L.R. Toscana 64/2009
Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana disciplina progettazione, costruzione, esercizio, vigilanza, catasto, regolarizzazione e sanzioni per sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo di competenza regionale. Si applica agli sbarramenti fino a 15 m e 1.000.000 mc, con varie esclusioni e deroghe. Prevede anche norme transitorie per gli impianti esistenti e un regolamento attuativo.
Disciplina regionale degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo
Disciplina regionale degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo
La legge disciplina, per la Regione Toscana, l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo conferiti alla Regione dalla normativa statale. Il testo consolidato comprende anche la disciplina degli impianti esistenti, del catasto regionale, dei controlli, delle sanzioni e delle disposizioni transitorie.
Ambito di applicazione e esclusioni
La disciplina si applica agli sbarramenti che non superano 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Si applica anche alle opere di ritenuta destinate alla formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo.
Sono escluse:
- le opere di regimazione di fiumi e torrenti soggette ad autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904;
- le opere di sbarramento che determinano invasi destinati esclusivamente a deposito, decantazione o lavaggio di residui industriali, riservate alla competenza statale;
- gli impianti con bacino ricavato mediante semplice escavazione dal piano di campagna, privi di rilevato o altra struttura di ritenuta, salvo casi particolari in prossimità di pendii o scarpate;
- i manufatti di altezza non superiore a 2 metri e con invaso non superiore a 5.000 mc;
- i manufatti di altezza non superiore a 3,5 metri e con invaso non superiore a 20.000 mc, se a valle non vi sono abitazioni, strade, infrastrutture o attività antropiche soggette a rischio entro 500 metri, con obbligo di verifica del rischio fino a 1 km e comunicazione tramite autodichiarazione.
Per gli impianti con altezza non superiore a 5 metri e invaso non superiore a 20.000 mc, distanti oltre 500 metri da abitazioni, strade e infrastrutture, la Regione può disporre deroghe caso per caso, anche per bacini strategici antincendio, se il rischio per l’incolumità pubblica è escluso secondo i criteri regolamentari.
Competenze regionali e catasto degli invasi
La Regione esercita tutte le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza. Cura anche il monitoraggio idrogeologico e idraulico e assicura l’aggiornamento del quadro conoscitivo tramite il catasto regionale degli invasi.
Il catasto regionale degli invasi:
- è istituito nel sistema informativo regionale;
- riguarda gli invasi di competenza regionale;
- contiene i dati detenuti da Regione, province e comuni;
- è alimentato anche con informazioni da ARTEA;
- include dati su caratteristiche dell’invaso, autorizzazioni, denunce di esistenza, regolarizzazioni, chiusure, demolizioni e comunicazioni degli impianti esclusi dalla legge.
I comuni devono verificare la compatibilità dei nuovi invasi con gli insediamenti esistenti e prevedere, negli strumenti urbanistici, limitazioni e prescrizioni per nuovi insediamenti in prossimità di invasi esistenti.
Procedimento per nuovi impianti: autorizzazione, costruzione e collaudo
Per realizzare, modificare o esercire gli sbarramenti soggetti alla legge occorre presentare domanda di autorizzazione alla struttura regionale competente, corredata da progetto preliminare. Una volta approvato il preliminare, il richiedente presenta il progetto definitivo, eventualmente corredato da VIA se richiesta dalla normativa vigente.
La struttura regionale competente approva il progetto definitivo e rilascia l’autorizzazione alla costruzione, previa sottoscrizione di due fogli di condizioni: uno per la fase di costruzione e uno per manutenzione ed esercizio, comprensivo delle regole sull’uso della risorsa idrica in emergenza. Se l’opera utilizza acque pubbliche, serve anche la concessione di derivazione.
Il rilascio del titolo edilizio comunale è subordinato all’approvazione del progetto definitivo.
Prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato:
- nomina il direttore dei lavori;
- effettua gli adempimenti previsti per le zone sismiche;
- comunica tempestivamente l’inizio dei lavori alla Regione con il nominativo del direttore.
Entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori va indicato anche il collaudatore, scelto tra professionisti abilitati e incompatibili con le fasi di autorizzazione, progettazione, direzione, esecuzione e vigilanza. Il collaudo è disciplinato dal regolamento; alcune tipologie di invasi possono esserne esentate. Le spese di collaudo sono a carico del soggetto autorizzato.
