Deliberazione n. 149 del 07/03/2024
Provvedimento del 7 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a restare privato e potenzialmente diffuso senza consenso attraverso piattaforme digitali. L’intervento urgente aveva ordinato alle piattaforme di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare, per fini probatori e per dodici mesi, l’eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento del 7 marzo 2024 si limita dunque alla ratifica di tali misure urgenti.
Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland, Telegram e Grindr per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica urgente di misure contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.
Presupposti normativi e origine del procedimento
Il Garante richiama l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Il provvedimento richiama anche l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica da parte del Collegio.
Segnalazione e soggetti coinvolti
La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e Grindr indicate nella segnalazione. Il testo non riporta ulteriori dettagli fattuali sul contenuto del materiale, che resta identificato come materiale sessualmente esplicito oggetto di possibile diffusione non consensuale.
Provvedimenti urgenti adottati il 23 febbraio 2024
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, con determinazioni nn. 77, 78 e 79 del 23 febbraio 2024, misure urgenti nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC.
Le misure disposte sono state:
- l’ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori;
- la previsione di un termine di conservazione di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.
Ratifica del Collegio
Il Garante, esaminata la documentazione in atti e le osservazioni eventualmente formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Implicazioni operative
Il provvedimento conferma il meccanismo di intervento rapido previsto per i casi di revenge porn, finalizzato a contenere la diffusione del materiale e a preservarne eventuali evidenze probatorie. Per i gestori di piattaforme, il contenuto evidenzia l’obbligo di attivarsi tempestivamente per il blocco della circolazione dei contenuti segnalati e, se acquisiti in chiaro, di assicurare una conservazione limitata, sicura e non direttamente identificabile degli stessi, nei termini prescritti dall’Autorità.
Punti principali
Presupposto della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e Grindr indicate nella segnalazione.
Intervento urgente del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza, il 23 febbraio 2024, i provvedimenti nn. 77/2024, 78/2024 e 79/2024.
Misure ordinate alle piattaforme
Ai gestori delle piattaforme è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC.
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