L.R. Toscana 57/2009
Trasferimento dal patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge dispone il trasferimento gratuito a quattro comuni toscani di specifici immobili regionali, subordinandolo all’accettazione entro 6 mesi dall’entrata in vigore e alla presentazione di un progetto di massima. Ai comuni aderenti spetta un contributo straordinario, con una quota fissa di 500.000 euro ciascuno e una quota variabile, entro un tetto complessivo di 4 milioni di euro. Previsti consegna, trascrizione, rendicontazione e monitoraggio annuale.
Trasferimento gratuito di immobili regionali ai Comuni di Chiusi, Pescia, Pisa e Radda in Chianti con contributi straordinari
Trasferimento gratuito di immobili regionali a quattro comuni toscani
La legge regionale disciplina il passaggio dal patrimonio regionale al patrimonio comunale di alcuni immobili situati in Toscana, con finalità di sussidiarietà e di supporto alle funzioni istituzionali degli enti locali. Il trasferimento avviene a titolo gratuito e riguarda beni considerati strategici per attività produttive e di servizio legate al territorio.
Immobili interessati e comuni destinatari
La Regione trasferisce in proprietà ai seguenti comuni i beni immobili, o porzioni di essi, indicati dalla legge:
- al Comune di Chiusi (SI), il centro macellazione carni per l’Italia centrale;
- al Comune di Pescia (PT), il Centro di commercializzazione dei fiori per l’Italia centrale;
- al Comune di Pisa, il mercato ortofrutticolo del medio tirreno;
- al Comune di Radda in Chianti (SI), l’impianto di invecchiamento vini.
Accettazione del trasferimento e progetto di massima
Il trasferimento non opera automaticamente: ciascun comune deve esprimere l’accettazione secondo il proprio ordinamento entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Contestualmente all’atto di accettazione, il comune trasmette alla Giunta regionale un progetto di massima che indichi:
- la destinazione che intende dare al bene o alla parte di bene interessata;
- gli interventi eventualmente necessari per migliorare sicurezza e funzionalità dell’immobile, con relativi costi e tempi di realizzazione.
Se il termine semestrale decorre inutilmente, la Regione può disporre del bene secondo la normativa regionale vigente.
Valutazione dei progetti e contributo straordinario
Scaduto il termine per l’accettazione, la Giunta regionale valuta i progetti presentati dai comuni che abbiano accettato il trasferimento e determina il contributo straordinario spettante. Il contributo è strutturato in due componenti:
- una quota fissa di euro 500.000,00 per ciascun comune che abbia dichiarato di accettare l’immobile;
- una quota variabile, determinata sulla base della documentazione presentata e della qualità del progetto, con particolare attenzione al miglioramento della messa in sicurezza e della funzionalità.
Nella quantificazione della parte variabile si tiene conto, in particolare, della scelta del comune di continuare a utilizzare l’immobile nell’interesse della collettività e per la valorizzazione della filiera agro-alimentare e delle attività complementari.
La deliberazione della Giunta sulla valutazione dei progetti e sulla determinazione dei contributi è trasmessa preventivamente alle commissioni consiliari competenti. La Giunta stabilisce inoltre con propria deliberazione le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione del loro impiego.
Consegna, trascrizione e voltura catastale
La consegna dei beni è effettuata dal dirigente regionale competente in materia di patrimonio mediante verbali sottoscritti dai rappresentanti dei comuni interessati. I verbali costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale a favore degli enti destinatari, che provvedono a propria cura e spese nei termini di legge.
Copertura finanziaria
Per i contributi straordinari è autorizzata una spesa complessiva di euro 4.000.000,00, finanziata con risorse regionali già stanziate sul bilancio di previsione 2009 nell’ambito dell’UPB 522 dedicata agli interventi per lo sviluppo rurale e il sostegno alle imprese agricole, zootecniche e forestali.
Monitoraggio successivo
Dopo un anno dall’erogazione del contributo, la Giunta regionale deve trasmettere alle competenti commissioni consiliari una relazione sugli interventi di miglioramento della sicurezza e della funzionalità effettivamente realizzati sugli immobili trasferiti e sul loro utilizzo.
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