Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 59/2009

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Normativa regionaleL.R. Toscana 59/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana il benessere degli animali in rapporto con l’uomo, vieta crudeltà, mutilazioni non terapeutiche e soppressioni ingiustificate, regola trasporto, commercio, addestramento, mostre, terapie assistite, accesso dei cani a luoghi pubblici e trasporto locale, e istituisce misure contro il randagismo (anagrafe canina, canili, colonie feline). Sostituisce la l.r. 43/1995 dal regolamento attuativo ed è integrata dal regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 38/R.

Tutela degli animali, benessere animale e prevenzione del randagismo in Toscana

Tutela degli animali e prevenzione del randagismo in Toscana

La legge regionale disciplina in modo organico la tutela degli animali presenti sul territorio toscano nei rapporti di interazione e convivenza con l’uomo. Essa mira a garantire benessere animale, contrastare il randagismo, regolare l’impiego degli animali in attività commerciali, educative, terapeutiche e di spettacolo, nonché a promuovere informazione, formazione e strumenti di controllo.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione Toscana promuove il rispetto degli animali, condanna crudeltà e abbandono e favorisce interventi contro il randagismo. Valorizza inoltre il ruolo di associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali con finalità di protezione animale, sostenendo la cultura animalista.

La disciplina si applica agli animali che vivono sul territorio regionale in rapporto di interazione e convivenza con l’uomo. Sono esclusi, salvo successiva convivenza/interazione:

  • gli animali impiegati in attività già specificamente disciplinate per gli aspetti espressamente considerati, come allevamento zootecnico, caccia, pesca, sperimentazione, derattizzazione, disinfestazione, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero;
  • gli animali che vivono allo stato libero e non interagiscono con l’uomo;
  • feti ed embrioni animali.

Resta comunque soggetta alla legge ogni attività economica concernente animali, incluse cura e toelettatura, oltre alle norme specifiche previste per determinate attività.

Definizioni rilevanti

La legge definisce, tra l’altro:

  • interazione: rapporto animale-uomo per affezione, finalità sociali, terapeutiche o economiche, senza sfruttamento alimentare;
  • convivenza: situazione di fatto in cui si realizza tale interazione;
  • necessità: bisogni minimi compatibili con la convivenza;
  • responsabile dell’animale: proprietario, convivente, detentore temporaneo, rappresentante legale della persona giuridica proprietaria e, nei casi previsti, il sindaco;
  • attività di commercio: scambio di animali a fini di lucro.

Obblighi generali del responsabile e benessere animale

Il responsabile deve garantire salute, benessere e corretta sistemazione dell’animale. In particolare deve assicurare:

  • alimentazione e acqua adeguate;
  • cure sanitarie necessarie;
  • possibilità di movimento;
  • equilibrio comportamentale e psicologico, evitando paura e angoscia;
  • prevenzione dell’allontanamento dal luogo di abituale soggiorno;
  • ricovero idoneo e pulito;
  • controllo costante per evitare rischi per la pubblica incolumità.

Il regolamento attuativo definisce criteri e modalità per ricovero e prevenzione dell’allontanamento.

Trasporto, riproduzione, amputazioni e soppressione

Il trasporto degli animali è consentito solo se il contenitore o il vano del veicolo garantiscono aerazione, spazio sufficiente per la stazione eretta e per sdraiarsi, nonché protezione da urti e intemperie. È vietato in ogni caso il trasporto nel vano portabagagli chiuso degli autoveicoli.

Chi adibisce un animale alla riproduzione deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali, per non mettere a rischio la progenie, la femmina gravida o allattante e la pubblica incolumità. La sterilizzazione può essere eseguita solo da medici veterinari.

