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Legge

L.R. Toscana 54/2009

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Normativa regionaleL.R. Toscana 54/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce e disciplina il sistema statistico regionale toscano (SISTAR), definendo compiti, uffici di statistica, trattamento e accesso ai dati, obblighi di collaborazione e programma statistico regionale. Oggi però il testo è in gran parte superato: gli articoli 1-27, 35-44 e altri sono stati abrogati o sostituiti nel 2024; resta la disciplina del Capo IV sul SISTAR, come novellata, ma in un contesto normativo ormai consolidato e in larga parte aggiornato da l.r. 57/2024.

Sistema statistico regionale della Toscana

Sistema statistico regionale della Toscana

La legge regionale disciplina il sistema statistico regionale toscano (SISTAR) e l’organizzazione della funzione statistica della Regione, nel quadro del sistema statistico nazionale e della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il testo consolidato mostra però una forte riduzione della disciplina originaria, con molte parti abrogate o sostituite nel 2024.

Ambito e struttura del SISTAR

Il SISTAR comprende:

  • l’articolazione organizzativa della Regione individuata per le funzioni statistiche;
  • gli uffici di statistica di comuni, province, città metropolitana, comunità montane, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, camere di commercio e, tramite convenzione, altri uffici del sistema statistico nazionale operanti sul territorio regionale.

Le modalità attuative e di funzionamento del sistema sono definite dalle forme organizzative della Rete telematica regionale toscana.

Compiti del sistema statistico regionale

Il SISTAR fornisce l’informazione statistica ufficiale del territorio regionale e i relativi prodotti costituiscono patrimonio informativo regionale e produzione statistica ufficiale regionale.

In coordinamento con il sistema statistico nazionale, il SISTAR:

  • promuove e realizza rilevazione, archiviazione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici;
  • costituisce un sistema informativo statistico regionale condiviso e unitario;
  • sviluppa ricerca, sperimentazione e innovazione nei processi statistici;
  • diffonde metodologie statistiche presso gli enti locali;
  • promuove la cultura statistica e le competenze necessarie all’uso delle informazioni statistiche ufficiali.

La Giunta regionale promuove intese con i soggetti del sistema statistico nazionale per coordinare le rilevazioni prodotte nell’ambito del SISTAR.

Funzioni degli uffici e delle strutture statistiche

Le strutture e gli uffici di statistica degli enti appartenenti al SISTAR, oltre alle competenze previste dalla normativa statale:

  • coordinano l’attività statistica dell’amministrazione o ente di appartenenza e degli enti dipendenti facenti parte del SISTAR, per uniformare l’indirizzo tecnico-metodologico e assicurare l’esercizio unitario della funzione statistica;
  • validano i dati statistici utilizzati nei documenti di programmazione annuale e pluriennale.

Organizzazione della statistica regionale

Le funzioni dell’ufficio di statistica della Regione sono svolte dalla struttura individuata secondo la disciplina regionale sull’organizzazione del personale.

L’ufficio regionale di statistica:

  • è titolare delle attività statistiche ufficiali della Regione;
  • garantisce la qualità dei processi statistici e la validazione dei risultati;
  • assicura gli adempimenti del Programma statistico nazionale (PSN);
  • predispone e aggiorna il Programma statistico regionale (PSR);
  • assicura il rispetto delle norme e procedure del SISTAN;
  • cura i rapporti con ISTAT, il raccordo con le istituzioni e autorità statistiche nazionali e il coordinamento interregionale;
  • promuove l’uso degli archivi amministrativi per fini statistici e il loro corretto utilizzo conoscitivo, di studio e programmatico;
  • può accedere a tutte le banche dati dell’amministrazione regionale per le finalità previste dal PSR e dal PSN;
  • promuove le intese per la partecipazione di soggetti pubblici e privati al SISTAR;
  • svolge il raccordo con il SISTAR, favorendo attività comuni, formazione, condivisione di fonti e metodologie e riuso di applicativi;
  • coordina le attività statistiche ufficiali dell’amministrazione regionale;
  • applica metodologie statistiche di campionamento a supporto dei controlli regionali e delle funzioni di audit;
  • realizza indagini statistiche quando i dati non siano disponibili presso il SISTAN;
  • promuove la disaggregazione dei dati per genere, ove possibile;
  • approfondisce e studia i risultati delle rilevazioni del PSN e del PSR, anche con IRPET e università toscane;
  • pubblica e diffonde le informazioni statistiche prodotte dalla Regione;
  • partecipa alla definizione e allo sviluppo del SISTAR e degli osservatori regionali.

La Giunta regionale approva il PSR e i suoi aggiornamenti. Il PSR:

  • pianifica le attività statistiche ufficiali regionali;
  • è predisposto con cadenza triennale e aggiornato annualmente;
  • individua le attività statistiche obbligatorie per le pubbliche amministrazioni.

Il dirigente preposto all’ufficio regionale di statistica agisce, ai fini statistici previsti dal PSR, come delegato del titolare del trattamento dei dati personali.

Trattamento dei dati personali e segreto statistico

Il trattamento dei dati delle rilevazioni statistiche avviene nel rispetto:

  • del Codice della privacy;
  • dei provvedimenti del Garante;
  • della disciplina regionale sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Gli addetti alle strutture statistiche sono soggetti alle norme di tutela del segreto statistico.

Obbligo di fornire i dati statistici e conseguenze

Le pubbliche amministrazioni, gli enti e organismi pubblici e privati, nonché le persone fisiche, sono tenuti a fornire dati e notizie richiesti per le rilevazioni riguardanti:

  • le informazioni statistiche ufficiali di rilevazioni, progetti ed elaborazioni di interesse regionale e locale affidati al SISTAR;
  • le priorità delle indagini e analisi statistiche a livello regionale e le relative risorse finanziarie.

La Giunta regionale disciplina la trasmissione dei dati, di regola con modalità telematiche.

Per le statistiche relative a settori che beneficiano di contributi o finanziamenti regionali, gli strumenti per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi digitali e i relativi atti attuativi possono prevedere la sospensione o la revoca dei finanziamenti per i soggetti che non adempiono agli obblighi di fornitura e trasmissione dei dati.

Accesso e diffusione dei dati statistici

I dati prodotti, elaborati e validati dagli uffici di statistica confluiscono nel sistema informativo regionale, ferma la disciplina sulla titolarità e sul trattamento.

La struttura regionale competente consente l’accesso ai propri dati a chi ne faccia richiesta, secondo modalità e tempi definiti dalla Giunta regionale, restando distinto l’accesso ai dati contenuti nei documenti amministrativi regionali, regolato dalla normativa regionale specifica.

La produzione statistica deve rispettare anche il Codice delle pari opportunità, assicurando uguale visibilità ai dati di donne e uomini e favorendo una cultura di genere.

Regime normativo vigente e abrogazioni

Il testo originario della legge è stato in larga parte abrogato o riscritto. In particolare risultano abrogati gli articoli da 1 a 27, 35 e da 36 a 44; l’assetto attuale si concentra sulla disciplina del sistema statistico regionale e dell’organizzazione statistica della Regione, come aggiornata dalla normativa successiva.

È inoltre abrogata la precedente legge regionale del 1992 sull’Ufficio di statistica della Regione Toscana.

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