Corte di giustizia, Sentenza C-393/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021. — Procedimento penale a carico di OM. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Apelativen sad - Plovdiv. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto a un ricorso effettivo – Decisione quadro 2005/212/GAI – Confisca di beni, strumenti e proventi di reato – Direttiva 2014/42/UE – Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea – Normativa nazionale che prevede la confisca, a favore dello Stato, del bene utilizzato per commettere il reato di contrabbando doganale – Bene appartenente a un terzo in buona fede. — Causa C-393/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, investita da un rinvio della Corte d’appello di Plovdiv, ha esaminato la compatibilità con la Carta e con la decisione quadro 2005/212/GAI della confisca obbligatoria di un camion usato per un contrabbando aggravato ma appartenente a una società terza in buona fede. Ha escluso che una simile confisca possa colpire il bene del terzo in buona fede, perché sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito e lesiva del diritto di proprietà. Ha inoltre stabilito che il terzo deve disporre di un mezzo di ricorso effettivo per contestare la misura confiscatoria.
Confisca di un mezzo di trasporto appartenente a un terzo in buona fede, utilizzato per il contrabbando aggravato, e necessità di tutela giurisdizionale effettiva del proprietario
La questione giuridica
Se il diritto UE, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 4 della decisione quadro 2005/212/GAI, letti alla luce degli articoli 17 e 47 della Carta, osti a una normativa nazionale che consente la confisca del mezzo utilizzato per commettere il reato di contrabbando aggravato anche quando il bene appartiene a un terzo in buona fede e senza garantire a tale terzo un rimedio giurisdizionale effettivo.
Principio di diritto
La Corte afferma che il diritto dell’Unione osta alla confisca di uno strumento del reato appartenente a un terzo in buona fede quando tale misura lede in modo sproporzionato il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta; inoltre, osta anche una disciplina che consenta la confisca senza assicurare al terzo un effettivo mezzo di ricorso, in violazione dell’articolo 47 della Carta. In particolare, nell’ambito della decisione quadro 2005/212/GAI, la confisca non può estendersi ai beni dei terzi in buona fede e gli Stati membri devono garantire a questi ultimi un rimedio giurisdizionale effettivo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione quadro 2005/212/GAI
- Articolo 1 della decisione quadro 2005/212/GAI
- Articolo 2 della decisione quadro 2005/212/GAI
- Articolo 4 della decisione quadro 2005/212/GAI
- Direttiva 2014/42/UE
- Articolo 2 della direttiva 2014/42/UE
- Articolo 3 della direttiva 2014/42/UE
- Articolo 12 della direttiva 2014/42/UE
- Articolo 14 della direttiva 2014/42/UE
Confisca di un mezzo appartenente a un terzo in buona fede e tutela effettiva
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Apelativen sad – Plovdiv in un procedimento penale per contrabbando doganale aggravato. La Corte è chiamata a verificare se una normativa bulgara che impone la confisca del mezzo di trasporto usato per commettere il reato, anche quando il bene appartiene a un terzo in buona fede, sia compatibile con la decisione quadro 2005/212/GAI e con gli articoli 17 e 47 della Carta.
Fatti e procedimento principale
OM, autista di una società di trasporti turca, trasportava un trattore stradale e un semirimorchio appartenenti alla società datrice di lavoro. Accettò di trasportare illegalmente 2940 monete antiche dalla Turchia alla Germania; al controllo doganale in Bulgaria le monete furono scoperte occultate nel trattore stradale. Il giudice di primo grado condannò OM e dispose la confisca delle monete e del trattore stradale ai sensi dell’articolo 242, paragrafi 7 e 8, del NK; il semirimorchio fu invece restituito. La società proprietaria chiese già in fase di indagine la restituzione del trattore e del semirimorchio, sostenendo di essere estranea al reato. La richiesta fu respinta e il giudice del rinvio dubitò della compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU nella causa Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC.A.Ș. c. Bulgaria.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama:
- la decisione quadro 2005/212/GAI, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, sulla confisca di strumenti e proventi di reato e l’articolo 4 sui mezzi di tutela;
- la direttiva 2014/42/UE, utilizzata per la nozione di "confisca" e per chiarire il quadro normativo, pur non applicandosi ratione materiae al reato di contrabbando di cui al procedimento principale;
- gli articoli 17, 47, 51, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta.
Competenza della Corte
La Corte respinge l’obiezione di incompetenza sollevata dalla procura e dal governo greco. Pur osservando che la direttiva 2014/42 non si applica al contrabbando doganale, rileva che la decisione quadro 2005/212 ha portata generale sulla confisca di strumenti e proventi di reato e che, nel caso concreto, la misura nazionale rientra nell’ambito del diritto dell’Unione. Le questioni del giudice nazionale vanno quindi lette come volte a ottenere l’interpretazione della decisione quadro 2005/212 alla luce della Carta.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva che, per i fatti del procedimento principale successivi al termine di recepimento della direttiva 2014/42, la nozione di "confisca" va desunta da quest’ultima come privazione definitiva di un bene ordinata da un’autorità giudiziaria in relazione a un reato. Tuttavia, ai fini dell’ambito applicativo sostanziale, rileva soprattutto l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212, letto insieme al considerando 3, che impone di tener conto dei diritti dei terzi in buona fede. La Corte afferma che il diritto di proprietà di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della Carta non è assoluto, ma una misura che comporti lo spossessamento definitivo del bene di un terzo che non sapeva e non poteva sapere dell’uso illecito del suo bene è sproporzionata e incide sulla sostanza stessa del diritto di proprietà. Di conseguenza, una normativa nazionale che consenta la confisca di uno strumento del reato appartenente a un terzo in buona fede non è compatibile con il diritto dell’Unione.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto ai rimedi, la Corte interpreta l’articolo 4 della decisione quadro 2005/212 nel senso che gli Stati membri devono assicurare mezzi giuridici di tutela effettivi non solo agli autori del reato, ma anche a tutti i soggetti interessati dalla confisca, compresi i terzi proprietari. L’articolo 47 della Carta esige che la persona i cui diritti sono incisi possa contestare la misura davanti a un giudice. Poiché il giudice del rinvio segnala che il proprietario terzo non dispone di accesso diretto alla giustizia per far valere la propria posizione, la Corte conclude che una disciplina siffatta viola il diritto a un ricorso effettivo. Viene inoltre richiamata la sentenza della Corte EDU Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC.A.Ș. c. Bulgaria, che esclude di supplire alla mancanza di tutela processuale con un’azione risarcitoria successiva contro il condannato.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212, letto alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, osta a una normativa nazionale che consente la confisca di uno strumento usato per il contrabbando aggravato quando appartiene a un terzo in buona fede;
- l’articolo 4 della decisione quadro 2005/212, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osta a una normativa nazionale che consente la confisca di un bene appartenente a persona diversa dall’autore del reato senza garantirle un effettivo mezzo di tutela.
Principi pratici per l’operatore
La pronuncia conferma che, nel settore della confisca penale armonizzata dal diritto UE, il bilanciamento con l’interesse generale non consente di colpire automaticamente i beni dei terzi estranei e in buona fede. Per gli operatori italiani, il punto centrale è che la confisca di beni di terzi richiede sia una base normativa coerente con il quadro UE sia un rimedio processuale effettivo per il proprietario interessato.
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