Cassazione Penale, Sentenza n. 27663/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza d'appello su due profili principali: (1) violazione di legge e motivazione apparente (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.), sostenendo la presenza di fratture logiche e vuoti argomentativi, in particolare riguardo al collegamento probatorio tra il ritrovamento della Vespa della vittima e l'addebito a Pinna; la difesa evidenziava che la Vespa era stata tolta dall'abitazione della vittima prima dell'omicidio e che vi erano dichiarazioni che la collocavano altrove; (2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), sostenendo che la corte d'appello non avrebbe considerato piste alternative e che la ricostruzione dei fatti contrasterebbe con risultanze processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto in parte le censure generiche e ripetitive di questioni già esaminate in appello e in parte infondate. Ha confermato che la Corte d'assise d'appello ha fornito una motivazione congrua e priva di vizi logici: ha valorizzato dichiarazioni di terzi (anche persone intime dell'imputato), la mancanza di un alibi, comportamenti dell'imputato (lavaggio dell'auto, messa in scena per il ritrovamento della Vespa, viaggio sul luogo del nascondimento, confessioni riferite ad altri), e ha correttamente respinto le piste alternative avanzate dalla difesa. In conseguenza il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a rimborsare le spese di difesa delle parti civili nel giudizio di cassazione, secondo le misure indicate nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) codice di procedura penale
"Violazione di legge o erronea applicazione di norme processuali o sostanziali" (indicazione generale del mezzo di ricorso)
La norma è stata richiamata come parametro per censurare la motivazione ritenuta apparente; la Cassazione ha deciso che le censure ex lett. c) erano in gran parte generiche e rappresentavano la riproposizione di motivi già dibattuti in appello, non dimostrando una specifica frattura logica tali da configurare violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e) codice di procedura penale
"Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione"
Richiamata per valutare se la motivazione della sentenza d'appello fosse contraddittoria o illogica; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse coerente e congrua sui punti essenziali e che non emergessero contraddizioni tali da annullare la decisione.
Principio giurisprudenziale sulla non sindacabilità del merito in Cassazione
La Corte ha applicato il principio secondo cui la Cassazione non può riesaminare i fatti e le valutazioni di merito pacificamente motivate dal giudice di merito, sindacando soltanto la logicità e la non contraddittorietà della motivazione; le ricostruzioni alternative proposte dal ricorrente non sono sufficienti se non è dimostrata una vera frattura logica o un vizio di diritto.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione controlla la conformità della motivazione ai canoni di logicità e non contraddittorietà, non sostituisce il proprio giudizio di fatto a quello del giudice di merito.
- Le censure riciclate dall'appello alla cassazione sono spesso dichiarate inammissibili o infondate se il giudice d'appello ha fornito una motivazione articolata e coerente.
- Per avere successo in Cassazione è necessario indicare con precisione la frattura logica o il vizio di diritto, non limitandosi a proporre una ricostruzione alternativa o a lamentare genericamente lacune probatorie.
- Le valutazioni basate sulla convergenza di dichiarazioni, comportamenti dell'imputato e indizi materiali possono costituire una base probatoria sufficiente se il giudice del merito spiega perché ritiene attendibili tali elementi.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente l'addebitamento delle spese processuali al ricorrente e l'obbligo di rifondere le spese delle parti civili che hanno resistito nel giudizio di cassazione.
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