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Legge

L.R. Toscana 56/2009

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Normativa regionaleL.R. Toscana 56/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 56/2009 aggiorna la l.r. n. 66/2005, ridefinendo competenze, interventi di sostegno, regole per l’esercizio della pesca e introducendo una disciplina organica di pescaturismo e ittiturismo. Molte disposizioni operative decorrono solo dai regolamenti attuativi regionali; la norma è oggi di interesse soprattutto come testo consolidato della l.r. 66/2005.

Modifiche alla disciplina toscana sulla pesca professionale, acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo

Modifiche alla disciplina della pesca professionale, acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo in Toscana

La legge regionale Toscana 9 ottobre 2009, n. 56 interviene in modo ampio sulla l.r. 7 dicembre 2005, n. 66, aggiornandone il titolo, ridefinendo competenze e strumenti di programmazione e introducendo una disciplina dettagliata di pescaturismo e ittiturismo. Il testo consolida la normativa regionale applicabile in Toscana, con efficacia di molte disposizioni subordinata ai regolamenti attuativi regionali.

Ambito e impostazione generale

L’atto sostituisce il titolo della legge del 2005, passando dalla pesca marittima alla pesca professionale e all’acquacoltura. La disciplina regionale riguarda quindi:

  • la pesca professionale e le attività connesse;
  • l’acquacoltura;
  • pescaturismo e ittiturismo;
  • pesca speciale, novellame e pesca a fini scientifici;
  • il sistema di vigilanza e sanzioni.

Competenze della Regione e degli enti locali

La Regione mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento nei rapporti con Stato, altre regioni e Unione europea, oltre alla programmazione degli interventi di sostegno. Restano regionali anche:

  • la definizione delle regole e dei modi di pesca;
  • il riconoscimento del distretto di pesca;
  • le autorizzazioni per pesche speciali, pesca del novellame e pesca scientifica;
  • i programmi di ricerca nei settori pesca e acquacoltura tramite le agenzie regionali.

Le province esercitano le funzioni non riservate espressamente alla Regione, ai comuni o alle agenzie regionali e, in particolare:

  • approvano e trasmettono i piani annuali provinciali d’intervento nel settore della pesca professionale e dell’acquacoltura, in coerenza con il Piano agricolo regionale e nei limiti delle risorse assegnate;
  • gestiscono i piani provinciali;
  • rilasciano le licenze di pesca;
  • esercitano le funzioni amministrative in materia di pescaturismo.

I comuni sono competenti per le funzioni amministrative in materia di ittiturismo.

Definizioni e soggetti del settore

Viene ridefinita la nozione di imprenditore ittico, includendo:

  • chi esercita pesca professionale diretta alla cattura o raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci, nonché le attività richiamate dalla legge;
  • cooperative di imprenditori ittici e loro consorzi, quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci o forniscono prevalentemente beni e servizi a supporto delle attività di pesca e acquacoltura;
  • esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dall’esercizio diretto della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse.

Programmazione e sostegno economico

Il Piano agricolo regionale (PAR) individua gli interventi regionali di incentivazione della pesca professionale, dell’acquacoltura e delle attività connesse. Tra tali interventi è espressamente compreso il sostegno alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e associazioni di categoria, loro espressioni unitarie o consorzi rappresentativi delle imprese locali di pesca.

Il finanziamento degli interventi avviene in coerenza con gli stanziamenti di bilancio tramite il PAR.

Comitato tecnico per la pesca e l’acquacoltura

È istituito presso la struttura regionale competente un comitato tecnico per la pesca e l’acquacoltura, nominato dal Presidente della Giunta regionale e composto da rappresentanti della direzione regionale competente, del CIBM, delle province interessate, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e dell’autorità marittima regionale.

Il comitato:

  • formula proposte per gli interventi di incentivazione da inserire nel PAR;
  • esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura;
  • opera secondo un regolamento interno;
  • svolge attività a titolo gratuito.

Disciplina dell’esercizio della pesca

La Giunta regionale, mediante regolamento, disciplina l’esercizio della pesca professionale e sportiva, stabilendo anche le modalità di pesca, gli attrezzi e le taglie minime.