Esercizio, manutenzione e vigilanza degli impianti nuovi
L’esercizio dell’impianto è subordinato al collaudo positivo. Gli atti di collaudo devono essere trasmessi alla Regione entro 15 giorni dal rilascio.
Il titolare dell’autorizzazione o chi esercisce l’impianto deve comunicare l’entrata in esercizio e garantire in modo continuativo il controllo e la vigilanza sull’efficienza delle opere, nel rispetto del foglio di condizioni. Deve inoltre presentare, alle scadenze previste, rapporti tecnici redatti da professionista abilitato che attestino funzionalità, manutenzione ed efficienza.
La Regione può modificare in ogni momento il foglio di condizioni per manutenzione ed esercizio, e il soggetto obbligato deve adeguarsi.
La Regione effettua visite periodiche di controllo sugli impianti individuati dal regolamento in ragione della maggiore rilevanza territoriale. In caso di difformità esecutive, carenze di manutenzione o pericoli per la pubblica incolumità, prescrive gli interventi necessari e ne dà comunicazione alla protezione civile. Se rileva un pericolo immediato, ordina l’esecuzione urgente degli interventi e, in caso di inadempimento, procede d’ufficio a spese dell’interessato.
Chiusura, abbandono e demolizione delle opere
La chiusura temporanea o definitiva dell’esercizio deve essere comunicata tempestivamente alla Regione, che può imporre misure di messa in sicurezza.
In caso di cessazione definitiva e abbandono dell’invaso, il gestore o il proprietario del terreno deve eseguire, a proprie spese e previa autorizzazione regionale, i lavori di ripristino o gli interventi di messa in sicurezza. Se vi è pericolo per la pubblica incolumità, la Regione può ordinare l’esecuzione immediata degli interventi e, in caso di inerzia, eseguire d’ufficio.
Per nuovi impianti realizzati senza autorizzazione, la Regione ordina la demolizione; se il termine assegnato decorre inutilmente, procede d’ufficio a spese del responsabile. Anche per impianti dismessi può essere autorizzata o ordinata la demolizione, se necessario per la sicurezza pubblica.
Disciplina degli impianti esistenti: denuncia di esistenza e verifiche
Per gli impianti esistenti o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo, la legge prevede una disciplina speciale finalizzata alla verifica del rischio, al nulla osta alla prosecuzione dell’esercizio, alla regolarizzazione e all’autorizzazione in sanatoria.
Il proprietario o gestore deve presentare la denuncia di esistenza nei termini fissati dal regolamento, con dati tecnici almeno relativi a ubicazione, dimensionamento e caratteristiche costruttive, dichiarati con le forme dell’autocertificazione.
Sulla base della denuncia, la Regione:
- per gli impianti regolarmente autorizzati, collaudati e in manutenzione soddisfacente, dichiara la regolarità, classifica l’invaso e rilascia il nulla osta alla prosecuzione dell’esercizio;
- per gli impianti da regolarizzare o da autorizzare in sanatoria, valuta se vi sia un basso livello di rischio e procede, in tal caso, alla regolarizzazione o all’autorizzazione in sanatoria con eventuali prescrizioni di adeguamento;
- se non emergono elementi sufficienti per attestare un basso rischio, applica il procedimento più rigoroso che può condurre alla chiusura o alla demolizione.
La Regione individua anche gli impianti che possono beneficiare delle deroghe previste per i manufatti di minori dimensioni, con possibile esenzione da alcune relazioni tecniche.
Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti
Per gli impianti da regolarizzare o da autorizzare in sanatoria, la Regione richiede la documentazione prevista dal regolamento, comprensiva di una dichiarazione giurata di professionisti abilitati sul livello di rischio e sulla classe di rischio proposta.
La Regione prescrive gli interventi di adeguamento necessari, stabilendo modalità e tempi per i progetti e la loro esecuzione. Per gli impianti da regolarizzare serve il progetto definitivo degli interventi sulle opere difformi; per quelli da autorizzare in sanatoria serve il progetto esecutivo dell’impianto esistente e il progetto definitivo degli interventi di adeguamento.
Nelle more del procedimento, l’esercizio può proseguire se alla domanda è allegata una perizia giurata che attesti l’assenza di pericoli per la popolazione; resta in ogni caso la responsabilità per eventuali sinistri.
