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Legge

L.R. Toscana 61/2009

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).

Normativa regionaleL.R. Toscana 61/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 34/2008 sul Collegio di garanzia: rafforza i criteri di composizione e le modalità di designazione, consente al Consiglio regionale di costituire comunque il Collegio se il CAL non designa entro i termini, e prevede l’adeguamento periodico del compenso. La norma transitoria riduce a un mese il primo termine per le designazioni; la legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina del Collegio di garanzia regionale

Modifiche alla disciplina del Collegio di garanzia regionale

La legge regionale Toscana 30 ottobre 2009, n. 61 interviene sulla l.r. 4 giugno 2008, n. 34, che disciplina costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia. Il provvedimento non istituisce un nuovo assetto autonomo, ma aggiorna alcune regole di composizione, designazione dei componenti e trattamento economico.

Composizione del Collegio e designazioni

La disciplina risultante rafforza l’esigenza di una composizione il più possibile rappresentativa delle categorie previste dalla legge. Il Consiglio regionale deve assicurare, per quanto possibile, la presenza all’interno del Collegio di tutte le categorie indicate dalla normativa di base.

Per le designazioni di competenza del Consiglio delle autonomie locali, vengono richiamate le disposizioni della l.r. 5/2008 previste per gli organi di controllo contabile, con specifico rinvio ai commi 6 e 7 dell’articolo 7. Inoltre, il Presidente del Consiglio regionale, subito dopo la pubblicazione dell’elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, deve invitare il Consiglio delle autonomie locali a procedere alle designazioni spettanti.

Se il Consiglio delle autonomie locali non provvede entro tre mesi dal ricevimento dell’invito, il Consiglio regionale può costituire comunque il Collegio nella piena operatività, nominando gli altri sei componenti. Resta in ogni caso salva la possibilità di integrare il Collegio in qualunque momento, non appena il Consiglio delle autonomie locali effettui le proprie designazioni.

Compenso e aggiornamento periodico

La legge introduce la possibilità, per l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, di adeguare periodicamente con propria deliberazione il compenso previsto per i componenti, tenendo conto della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Si tratta quindi di un meccanismo di adeguamento automatico o periodico collegato all’inflazione.

Regime transitorio

In prima applicazione, il termine ordinario di tre mesi previsto per le designazioni del Consiglio delle autonomie locali è ridotto a un mese. Il termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge, così da accelerare la costituzione iniziale del Collegio.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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