Cassazione Civile, Ordinanza n. 29108/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta ad accertare l'illegittimità della mancata iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza come bracciante agricola dipendente di una società, per 101 giornate nell'anno 2009. La Corte d'appello aveva respinto l'appello confermando il rigetto di primo grado, valorizzando gli esiti di controlli ispettivi che avevano ritenuto fittizia l'azienda agricola e insussistenti i rapporti di lavoro denunciati. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo, violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale per avere la sentenza attribuito valore di piena prova ai verbali ispettivi, con conseguente illegittima inversione dell'onere della prova e aggravamento dell'onere probatorio in capo alla lavoratrice; con il secondo, violazione degli artt. 2697 c.c., 244, 420 e 421 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto generica e inammissibile la prova testimoniale articolata in primo grado, senza assegnare un termine per sanare le irregolarità dell'istruzione e senza esercitare adeguatamente i poteri istruttori officiosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello si fosse correttamente attenuta ai principi in tema di iscrizione dei lavoratori agricoli e di riparto dell'onere probatorio: l'iscrizione negli elenchi ha funzione meramente ricognitiva e agevolativa della prova, ma se l'INPS contesta l'effettività del rapporto di lavoro il lavoratore deve provare l'esistenza, la durata e l'onerosità del rapporto. I verbali ispettivi e le risultanze amministrative non hanno valore di prova legale, ma sono liberamente valutabili; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva svolto una congrua valutazione comparativa tra gli elementi ispettivi che deponevano per la fittizietà dell'azienda e l'insufficienza delle allegazioni e prove offerte dalla lavoratrice. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la valutazione di genericità dei capitoli di prova testimoniale è apprezzamento di merito non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata, come avvenuto nel caso di specie. Non sono state liquidate spese perché l'INPS non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
L'onere di provare il fatto costitutivo del diritto grava su chi agisce; nella materia dell'iscrizione dei lavoratori agricoli, se l'ente previdenziale contesta l'effettività del rapporto, il lavoratore deve provarne esistenza, durata e natura onerosa.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Sono stati invocati come parametri del ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 244 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta erronea valutazione della prova testimoniale articolata in primo grado.
art. 420 c.p.c.
Richiamato in relazione ai poteri del giudice del lavoro e alla gestione dell'istruzione probatoria.
art. 421 c.p.c.
Richiamato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori officiosi e assegnare un termine per regolarizzare la prova.
d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9
Conferma la facoltà dell'INPS di disconoscere l'esistenza del rapporto di lavoro a seguito di controllo, con conseguente onere probatorio in capo al lavoratore.
R.D. 24 settembre 1940 n. 1949
Richiamato per la disciplina originaria degli elenchi nominativi dei lavoratori subordinati dell'agricoltura.
d.lgs. n. 375 del 1993
Ha riformato il sistema dei ricorsi amministrativi in materia di elenchi agricoli.
d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9
Attributo come base normativa della contestazione da parte dell'INPS dell'iscrizione per insussistenza del rapporto.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione camerale non partecipata.
Massime di principio
- L'iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi nominativi ha natura meramente ricognitiva e probatoria: essa non costituisce di per sé prova legale dell'effettivo rapporto di lavoro, ma è liberamente valutabile dal giudice come elemento istruttorio.
- Quando l'INPS, a seguito di controlli ispettivi, contesti la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo, il lavoratore che rivendichi l'iscrizione o una prestazione previdenziale consequenziale deve provare l'esistenza del rapporto, la sua durata e la sua onerosità, restando ferma la regola generale dell'art. 2697 c.c.
- I verbali ispettivi e, più in generale, le attestazioni provenienti dalla pubblica amministrazione non hanno valore di prova legale dei fatti costitutivi della contestazione, ma vanno apprezzati liberamente dal giudice insieme agli altri elementi acquisiti al processo.
- La valutazione della specificità o genericità dei capitoli di prova testimoniale costituisce un apprezzamento di merito sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di specifiche regole processuali; se la motivazione è adeguata, la censura è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità non può essere censurata una corretta comparazione, da parte del giudice di merito, tra elementi ispettivi contrari alla pretesa e carenza di allegazioni e prove da parte dell'attore, quando tale valutazione sia logicamente e coerentemente motivata.
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