Se non viene prodotta la documentazione richiesta o non risultano eseguiti gli interventi prescritti, la Regione dispone la chiusura definitiva; per motivi di pubblico interesse può ordinare anche la demolizione.
Controlli sugli impianti esistenti e raccordo con la disciplina ordinaria
La Regione controlla le dichiarazioni rese con la denuncia di esistenza e la documentazione relativa alla regolarizzazione o alla sanatoria, anche mediante sopralluoghi. Può impartire prescrizioni e ordinare interventi di miglioramento della sicurezza a cura e spese del proprietario o gestore.
Gli impianti autorizzati alla prosecuzione dell’esercizio, quelli regolarizzati o autorizzati in sanatoria, nonché quelli successivamente modificati, sono poi soggetti alle disposizioni generali del capo sui nuovi impianti per quanto applicabili.
Nelle more dell’istruttoria, il proprietario o gestore deve comunque garantire la sicurezza dell’impianto, anche sospendendone temporaneamente l’esercizio.
Responsabilità del proprietario del terreno
Se il titolare dell’autorizzazione o il gestore è diverso dal proprietario del terreno, quest’ultimo è comunque tenuto al rispetto della legge se il soggetto obbligato non provvede, con diritto di rivalsa secondo il codice civile.
Il proprietario del terreno deve comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal perfezionamento dell’atto, la cessione della proprietà o la variazione del soggetto che gestisce l’impianto.
Sanzioni amministrative
La legge prevede sanzioni per ritardi o omissioni nella denuncia di esistenza, per la realizzazione di opere senza autorizzazione, per la violazione delle prescrizioni progettuali e di esercizio, per l’inosservanza degli ordini di urgenza o di demolizione e per l’omessa comunicazione delle variazioni di proprietà o gestione.
In sintesi:
- ritardo fino a 180 giorni nella denuncia di esistenza: sanzione da 400 a 2.400 euro, ridotta per impianti minori;
- ritardo oltre 180 giorni: sanzione da 1.500 a 15.000 euro, ridotta per impianti minori;
- realizzazione senza autorizzazione: sanzione pari a 3 euro per metro cubo, con minimo di 5.000 euro;
- violazione delle prescrizioni di approvazione: sanzione da 3.000 a 21.000 euro;
- violazione degli obblighi di esercizio, manutenzione e chiusura: sanzione da 2.000 a 12.000 euro;
- inosservanza degli ordini di intervento o demolizione: sanzione pari al 20% del costo degli interventi eseguiti d’ufficio;
- omessa comunicazione della cessione o del cambio di gestione: sanzione da 500 a 2.000 euro.
Per le opere con altezza superiore a 10 metri e invaso superiore a 100.000 mc, le sanzioni sono raddoppiate, salvo la fattispecie del ritardo oltre 180 giorni. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate. Le sanzioni sono applicate dalla Regione, che incamera i relativi introiti. Il pagamento non estingue gli obblighi di adeguamento e adempimento.
Regolamento attuativo, oneri istruttori e norme finanziarie
La Giunta regionale approva il regolamento attuativo che disciplina il procedimento di approvazione dei progetti, i controlli, i criteri di classificazione degli impianti e del rischio, le modalità di comunicazione, i contenuti delle denunce di esistenza, le regolarizzazioni e le sanatorie, il catasto regionale e le modalità di deroga per gli impianti minori.
Sono inoltre previsti:
- accordi o convenzioni con gli ordini professionali per tariffe agevolate nelle attività tecniche richieste ai privati;
- oneri istruttori differenziati per nuove autorizzazioni, adeguamenti, dismissioni, denunce di esistenza e sanatorie, con riduzione del 30% per impianti a uso irriguo;
- copertura finanziaria per il catasto regionale degli invasi.
Disposizioni transitorie e prima applicazione
Per l’adeguamento del regolamento attuativo alle modifiche introdotte nel 2016 era previsto il termine del 31 luglio 2016. Nelle more di tale adeguamento non si applicavano alcune nuove disposizioni sulle deroghe e sulla relativa individuazione degli impianti. Fino all’adeguamento restavano applicabili, se compatibili, le regole del regolamento del 2010 e la Giunta poteva approvare linee guida operative.
Ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della l.r. 24/2016 si applica la disciplina risultante dalle modifiche, salve le fasi procedurali già definite e compatibili.
Abrogazioni
La legge abroga la previgente disciplina regionale del 1994 e le sue modifiche del 1996 in materia di sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo.
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