Sentenza n. 388/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’esecuzione: - della sentenza del Tribunale di Oristano n. 69/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 19.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 619/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.11.2025 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano che aveva riconosciuto al docente il beneficio economico della Carta elettronica del docente per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a percepire il beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero all'accredito di complessivi 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 30 luglio 2025, era passata in giudicato e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non risultava integralmente eseguita; il Ministero aveva provveduto soltanto al pagamento delle spese legali. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo e attivando in favore del ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega anche a un dirigente dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: la nomina del commissario costituisce già uno strumento idoneo a fronteggiare l'inerzia e sussistono ulteriori ragioni ostative, considerate la complessità organizzativa dell'attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non alimentare né essenziale del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto della serialità e della standardizzazione dell'attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di chiedere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato o comunque esecutivi; il TAR ha esercitato i poteri di ottemperanza ordinando l'esecuzione del giudicato e nominando un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ma la misura può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre al limite della manifesta iniquità.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di attivare il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione statale per ottenere l'esecuzione dell'obbligo pecuniario.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, di ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo posto in esecuzione.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica del docente, alle quali il Ministero deve conformarsi nell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione statale, l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di fissare un ulteriore termine per l'adempimento.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli il compito di adottare, quale ausiliario del giudice, tutti gli atti necessari all'esecuzione entro un termine decorrente dalla richiesta dell'interessato.
- La nomina del commissario ad acta può costituire una ragione concreta per non applicare contestualmente l'astreinte, soprattutto quando il commissario disponga di poteri idonei a garantire l'esecuzione effettiva della decisione.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automatica: oltre all'assenza di manifesta iniquità, il giudice deve valutare la sussistenza di altre ragioni ostative, considerando la complessità delle procedure amministrative, i vincoli organizzativi e finanziari, la rilevanza degli interessi pubblici e la natura del beneficio da eseguire.
- Nel caso di esecuzione di un obbligo pecuniario a carico di un'amministrazione pubblica, l'eventuale incapienza dei fondi non impedisce necessariamente l'adempimento, potendo il commissario ricorrere, ove previsto, all'istituto del pagamento in conto sospeso.
- La serialità del contenzioso e l'elevata standardizzazione dell'attività difensiva possono essere valorizzate dal giudice nella liquidazione delle spese di lite, anche in presenza della soccombenza dell'amministrazione.
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