Cassazione Penale, Sentenza n. 26140/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza con cui il GIP aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ritenendo che l'azione penale dovesse essere esercitata mediante citazione diretta a giudizio. Il PM ha censurato tale decisione sostenendo che per il reato di lesioni aggravate contestato (art. 585 c.p. in relazione all'art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p.) l'azione doveva essere esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio, e che l'ordinanza del GIP è un atto abnorme idoneo a creare stasi procedurale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, considerata l'aumento della pena previsto dall'art. 585 c.p. in relazione all'art. 576 c.p., la pena massima supera il limite di quattro anni previsto dall'art. 550, comma 1, c.p.p.; pertanto l'azione penale è correttamente esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio e non mediante citazione diretta. L'ordinanza del GIP è stata qualificata come atto abnorme perché imponeva al PM di agire "contra legem"; la Corte ha annullato l'ordinanza senza rinvio e ha trasmesso gli atti all'ufficio GIP del Tribunale di Gela per il prosieguo.
Norme richiamate
Codice penale, art. 337
Articolo richiamato tra i capi di imputazione contestati al soggetto, non determinante ai fini della questione sul mezzo di esercizio dell'azione penale
Codice penale, art. 582
Richiamato tra le imputazioni; congiuntamente ad altre norme per delineare il quadro fattuale
Codice penale, art. 585
Prevede l'aumento della pena per il delitto di lesioni quando ricorrono aggravanti di cui all'art. 576; la Corte ha usato questa norma per calcolare il massimale edittale rilevante ai fini del mezzo di esercizio dell'azione penale
Codice penale, art. 576, comma 1, n. 5-bis
Circostanza aggravante contestata che, congiunta all'art. 585, innalza la pena massima oltre il limite previsto per la citazione diretta
Codice di procedura penale, art. 550, comma 1
Stabilisce che l'azione penale si esercita mediante citazione diretta per i delitti puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni; utilizzato per escludere la citazione diretta nel caso di lesioni aggravate il cui massimo supera tale soglia
Codice di procedura penale, art. 550, comma 2
Elenca (per i casi previsti) reati puniti con pena superiore al limite del comma 1 che comunque si perseguono mediante citazione diretta; la Corte ha rilevato che il caso in esame non rientra in tale elenco
Codice di procedura penale, art. 33-sexies
Norma che consente al GIP, investito di richiesta di rinvio a giudizio, di restituire gli atti al PM se ritenuto dovuta la citazione diretta; la Corte ha ritenuto che l'uso di tale potere quando errato integra un atto abnorme
Giurisprudenza (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, PMT/Scarlini, Rv. 283552)
Richiamata per affermare che l'ordinanza che impone al PM di compiere un'attività 'contra legem' rientra nella categoria degli atti abnormi
Massime di principio
- Per stabilire se l'azione penale debba essere esercitata con citazione diretta o con richiesta di rinvio a giudizio occorre valutare il massimo edittale del reato considerato, comprensivo degli aumenti di pena derivanti da aggravanti: se il massimo supera i quattro anni non è ammessa la citazione diretta salvo espressa previsione di legge (art. 550 c.p.p.)
- Se il GIP, investito di richiesta di rinvio a giudizio, restituisce gli atti al PM erroneamente ritenendo applicabile la citazione diretta, tale provvedimento può configurare un 'atto abnorme' (cioè un ordine al PM di agire contra legem) e può essere impugnato in Cassazione
- La qualificazione di atto abnorme permette alla Cassazione di annullare il provvedimento impugnato senza rinvio se l'errore è evidente e determina stasi o regressione indebita del procedimento
- Il ricorso esperibile contro provvedimenti abnormi del GIP non trova rimedi ordinari efficaci in sede di merito: il PM può rivolgersi alla Corte di Cassazione per tutelare l'ordinato svolgimento del processo e prevenire la paralisi procedimentale
- In fase di esercizio dell'azione penale il Pubblico Ministero deve valutare con cura la sussistenza di aggravanti che modificano il quadro edittale; una errata valutazione può portare a impugnazioni e annullamenti con conseguente perdita di tempo processuale
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