Per la pesca professionale la Giunta, con regolamento, determina per ciascuna provincia e per tipologia di pesca il numero massimo di licenze concedibili, che non può comunque superare quelle rilasciate dal MIPAAF alle imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca tenuti dalle capitanerie di porto della Toscana e in corso di validità alla data di entrata in vigore del regolamento. Il numero delle licenze deve essere adeguato a eventuali ulteriori contingentamenti ministeriali derivanti da norme comunitarie sulla riduzione dello sforzo di pesca.

Con il regolamento possono inoltre essere previste, sulla base di studi e ricerche:

  • limitazioni temporanee della pesca per aree determinate;
  • modalità temporanee di utilizzo delle attrezzature consentite;
  • delimitazione delle aree marine e interne in cui è possibile svolgere attività di allevamento.

Sono ribaditi alcuni principi specifici:

  • la pesca sportiva in mare si esercita senza licenza e senza possibilità di commercializzare il pescato;
  • la pesca subacquea con fucile o attrezzi similari è consentita solo ai maggiori di 16 anni;
  • la pesca del novellame è ammessa solo ai fini di ricerca, sperimentazione in acquacoltura o ripopolamento di aree marine o lacustri regionali, previa autorizzazione regionale su programmi specifici;
  • la pesca di aphia minuta (rossetto) e spicara smaris (zerro) può essere autorizzata per periodi e zone definite;
  • le autorizzazioni per pesca a fini scientifici sono rilasciate dalla struttura regionale competente, previo parere ARPAT, solo a università e istituti scientifici riconosciuti.

Pescaturismo: definizione, accesso e limiti operativi

Il pescaturismo è l’attività svolta dall’imprenditore ittico, singolo o associato, con imbarcazioni da pesca e con accoglienza di persone diverse dall’equipaggio, per:

  • osservare lo svolgimento della pesca;
  • praticare pesca sportiva con gli attrezzi e nei limiti previsti;
  • svolgere attività di conoscenza e valorizzazione dell’ambiente costiero e delle lagune costiere;
  • somministrare alimenti e bevande a bordo o a terra.

Per iniziare l’attività l’imprenditore ittico presenta alla provincia una dichiarazione di inizio attività, attestando in particolare:

  • il possesso o la disponibilità di un’imbarcazione idonea;
  • l’eventuale ristorazione a bordo o a terra;
  • l’autorizzazione della capitaneria di porto;
  • la prevalenza dell’attività di pesca rispetto al pescaturismo;
  • il rispetto della normativa previdenziale e assicurativa;
  • la stipula di una polizza assicurativa per le persone accolte a bordo.

La modulistica è approvata dal dirigente regionale competente. L’imprenditore deve tenere un registro con le persone imbarcate e il tempo dedicato al pescaturismo.

L’attività è sottoposta a limiti e condizioni, tra cui:

  • utilizzo di imbarcazioni con licenza di pesca costiera locale, piccola pesca, o imbarcazioni per pescatori subacquei professionali o iscritte al registro navale di quinta categoria;
  • svolgimento con sistemi di pesca professionale previsti nella licenza o con attrezzi per la pesca sportiva;
  • per le imbarcazioni con sistemi a traino, una sola cala giornaliera di due ore, con comunicazione alla capitaneria di porto di inizio e fine cala;
  • possibilità di svolgimento nei giorni festivi, con rispetto dei contratti di lavoro e recupero dei giorni di riposo, e con comunicazione alla capitaneria;
  • possibilità di pesca sportiva anche nei periodi di fermo della pesca a strascico, previo sbarco o sigillo dei sistemi a traino e comunicazione alla capitaneria, senza recupero delle giornate di fermo;
  • obbligo di ricondurre gli imbarcati nel porto di partenza, salvo necessità o diversa previsione del pacchetto turistico;
  • numero massimo di persone imbarcabili oltre l’equipaggio: 12;
  • ammissione di minori di 14 anni solo se accompagnati da maggiorenni.

Somministrazione di alimenti e bevande nel pescaturismo

La somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra segue il regolamento regionale igienico-sanitario applicabile in materia alimentare. Gli alimenti somministrati devono provenire prevalentemente dalla pesca del soggetto autorizzato. Per la preparazione e somministrazione a terra non sono consentite strutture fisse.

