Cassazione Penale, Sentenza n. 38827/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Riesame che aveva revocato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Tomasella con riferimento al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici avevano sottovalutato la valenza indiziaria di conversazioni telefoniche e altri elementi che dimostrerebbero l'esistenza di un sodalizio dedito al narcotraffico (coinvolgendo fornitori identificati nei fratelli Rinzivillo e le "cellule" Gambino-Sanfilippo), e che i giudici avrebbero contraddittoriamente riconosciuto l'associazione per una cellula ma non per quella riconducibile a Tomasella.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso sollevasse questioni di fatto e chiedesse una rivalutazione del compendio probatorio, operazioni non consentite in sede di legittimità. Il Tribunale del riesame aveva motivato, in modo logico e coerente, di aver riscontrato struttura associativa solo nella cellula Gambino-Sanfilippo (per la presenza di protocolli operativi stabili, divisione dei ruoli, solidarietà interna e canale comune di rifornimento) mentre per il gruppo riferibile a Tomasella emergeva un'attività di spaccio autonoma, gestita in proprio insieme alla convivente, senza affectio societatis né mutuo soccorso stabile. Non sono stati rilevati travisamenti della prova o vizi motivazionali manifesti tali da consentire la ripresa del controllo di merito da parte della Corte di cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
La norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata valutata alla luce del compendio investigativo: la corte di merito ha ritenuto insufficiente il quadro indiziario per l'applicazione dell'art. 74 a carico di Tomasella, pur confermando responsabilità per detenzione e cessione di stupefacenti
art. 309 cod. proc. pen.
La rimessione in sede di riesame ex art. 309 è il contesto procedurale in cui è stato deciso il riesame delle misure cautelari; la Corte ha rispettato i limiti dell'indagine sommaria tipica della fase cautelare
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 26296501)
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 26296501
Principio richiamato sul limite del sindacato di cassazione: la Corte è giudice della motivazione e non può rivedere le valutazioni di fatto o sostituirsi al giudice di merito, salvo mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà essenziale o travisamento della prova
Massime di principio
- La Corte di cassazione in materia cautelare giudica la motivazione: non è autorizzata a riesaminare i fatti o rivalutare le prove, salvo vizi motivazionali gravi e manifesti o travisamento della prova.
- Per configurare un'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) occorrono elementi quali stabilità organizzativa, affectio societatis, divisione dei ruoli, canale comune di approvvigionamento e solidarietà interna; l'assenza anche di alcuni di questi elementi può portare a qualificare i rapporti come attività autonoma o concorso di persone.
- Le intercettazioni devono essere valutate unitariamente e nel contesto; divergenze interpretative sulle conversazioni sono questioni di merito e difficilmente ammissibili in Cassazione se il giudice di merito ha offerto una lettura logica e congrua.
- Per impugnare con successo una decisione cautelare in Cassazione è necessario dimostrare un vizio di diritto o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, non una diversa valutazione della prova.
- Nei procedimenti cautelari il giudice del riesame può limitare o revocare misure sulla base di una valutazione sommaria degli indizi: tale decisione è sovente confermata in sede di legittimità se la motivazione risulta chiara, lineare e priva di evidenti travisamenti.
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