Sono vietate amputazioni finalizzate solo a modificare l’aspetto o ad altri scopi non terapeutici, tra cui taglio della coda e delle orecchie, recisione delle corde vocali, asportazione di speroni e artigli, asportazione o limatura dei denti. Se l’intervento è necessario per ragioni patologiche, deve essere eseguito da un veterinario su animale identificato, con certificazione della necessità terapeutica e comunicazione all’azienda USL entro 15 giorni. Il taglio della coda è ammesso solo per cani di razze riconosciute FCI con caudotomia prevista dallo standard, entro la prima settimana di vita e con certificazione veterinaria.

La soppressione degli animali è vietata salvo che per malattia grave e incurabile. È consentita anche nei casi di comprovata pericolosità per l’incolumità delle persone, secondo la procedura regolamentare. In ogni caso la soppressione deve avvenire in modo eutanasico ed essere effettuata solo da medici veterinari, che rilasciano certificazione della causa.

Sperimentazione su animali

La Regione tutela gli animali dall’uso a fini sperimentali o scientifici promuovendo metodologie alternative che non prevedano l’uso di animali vivi. La Giunta può stipulare accordi con università e istituti scientifici con sede in Toscana.

La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 28 febbraio, i dati sulle attività di sperimentazione svolte nel biennio di riferimento e, con cadenza biennale, una relazione sugli accordi per la ricerca di metodologie alternative. Cani e gatti vaganti catturati, nonché quelli ospitati nelle strutture del capo sul randagismo, non possono essere destinati alla sperimentazione.

Attività con impiego di animali: addestramento, vendita, mostre, spettacoli e terapie

L’addestramento è sottoposto a vigilanza veterinaria permanente. Sono vietati addestramenti con violenza, percosse, costrizione fisica, ambienti incompatibili con i comportamenti tipici della specie e l’uso di collari con punte, elettronici o elettrici; è vietato anche l’addestramento volto ad esaltare l’aggressività. Gli addestratori, professionali o privati, devono comunicare l’inizio attività a comune e USL e tenere un registro vidimato dall’USL.

Nella vendita di animali:

  • non possono essere venduti cani sotto i 3 mesi e gatti sotto i 2 mesi;
  • gli esercizi fissi possono esporre gli animali per non più di 5 ore al giorno;
  • l’attività ambulante o occasionale può esporli per non più di 12 ore;
  • cani e gatti non possono permanere negli esercizi per più di 30 giorni in attesa di vendita;
  • il venditore deve fornire istruzioni per il mantenimento e garantire certificazione di provenienza e identificazione, se obbligatoria;
  • il titolare dell’esercizio deve possedere specifica competenza tecnica e igienico-sanitaria, acquisita con formazione documentabile.

Le mostre e gli spettacoli con animali sono ammessi entro i limiti della legge. Sono fatte salve le manifestazioni storiche e culturali registrate, quelle agricolo-zootecniche e l’attività circense; per i circhi vale anche la tutela CITES. La mostra di animali è consentita, ma non quella di cani e gatti con meno di 4 mesi. Mostre e manifestazioni di cui sopra richiedono autorizzazione comunale previo parere USL.

Le attività e terapie assistite da animali devono rispettare la legge; non è consentito usare animali selvatici né cuccioli sotto i 6 mesi. Programmazione e attuazione sono sotto controllo USL e il regolamento definisce requisiti di operatori e animali.

È vietato l’accattonaggio con animali e l’offerta di animali come premio o vincita in giochi, attività commerciali, fieristiche e pubblicitarie.

Accesso degli animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale

È consentito il libero accesso degli animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale. È ammesso un solo cane per detentore; i cani devono viaggiare al guinzaglio e con museruola, salvo i cani guida per persone non vedenti, potendo essere usato il trasportino in alternativa alla museruola. Gli altri animali devono essere custoditi in appositi trasportini.

Il detentore deve impedire che l’animale sporchi, disturbi o danneggi. Il personale aziendale può allontanare l’animale in caso di forte affollamento, disturbo ai viaggiatori o mancato rispetto delle regole. Le disposizioni sono entrate in vigore il 31 marzo 2018, con adeguamento delle carte dei servizi entro tale data.