Ittiturismo: definizione, accesso e limiti operativi

L’ittiturismo comprende attività di ospitalità, somministrazione di alimenti e bevande, servizi ricreativi e culturali finalizzati alla fruizione corretta degli ecosistemi acquatici e alla valorizzazione socio-culturale del settore pesca e acquacoltura.

L’imprenditore ittico che intende esercitarlo presenta al comune, tramite SUAP, una dichiarazione di inizio attività, attestando in particolare:

  • la prevalenza dell’attività di pesca rispetto all’ittiturismo;
  • il titolo di proprietà o disponibilità dei beni utilizzati e, per gli edifici, la conformità alle norme edilizie e igienico-sanitarie;
  • il rispetto della normativa previdenziale e assicurativa.

Il comune trasmette le dichiarazioni alla provincia. Anche per l’ittiturismo la modulistica è approvata dalla struttura regionale competente. L’imprenditore deve tenere un registro con le ore dedicate all’ittiturismo e alla pesca.

Il rapporto di principalità è rispettato quando il tempo dedicato alla pesca prevale su quello dedicato all’ittiturismo.

Limiti e modalità dell’ittiturismo

L’attività di ospitalità può essere svolta fino a un massimo di 12 posti letto, usando la propria abitazione o altra struttura nella disponibilità dell’imprenditore.

La somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in immobili di proprietà o nella disponibilità dell’imprenditore, anche in locali chiusi o spazi aperti; possono essere utilizzate anche strutture galleggianti fisse appositamente attrezzate. Il limite è di 30 coperti.

Per cooperative, società e consorzi di pescatori e acquacoltori sono previsti limiti più ampi, articolati in base ai soci proprietari di licenza di pesca, fino a 300 coperti in un unico locale per la somministrazione esclusiva. Per la sola somministrazione possono essere usate anche imbarcazioni e strutture galleggianti, anche fisse.

Se ospitalità e somministrazione sono esercitate congiuntamente, è consentito l’uso della cucina dell’abitazione, purché vi sia uno spazio comune e solo per il numero di ospiti che pernottano.

La somministrazione deve utilizzare prevalentemente prodotti aziendali o comunque prodotti reperiti presso aziende ittiche e agricole regionali ed è soggetta al regolamento igienico-sanitario regionale. I servizi ricreativi e culturali devono essere svolti in immobili o strutture nella disponibilità dell’imprenditore, nel rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

Vigilanza e sanzioni

La vigilanza sull’applicazione della disciplina spetta alle province, salvi i poteri degli organi previsti dalla legislazione statale; per la sezione sull’ittiturismo la vigilanza è affidata anche ai comuni.

Sono previste sanzioni amministrative per violazioni relative a:

  • quantità di pesca professionale eccedenti quelle autorizzate;
  • uso di navi, attrezzi o strumenti vietati;
  • commercio del pescato da parte di soggetti diversi dai pescatori professionali;
  • violazioni nella pesca sportiva e subacquea;
  • violazioni delle limitazioni temporanee o territoriali stabilite per la pesca professionale;
  • violazioni delle regole su pescaturismo e ittiturismo;
  • pesca e commercio del novellame;
  • pesca a fini scientifici.

Gli importi variano da 100 euro a 6.000 euro a seconda della violazione. Per l’applicazione si osservano la legge n. 689/1981 e la legge regionale toscana n. 81/2000. Le sanzioni sono irrogate e riscosse dalle province competenti sulla fascia marina antistante il territorio, salvo quelle per le violazioni delle norme su ittiturismo, che spettano ai comuni.

Disposizioni transitorie ed efficacia

L’efficacia delle disposizioni su esercizio della pesca e pesca speciale decorre dall’entrata in vigore dei regolamenti attuativi previsti dalla legge. Dalla stessa data cessano di applicarsi le norme previgenti sugli stessi oggetti. Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, si applica la normativa statale vigente.

Valutazione di attualità

L’atto è una legge di modifica del 2009 e confluisce nel testo consolidato della l.r. 66/2005. Non è un provvedimento autonomamente “vecchio” o privo di utilità, ma serve soprattutto per ricostruire la disciplina vigente della legge regionale toscana sulla pesca professionale, pescaturismo e ittiturismo.

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