Cassazione Civile, Ordinanza n. 35898/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio rettificava la dichiarazione Ires, Iva e Irap per l'anno 2006 di una società operante nel commercio di rottami metallici. La rettifica si fondava su un PVC che aveva ritenuto fittizie, cioè inesistenti, operazioni di acquisto di rottami per oltre 20 milioni di euro, con conseguente ripresa a tassazione di costi indeducibili e IVA indebitamente detratta. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva confermato, ritenendo non provata dall'Ufficio la fittizietà delle operazioni e l'esistenza di irregolarità amministrative, contabili o fiscali. In cassazione l'Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR ignorato fatti non contestati; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e delle norme tributarie sull'accertamento (art. 39 d.P.R. 600/1973 e art. 54 d.P.R. 633/1972); 3) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR avrebbe trascurato gli indizi del PVC limitandosi a valorizzare la regolarità formale della contabilità; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2727 c.c. per avere la CTR omesso di considerare un fatto ritenuto estraneo al giudizio, relativo alla pendenza ed esito di un procedimento penale. La contribuente non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e ha rinviato alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in tema di IVA e di fatture per operazioni inesistenti, l'Ufficio può provare l'inesistenza anche mediante presunzioni semplici; la mera regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare la reale esistenza delle operazioni. Il giudice di merito avrebbe dovuto valutare unitariamente gli indizi emersi dal PVC, non limitarsi a richiami generici alla regolarità documentale. Il primo motivo è stato respinto perché la contribuente aveva effettivamente contestato l'inesistenza delle operazioni. Il quarto motivo è stato assorbito dall'accoglimento dei motivi centrali.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Il motivo è stato respinto perché la CTR non aveva fondato la decisione su fatti non contestati, dato che la contribuente aveva contestato l'inesistenza delle operazioni.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La censura è infondata se la parte contro cui si opera la contestazione ha effettivamente negato il fatto costitutivo posto a base della ripresa.
art. 2697 c.c.
In materia di operazioni inesistenti, l'Ufficio deve provare gli elementi posti a base della contestazione; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria della legittima detrazione o deduzione.
art. 2729 c.c.
La prova dell'inesistenza delle operazioni può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati complessivamente e secondo i criteri legali della prova presuntiva.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Richiamato quale base del potere di rettifica fiscale in presenza di componenti reddituali indeducibili o fittizi.
art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
Richiamato quale base del recupero IVA in relazione a fatture ritenute relative a operazioni inesistenti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La CTR ha omesso l'esame effettivo degli elementi indiziari decisivi emersi dal PVC.
art. 112 c.p.c.
Il motivo è stato prospettato come omessa pronuncia, ma è rimasto assorbito.
art. 2727 c.c.
Richiamato nel quarto motivo in tema di presunzioni, poi assorbito.
Massime di principio
- In tema di IVA relativa a fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve indicare e dimostrare, anche tramite elementi indiziari, i fatti sintomatici dell'inesistenza dell'operazione; il contribuente, dal canto suo, deve provare la fonte legittima della detrazione o del costo.
- La prova dell'inesistenza delle operazioni può essere raggiunta per presunzioni semplici, che hanno pieno valore probatorio; il giudice di merito deve valutare gli indizi nel loro complesso, secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.
- La sola regolarità formale della contabilità, delle fatture e dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare l'effettività delle operazioni, perché tali dati sono facilmente falsificabili e possono essere utilizzati per simulare operazioni fittizie.
- Quando l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare, con elementi oggettivi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; se gli indizi dimostrano la presenza di un soggetto interposto privo di adeguata struttura, l'onere della prova contraria si sposta sul contribuente.
- Il giudice tributario non può limitarsi a formule generiche sulla regolarità documentale o sulla non contestazione dell'oggettività delle operazioni, ma deve confrontarsi specificamente con il quadro indiziario posto a base dell'accertamento.
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