Disciplina dei cani: accesso ai luoghi pubblici, aree dedicate e norme igieniche

Ai cani accompagnati è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini, parchi e spiagge, fermo restando l’uso di guinzaglio e museruola se previsto dalle norme statali. È vietato l’accesso in aree appositamente destinate ad altri scopi, come aree giochi per bambini, se chiaramente delimitate e segnalate.

I comuni possono individuare aree e percorsi destinati ai cani, con spazi attrezzati dove possono muoversi liberi senza guinzaglio e museruola, sotto sorveglianza e senza arrecare danni.

Nei locali e uffici aperti al pubblico, i cani accompagnati hanno accesso; il detentore deve usare guinzaglio e museruola se previsti, curando che l’animale non sporchi e non crei disturbo o danni. Il responsabile dell’esercizio può introdurre limitazioni, previa comunicazione al sindaco. Il regolamento disciplina misure di sicurezza e promozione dell’accessibilità.

Il responsabile del cane deve disporre di strumenti per la rimozione delle deiezioni e raccogliere le deiezioni solide in tutti gli spazi pubblici; se il cane sporca all’interno di locali, deve provvedere alla pulizia e al risarcimento degli eventuali danni.

Cani morsicatori e gestione del rischio

Le morsicature e aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario della USL per la valutazione del rischio e i provvedimenti di prevenzione e polizia veterinaria. I cani morsicatori sono sottoposti a controllo veterinario.

Se emerge un rischio potenziale elevato, i servizi veterinari stabiliscono le misure di prevenzione e l’eventuale necessità di intervento terapeutico comportamentale, a spese del proprietario o detentore. Se, al termine del percorso, il proprietario o detentore non è ritenuto in grado di gestire il cane, l’autorità sanitaria dispone il sequestro finalizzato alla confisca.

Il proprietario o detentore può rinunciare alla custodia del cane dichiarato a rischio elevato, ma resta tenuto alle spese di mantenimento e dell’intervento terapeutico sino all’eventuale cambio di proprietà. Se il cane è certificato come irrecuperabile, può essere mantenuto a spese del responsabile in strutture autorizzate idonee a garantire incolumità e condizioni di legge, oppure ceduto con le stesse garanzie ad un’associazione per la protezione degli animali. I servizi veterinari tengono un registro aggiornato dei cani identificati a rischio potenziale elevato.

Anagrafe canina e identificazione elettronica

In ogni comune è istituita l’anagrafe del cane, gestita dalle aziende USL. Il responsabile deve iscrivere e identificare il cane entro il sessantesimo giorno di vita.

Devono essere segnalati per iscritto alla USL:

  • la scomparsa dell’animale entro 3 giorni;
  • la morte, la cessione a qualsiasi titolo e il trasferimento di residenza entro 30 giorni.

L’identificazione avviene tramite microchip inoculato nella regione del collo, nel terzo craniale del lato sinistro, da medici veterinari, che devono comunicare l’operazione all’USL entro 5 giorni. Restano validi i codici di anagrafe regionale precedentemente apposti con tatuaggio. Il regolamento disciplina caratteristiche del microchip, procedure di anagrafe e banca dati regionale.

Per i cani iscritti ad anagrafe di altre regioni, il responsabile deve effettuare la sola iscrizione in Toscana entro 30 giorni dall’ingresso, restando validi i contrassegni già apposti, se compatibili tecnicamente. Le norme non si applicano ai cani delle forze armate e dei corpi di polizia, né ai cani al seguito del responsabile in soggiorno temporaneo inferiore a 90 giorni per lavoro, caccia, addestramento o turismo.

Rinuncia alla detenzione, cattura e canili

Il responsabile di un cane iscritto e identificato che, per gravi motivi, non possa più tenerlo, può chiedere al sindaco l’autorizzazione a consegnarlo a un canile rifugio. La domanda e la partecipazione alla spesa sono disciplinate dal regolamento. Il sindaco decide entro 15 giorni; in mancanza di posti disponibili, il comune provvede a un’altra sistemazione idonea. Decorso il termine senza risposta, la domanda si intende accolta.

I comuni devono attivare un servizio di cattura dei cani, preferibilmente tramite le USL, con oneri a proprio carico. Se operano autonomamente, le USL verificano l’appropriatezza del servizio e formano gli operatori. I comuni provvedono anche alla rimozione e distruzione delle carcasse animali di qualunque specie. In caso di inadempienza e per manifesta pericolosità, i servizi veterinari USL attivano servizi sostitutivi previa segnalazione scritta al sindaco.

I comuni devono costruire o risanare canili sanitari e rifugio, anche mediante contributi regionali. Le strutture pubbliche o private utilizzate devono essere accreditate dall’USL, secondo requisiti e procedure regolamentari; l’USL verifica localizzazione, accreditamento, accessibilità e organizza la formazione degli operatori.

Il canile sanitario raccoglie tutti i cani catturati o recuperati; qui si svolge, per massimo 60 giorni, osservazione e profilassi sanitaria a cura dell’USL. Scaduti i 60 giorni, il cane passa al canile rifugio, salvo restituzione al responsabile. Trascorsi 60 giorni dalla cattura, se il responsabile non chiede la restituzione, perde la titolarità; se è individuabile e reperibile, non la perde salvo impossibilità a tenere il cane secondo i criteri regolamentari. I cani abbandonati sono sterilizzati obbligatoriamente.

Il canile sanitario deve essere dotato almeno di infermeria, locale degenza, reparto cuccioli, cucina, magazzino, servizi igienici per il personale e box di isolamento nel rapporto di uno ogni dieci cani. Il canile rifugio accoglie i cani dopo l’osservazione, i cani ceduti ai sensi dell’articolo sulla rinuncia e altri soggetti vaganti bisognosi di custodia temporanea; deve garantire assistenza sanitaria continuativa in reperibilità tramite un medico veterinario responsabile del registro di carico e scarico e della gestione farmaci. Le strutture minime includono ambulatorio, magazzino, cucina, servizi igienici e spogliatoi. I comuni possono gestire i canili direttamente o tramite convenzioni con associazioni, imprese sociali o altri privati quando non sia altrimenti possibile; in via temporanea possono utilizzare canili di altri comuni o di altre regioni limitrofe.

Colonie feline e custodi

La colonia di gatti è definita come gruppo di gatti liberi, con maschi e femmine, stabilmente legato al territorio e all’uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e sociale e frequentante abitualmente lo stesso luogo.

I comuni devono redigere una mappa del territorio con le colonie feline e individuare punti idonei, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, per le attività di tutela. Le colonie sono vigilate dalle USL. I comuni controllano la crescita della popolazione felina con catture e reimmissioni curate dai soggetti individuati per la gestione dei canili e con sterilizzazioni chirurgiche effettuate dalle USL a loro carico.

I comuni, d’intesa con le USL, possono affidare tutela e cura delle colonie ad associazioni animaliste senza scopo di lucro o ai soggetti individuati per i canili, sulla base di accordi che definiscano territorio, modalità igieniche, cura e sostentamento, anche valorizzando eventuali eccedenze delle mense presenti sul territorio. Lo spostamento di una colonia è consentito solo per gravi necessità, con autorizzazione del sindaco, previo parere USL e, se presente, dell’associazione incaricata; se necessario per opere edilizie, l’avvio dei lavori è subordinato a tale autorizzazione.

La Giunta regionale riconosce il ruolo dei custodi delle colonie, anche con formazione specifica. Tali soggetti devono garantire pulizia e decoro delle aree interessate.

Formazione, informazione e sensibilizzazione

La Giunta regionale approva indirizzi per la formazione e l’aggiornamento delle guardie zoofile volontarie e delle associazioni riconosciute. I comuni promuovono corsi per i custodi delle colonie feline con il supporto delle USL e rilascio di attestato. La Giunta promuove anche corsi per i proprietari di cani morsicatori.

Sono inoltre previsti interventi di informazione e sensibilizzazione della popolazione, con particolare attenzione ai soggetti in età scolare, per favorire un corretto rapporto uomo-animale. Per agevolare il rispetto delle norme sulle deiezioni canine, la Regione promuove una rete di distribuzione di strumenti idonei alla loro raccolta.

Commissione regionale per la tutela degli animali

È istituita la Commissione regionale per la tutela degli animali, con funzioni consultive sull’applicazione della legge e sugli strumenti di tutela del benessere animale. La commissione è composta da rappresentanti regionali, USL, ordini professionali veterinari, università, istituto zooprofilattico, associazioni animaliste, comuni, province e tutela della fauna.

I membri sono individuati secondo il regolamento attuativo; la commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale, dura cinque anni e si dota di proprio regolamento interno. La precedente Commissione regionale affari animali cessa con l’insediamento della nuova. La partecipazione è gratuita, salvo rimborsi spese per i rappresentanti delle associazioni animaliste.

Assistenza veterinaria e fondi mutualistici

La Regione promuove forme mutualistiche di assistenza veterinaria per gli animali d’affezione. La Giunta può contribuire ad attivare coperture assicurative per i responsabili degli animali e promuove l’istituzione di un fondo sanitario per l’assistenza veterinaria, alimentabile da soggetti pubblici e privati. I soggetti aderenti possono ottenere un marchio di riconoscimento. Il fondo è utilizzato annualmente per finanziare prestazioni veterinarie secondo i criteri regolamentari.

Sanzioni, competenze e destinazione dei proventi

Per le violazioni della legge sono previste sanzioni amministrative pecuniarie differenziate. In sintesi:

  • da 100 a 600 euro per violazioni di varie disposizioni generali su trasporto, riproduzione, amputazioni, soppressione, addestramento, vendita, mostre, attività assistite, accattonaggio, premi in animali, anagrafe e iscrizione;
  • da 150 a 900 euro per il trasporto nel vano portabagagli chiuso e per violazioni commesse dal medico veterinario in specifici casi;
  • da 80 a 480 euro per omissioni degli addestratori, dei gestori commerciali e di chi organizza mostre senza autorizzazione;
  • da 50 a 300 euro per omessa comunicazione relativa alla morte/cessione/trasferimento del cane;
  • ulteriori regole specifiche per le violazioni delle norme igieniche sui cani.

Per la violazione degli obblighi del responsabile dell’animale, l’autorità competente invita prima a ripristinare il rispetto mediante prescrizioni e termine di adeguamento; solo la mancata attuazione è sanzionata.

In caso di contestazione per violazioni sulle deiezioni canine è ammesso il test del DNA del cane, a spese del proprietario o detentore. La competenza ad applicare le sanzioni spetta al comune in cui si è verificata l’infrazione; i proventi restano al bilancio comunale e sono destinati alle finalità della legge. È inoltre prevista, per le violazioni in materia di vendita, la sospensione dell’attività da uno a tre giorni, e per le violazioni sulle mostre la cessazione dell’attività.

I proventi sanzionatori sono destinati a iniziative e campagne contro il randagismo.

Regolamento attuativo, copertura finanziaria e abrogazioni

La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge; il regolamento regionale richiamato è il 4 agosto 2011, n. 38/R.

Per la copertura degli oneri sono stanziati annualmente euro 200.000 dal 2009, sulla relativa unità di bilancio, e ulteriori euro 40.000 annui per formazione e informazione.

Le disposizioni della l.r. 43/1995 restano applicabili fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge; da quel momento la legge del 1995 è abrogata, insieme al relativo regolamento di identificazione elettronica dei cani.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.