Deliberazione n. 152 del 07/03/2024
Provvedimento del 7 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati il 26 febbraio 2024 nei confronti di Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. Le misure mirano a impedire la diffusione, sulle piattaforme Telegram e YouTube, di materiale segnalato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy come contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso. È inoltre prescritta la conservazione per 12 mesi dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, con modalità idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati.
Ratifica dei provvedimenti d’urgenza contro Telegram e Google per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland per impedire la diffusione di materiale segnalato come riconducibile a un caso di c.d. revenge porn. L’intervento origina da una segnalazione dell’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Contesto normativo e potere di intervento
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto per consentire al Garante di ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, quando vi sia il fondato motivo che possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso.
È richiamato anche il meccanismo procedurale previsto dalla norma, secondo cui l’Autorità decide entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Inoltre, viene menzionato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare, in via d’urgenza, un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva da parte del Collegio.
Segnalazione e attività istruttoria
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità con riferimento alle piattaforme Telegram e YouTube. Verificata la compatibilità della segnalazione con il quadro normativo richiamato, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 84 e 85 del 26 febbraio 2024.
Le determinazioni sono state poi trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 26 febbraio 2024. Il provvedimento dà atto anche della presentazione di osservazioni ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione acquisita agli atti.
Misure disposte nei confronti delle piattaforme
Le misure urgenti hanno riguardato due profili principali:
- l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione, sulle piattaforme Telegram e YouTube, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per un periodo di dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento.
La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, e la relativa modalità deve essere comunicata tempestivamente all’Autorità.
Esito finale e natura del provvedimento
Il Garante, nella riunione del 7 marzo 2024, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 84/2024 e 85/2024 adottati il 26 febbraio 2024. Il testo non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria, ma un provvedimento inibitorio e prescrittivo finalizzato a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a garantirne l’eventuale conservazione probatoria in forma non identificativa.
Punti principali
Base normativa e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l'art. 144-bis del Codice privacy, introdotto nel 2021 per le segnalazioni di c.d. revenge porn, che consente al Garante di intervenire entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l'art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare misure urgenti, poi soggette a ratifica dell'Autorità.
Segnalazione dell'interessato e intervento urgente
La persona interessata ha segnalato una situazione riconducibile all'art. 144-bis e ha chiesto l'intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Telegram e YouTube. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 84 e 85 del 26 febbraio 2024 in via d'urgenza.
Misure ordinate ai gestori delle piattaforme
Alle società Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland è stato ingiunto di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, rispettivamente sulle piattaforme Telegram e YouTube. È stata inoltre prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, ai soli fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Esito finale
Il Garante, riunito il 7 marzo 2024, ha ratificato i provvedimenti d'urgenza nn. 84/2024 e 85/2024 adottati il 26 febbraio 2024. Il testo non riporta una sanzione pecuniaria, ma un intervento inibitorio e conservativo finalizzato a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 7 mar 2024Deliberazione n. 148 del 07/03/2024
- Provvedimento · 7 mar 2024Deliberazione n. 151 del 07/03/2024
- Provvedimento · 7 mar 2024Deliberazione n. 150 del 07/03/2024
- Provvedimento · 7 mar 2024Deliberazione n. 149 del 07/03/2024
- Provvedimento · 7 mar 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 137 del 07/03/2024
- Provvedimento · 7 mar 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 134 del 07/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →