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Provvedimento

Deliberazione n. 151 del 07/03/2024

Provvedimento del 7 marzo 2024

Garante Privacy151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati il 23 febbraio 2024 dal dirigente competente, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito tramite Facebook, Instagram e TikTok. Le società destinatarie erano state ingiunte di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare, se acquisito in chiaro, il materiale per fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento del 7 marzo 2024 si limita quindi a confermare la legittimità dell’intervento urgente, nei termini previsti dal regolamento interno del Garante.

Ratifica dei provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione (revenge porn)

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 7 marzo 2024, due determinazioni adottate d’urgenza il 23 febbraio 2024 nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Origine del procedimento e base normativa

La segnalazione è stata presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. La disciplina richiamata attribuisce al Garante un potere di intervento rapido, da esercitare entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 82 e 83 del 23 febbraio 2024, dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con la fattispecie di revenge porn prevista dall’art. 144-bis.

Misure imposte alle piattaforme

Con tali atti è stato disposto che le società destinatarie:

  • adottassero immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme, materiale trasmesso in formato hash;
  • conservassero l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per fini probatori, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • adottassero misure tali da impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunicassero tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Ratifica del Garante

Preso atto delle osservazioni formulate e della documentazione agli atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 82/2024 e 83/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non reca una sanzione amministrativa pecuniaria, ma consolida l’efficacia delle misure urgenti adottate per prevenire la diffusione del materiale e conservarlo, se necessario, a fini probatori.

Punti principali

Presupposto normativo e competenza del Garante

Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni relative al possibile invio, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali e senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La norma prevede un intervento del Garante entro quarantotto ore dalla segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Intervento urgente del dirigente competente

In base all’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 82 e 83 del 23 febbraio 2024. Tali atti sono stati emessi dopo aver verificato la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina sul revenge porn.

Destinatari e misure imposte

Le misure urgenti sono state rivolte a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited. Alle società è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori e per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Esaminate le osservazioni pervenute e la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 82/2024 e 83/2024 adottati il 23 febbraio 2024. Il provvedimento del 7 marzo 2024 non contiene una sanzione economica, ma conferma le misure di blocco/impedimento della diffusione e di conservazione probatoria disposte in via urgente.

Come è indicizzato

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