamento dell’Odm

Il Garante per la protezione dei dati personali approva definitivamente il codice di condotta in materia di telemarketing e teleselling e accredita l’Organismo di monitoraggio (Odm) incaricato di verificarne il rispetto. Il provvedimento conclude l’istruttoria avviata dopo la precedente approvazione del codice del 9 marzo 2023, la cui efficacia era stata subordinata proprio all’accreditamento dell’Odm.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento si fonda principalmente sugli artt. 40 e 41 del GDPR, che disciplinano rispettivamente i codici di condotta e l’Organismo di monitoraggio. Il Garante richiama anche:

  • il considerando 98 GDPR, secondo cui i codici possono calibrare gli obblighi di titolari e responsabili in base ai rischi del trattamento;
  • le Linee guida 1/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio;
  • l’art. 57, par. 1, lett. m) e q), GDPR, relativo all’approvazione dei codici e all’accreditamento dell’Odm;
  • il provvedimento del 10 giugno 2020, n. 98, sui requisiti per l’accreditamento dell’Odm;
  • l’art. 55 GDPR e l’art. 2-bis del Codice privacy, per la competenza del Garante in materia.

Origine del procedimento e soggetti proponenti

Il codice di condotta era stato approvato con provvedimento del 9 marzo 2023 da un gruppo di associazioni rappresentative del settore: Asseprim, AssoCall, ASSOCONTACT, Assotelecomunicazioni, Confcommercio, Confindustria, DMA – Data & Marketing Association Italia e OIC – Osservatorio Imprese Consumatori. Tale approvazione era stata però subordinata all’accreditamento dell’Odm preposto al monitoraggio dell’osservanza del codice.

Istruttoria sull’accreditamento dell’Odm

Le associazioni proponenti hanno presentato la richiesta formale di accreditamento il 13 ottobre 2023, allegando la documentazione richiesta, tra cui:

  • regolamento di funzionamento dell’Odm;
  • atti costitutivi;
  • curricula vitae e documenti di identità dei componenti;
  • dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di rispetto dei requisiti previsti, rese ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 445/2000.

A seguito di osservazioni dell’Ufficio del 4 dicembre 2023, la documentazione è stata integrata con nota del 27 febbraio 2024.

Valutazione del Garante sui requisiti dell’Odm

Esaminata la documentazione integrativa, il Garante conclude che l’Odm soddisfa i requisiti previsti dall’art. 41, par. 2, GDPR e dal provvedimento nazionale sui requisiti di accreditamento. In particolare, è ritenuto dimostrato:

  • un adeguato livello di competenza per svolgere i compiti di verifica;
  • l’indipendenza e l’imparzialità nell’esercizio delle funzioni;
  • l’adozione di misure specifiche idonee a individuare e mitigare il rischio di conflitti di interesse.

Il provvedimento richiama anche l’esigenza di tenere conto, nella procedura di accreditamento, delle specificità del settore regolato, della natura e dimensione dello stesso, del numero di aderenti, della complessità dei trattamenti e dei rischi per gli interessati.

Decisione finale: accreditamento e approvazione del codice

Il Garante dispone quindi:

  • l’accreditamento dell’Odm, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. q), GDPR, per la verifica del codice di condotta;
  • l’approvazione del codice di condotta, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. m), GDPR.

La piena efficacia del codice decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e il codice sarà inserito nei registri previsti dall’art. 40, parr. 6 e 11, GDPR.

Durata dell’accreditamento e pubblicazione

Il primo mandato dell’Odm è fissato in tre anni non rinnovabili; il regolamento dell’organismo prevede, per i mandati successivi, una durata di cinque anni. Il Garante dispone inoltre l’invio del provvedimento all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Punti principali

Contesto normativo e funzione del codice di condotta

Il provvedimento richiama l’art. 40 GDPR, che consente alle associazioni rappresentative dei titolari o dei responsabili di elaborare codici di condotta per contribuire alla corretta applicazione del Regolamento in specifici settori, tenendo conto delle esigenze delle micro, piccole e medie imprese. Vengono richiamati anche il considerando 98, le Linee guida 1/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati e l’art. 41 GDPR, che disciplina il ruolo dell’Organismo di monitoraggio accreditato.

Iter procedurale e integrazioni istruttorie

Il codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling era stato già approvato con provvedimento del 9 marzo 2023, ma la sua efficacia era stata subordinata all’accreditamento dell’Odm. Le associazioni promotrici hanno presentato la richiesta formale di accreditamento il 13 ottobre 2023, allegando regolamento dell’Odm, atti costitutivi, curricula, documenti di identità e dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi. A seguito di osservazioni dell’Ufficio del 4 dicembre 2023, la documentazione è stata integrata con nota del 27 febbraio 2024.

Valutazione dei requisiti dell’Odm

All’esito dell’esame della documentazione, il Garante ritiene che l’Odm dimostri di possedere i requisiti dell’art. 41, par. 2, GDPR e del provvedimento nazionale sui requisiti di accreditamento. In particolare, risultano comprovati un adeguato livello di competenza per la verifica del rispetto del codice, nonché la capacità di operare con indipendenza e imparzialità, anche grazie a misure specifiche per individuare e mitigare i conflitti di interesse.

Accreditamento e approvazione definitiva del codice

Ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. q), GDPR, il Garante accredita l’Odm promosso da Asseprim, AssoCall, ASSOCONTACT, Assotelecomunicazioni, Confcommercio, Confindustria, DMA – Data & Marketing Association Italia e OIC – Osservatorio Imprese Consumatori. Contestualmente, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. m), GDPR, approva la versione definitiva del codice di condotta, che acquista piena efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è destinata a essere inserita nei registri di cui all’art. 40, parr. 6 e 11, GDPR.

Durata del mandato e pubblicazione

L’accreditamento è concesso per tre anni non rinnovabili con riferimento al primo mandato dell’Odm, fermo restando che il regolamento dell’organismo prevede per i mandati successivi una durata di cinque anni. Il Garante dispone inoltre l’invio del provvedimento all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Come è indicizzato

Materietelemarketing e telesellingcodici di condottaaccreditamento organismo di monitoraggioaccountability

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