Ordinanza ingiunzione o revoca n. 137 del 07/03/2024
Provvedimento del 7 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accolto il reclamo di una ex dipendente nei confronti della banca, ritenendo illecito il riscontro parziale a una richiesta di accesso ai dati personali contenuti nel fascicolo personale e nel procedimento disciplinare. La banca aveva fornito solo parte della documentazione e, solo dopo l’intervento dell’Autorità, aveva integrato il riscontro con ulteriore corrispondenza rilevante. Il Garante ha accertato la violazione degli artt. 12, parr. 3 e 4, e 15 GDPR, rilevando anche il mancato avviso all’interessata delle ragioni del diniego parziale. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro e disposta la pubblicazione del provvedimento.
Banca di Credito Cooperativo Appulo Lucana: omesso riscontro completo a istanza di accesso ex art. 15 GDPR su fascicolo personale e procedimento disciplinare di ex dipendente
Banca di Credito Cooperativo Appulo Lucana: riscontro parziale a istanza di accesso su fascicolo personale e procedimento disciplinare
Il Garante ha esaminato il reclamo di una ex dipendente nei confronti della banca, relativo al mancato integrale riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali contenuti nel fascicolo personale e nella documentazione del procedimento disciplinare che aveva portato all’irrogazione di una sanzione.
Fatti e svolgimento del procedimento
La reclamante, ai sensi dell’art. 15 GDPR, aveva chiesto di accedere ai dati personali contenuti nel proprio fascicolo personale e, in particolare, agli atti e alle informazioni del procedimento disciplinare. Ricevuto un riscontro ritenuto insufficiente, aveva presentato reclamo al Garante ex art. 77 GDPR.
L’Ufficio aveva chiesto chiarimenti alla banca, invitandola a verificare se vi fossero ulteriori dati e documenti da comunicare. La banca aveva sostenuto di aver già fornito un ampio riscontro e, successivamente, aveva trasmesso ulteriore documentazione del procedimento, opportunamente oscurando i dati riferiti a terzi ai sensi dell’art. 15, par. 4, GDPR.
Posizione della banca
La banca ha difeso la completezza del riscontro sostenendo che:
- la documentazione già fornita consentiva alla reclamante di conoscere fatti, valutazioni e motivazioni del procedimento disciplinare;
- la richiesta sarebbe stata, in realtà, diretta a ottenere la corrispondenza con un terzo, documento distinto dall’originaria istanza;
- l’ostensione di tali atti avrebbe potuto ledere la riservatezza del terzo e i diritti della banca in sede giudiziaria;
- il diritto di accesso non dovrebbe estendersi ai documenti, ma solo ai dati personali, e può essere limitato per tutelare diritti e libertà altrui;
- il diritto di accesso ex art. 15 GDPR non potrebbe essere utilizzato per ottenere utilità non previste dalla normativa giuslavoristica.
Valutazione del Garante sul diritto di accesso
Il Garante ha ricordato che il diritto di accesso ha la funzione di consentire all’interessato il controllo sui dati personali che lo riguardano e la verifica della liceità del trattamento, senza che il titolare possa subordinare il riscontro alla prova di un interesse specifico o alla finalità perseguita dall’interessato.
L’Autorità ha richiamato:
- il combinato disposto degli artt. 12 e 15 GDPR;
- le Linee guida EDPB sul diritto di accesso, secondo cui il titolare non deve chiedersi "perché" l’interessato richieda l’accesso, ma solo "cosa" chieda e se detenga i dati richiesti;
- la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza C-307/22.
È stato altresì evidenziato che, nel caso concreto, la consegna della documentazione del fascicolo personale contenente i dati della reclamante era la modalità più idonea per rendere effettivo il diritto di accesso.
Riscontro incompleto e violazione dell’art. 12, par. 4, GDPR
L’Autorità ha ritenuto che la banca avesse fornito un riscontro solo parziale e non avesse informato la reclamante dei motivi del mancato rilascio della documentazione integrativa, limitandosi a richiamare il difetto di interesse all’accesso e il fatto che il rapporto di lavoro era cessato da tempo e la sanzione disciplinare non era stata impugnata.
Poiché tali ragioni non erano state comunicate come motivazione del diniego parziale, il Garante ha accertato la violazione dell’art. 12, par. 4, GDPR, che impone di rendere noti i motivi dell’eventuale mancato riscontro all’interessato.
Illiceità del trattamento e poteri correttivi
Alla luce dell’istruttoria, il Garante ha dichiarato fondato il reclamo e ha accertato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 12, parr. 3 e 4, e 15 GDPR. Ha quindi esercitato i poteri correttivi di cui all’art. 58, par. 2, GDPR, disponendo l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Sanzione amministrativa pecuniaria
Ai fini della quantificazione, l’Autorità ha applicato i criteri dell’art. 83, par. 2, GDPR, considerando in particolare:
- la natura della violazione, relativa ai diritti degli interessati;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- il fatto che la banca abbia poi fornito il riscontro nel corso del procedimento;
- le condizioni economiche del contravventore, valutate sulla base del bilancio 2022.
La sanzione è stata determinata in euro 20.000,00, ai sensi dell’art. 83, par. 5, GDPR.
Ulteriori disposizioni
Il Garante ha ordinato il pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà dell’importo nei termini previsti dalla legge n. 150/2011 richiamata nel provvedimento.
È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Garante, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16 del regolamento n. 1/2019.
Punti principali
Origine del procedimento e contenuto dell’istanza
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da una ex dipendente della banca, che aveva chiesto ai sensi dell’art. 15 GDPR l’accesso ai dati personali contenuti nel proprio fascicolo personale, con particolare riferimento agli atti del procedimento disciplinare concluso con sanzione disciplinare. La reclamante lamentava che la banca avesse risposto solo con un elenco parziale della corrispondenza intercorsa, senza fornire tutte le informazioni e i documenti necessari a conoscere i dati personali trattati.
Condotta della banca e integrazione tardiva del riscontro
La banca sosteneva di aver fornito un riscontro completo e tempestivo, ritenendo che la richiesta mirasse in realtà a ottenere documentazione relativa a terzi e a finalità difensive non tutelate dall’art. 15 GDPR. Nel corso dell’istruttoria, tuttavia, ha trasmesso ulteriore documentazione relativa al procedimento disciplinare, inclusa corrispondenza con un terzo, ammettendo di averla inizialmente omessa per ragioni di riservatezza e difesa. Il Garante ha ritenuto che tale documentazione fosse parte integrante degli atti sottesi al procedimento disciplinare.
Valutazioni del Garante sul diritto di accesso
L’Autorità ha ribadito che il diritto di accesso serve a consentire all’interessato il controllo sui propri dati personali e la verifica della liceità del trattamento, senza che il titolare possa subordinare il riscontro alla indicazione dei motivi della richiesta. Sono state richiamate le Linee guida EDPB sul diritto di accesso e la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il titolare non deve valutare il 'perché' della domanda ma solo 'cosa' venga richiesto e se detenga dati personali della persona interessata. È stato inoltre chiarito che, in un caso come quello esaminato, la consegna della documentazione contenente i dati personali era la modalità più idonea per soddisfare il diritto di accesso.
Violazione dell’art. 12, par. 4, GDPR
Il Garante ha ritenuto non conforme l’operato della banca per non aver comunicato alla reclamante i motivi del mancato iniziale rilascio della documentazione ulteriore. L’istanza di accesso aveva infatti ricevuto solo un riscontro parziale e non era stato spiegato che la documentazione era stata omessa per ragioni collegate alla riservatezza di terzi e al diritto di difesa della banca. Tale omissione integra la violazione dell’art. 12, par. 4, GDPR, che impone di informare l’interessato sui motivi del mancato riscontro, ove richiesto.
Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione
Accertata l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 12, parr. 3 e 4, e 15 GDPR, il Garante ha irrogato alla banca una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro ex art. 83, par. 5, GDPR. Nella quantificazione ha considerato la natura della violazione, l’assenza di precedenti pertinenti e il fatto che il riscontro è stato poi fornito nel corso del procedimento, oltre alle condizioni economiche della società desunte dal bilancio 2022. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e richiamata la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione nei termini di legge.
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